Elezioni Amministrative - Attribuzione dei seggi - Metodo D'Hondt


Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l'Elezione del consiglio comunale è prevista dall'art. 73 del D.lgs. 18 agosto n. 267. Il metodo adottato per l'attribuzione dei consiglieri a ciascuna lista o a un gruppo di liste è noto come metodo D'Hondt, dal nome del matematico e giurista Belga che lo ha inventato. Per comprenderne esattamente il meccanismo, occorre in primo luogo chiarire il concetto di "cifra elettorale" di una Lista che consiste nella somma di tutti i voti validi riportati dalla lista in tutte le sezioni del comune e di "cifra individuale" di ciascun candidato consigliere comunale che e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
 In base al  metodo D'Hondt, si effettuano le seguenti operazioni:- la cifra elettorale della lista viene divisa  successivamente per 1, 2, 3, 4... ecc. fino al numero di consiglieri da eleggere, ottenendo così dei quozienti; - si scelgono i quozienti i più alti fra quelli ottenuti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere;- una volta scelti, si dispongono in una graduatoria decrescente.Ciascuna lista, avrà tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nelle graduatoria.In caso di parità di quoziente, viene scelta la lista che ha ottenuto la "cifra elettorale" più alta e in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.Lo stesso metodo si applica nell'ambito di ciascun gruppo di Liste.
Si procede inoltre all'assegnazione del c.d. "premio di maggioranza" con le modalità di cui al comma 10 del citato art. 73. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altra gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate utilizzando il medesimo calcolo sopra spiegato.. 
Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, purché la lista abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. 
L'ultima operazione consiste nell'effettiva assegnazione dei seggi e, quindi nella proclamazione, per cui saranno proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. 

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