Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è disciplinata dalla legge 160 del 2019 (art. 1
commi da 738 a 783) che ha abrogato la TASI (assorbita dall'IMU)
ACCONTO 16 giugno 2024 - SALDO 16 dicembre 2024
Rimane la possibilità di effettuare il pagamento in unica
soluzione entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata 2024 è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2024 è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote sotto indicate.
Le informazioni generali sono consultabili nell'informativa sotto
indicata che riporta le spiegazioni più importanti.
Si precisa che l'IMU è in tributo in AUTOLIQUIDAZIONE. Pertanto,
l'Ufficio Tributi non effettua conteggi dovendo il contribuente provvedere
autonomamente o con ausilio dei Centri di Assistenza Fiscale, sulla base della propria condizione possessoria, avvalendosi, in ausilio, dell'applicativo di
calcolo IMU e stampa modello F24 disponibile nei "Servizi on line"
nella sezione "IMU" del sito comunale http://www.comune.ap.it
L'Ufficio Tributi è a disposizione per indicazioni e chiarimenti.
precisando che il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote sopra riportate.
Per
richieste di informazioni in
merito all'IMU contattare l'Ufficio Tributi sito in Viale della Repubblica, 24
- Sede del CIIP - aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (lunedì
mercoledì venerdì); dalle 15:00 alle 17:00 (giovedì); martedì chiuso
Tel.: 0736 298701
Tel.: 0736 298719 - Cell. 366 346 9196
Tel.: 0736 298703 - Cell. 366 346 9245
Tel.: 0736 298702 - Cell. 366 346 9234
Tel.: 0736 298700 - Cell. 366 346 9284
Email: protocollo@comune.ap.it
PEC: comune.ap@pec.it
Esenzioni
Riduzioni
Per usufruire delle suddette agevolazioni occorre presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dal quale intende usufruire del beneficio di cui al presente articolo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall'Ufficio stesso (scaricabile cliccando sul corrispondente link della modulistica sotto riportata). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che permangano tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio. In caso contrario va presentata apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dal quale non ricorre più anche una sola delle suddette condizioni agevolative.
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in tutto il territorio nazionale e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
il
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e risieda anagraficamente nonché
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in
comodato
E' possibile effettuare il calcolo per immobili situati in altro Comune modificando il "codice catastale comune" ed aliquote
Attenzione
Non sarà possibile salvare un copia compilata del modulo F 24 sul computer: se si desidera una copia da archiviare, compilarlo e stamparlo
entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,1% (1/10 dell'1%) giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%, se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%.
dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%).
oltre il trentesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%).
oltre il novantesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro un anno dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%).
a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza;
a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore;
ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo.
Sull'imposta dovuta (al netto delle sanzioni) vanno poi
calcolati gli interessi in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di
legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue
la regolarizzazione. Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti
percentuali d'interesse:
Tabella dei tassi di interesse legale
DAL AL |
SAGGIO |
NORMA |
01/01/2011 - 31/12/2011 |
1,50% |
Dm Economia 07/12/2010 |
01/01/2012 - 31/12/2013 |
2,50% |
Dm Economia 12/12/2011 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
1,00 % |
Dm Economia 12/12/2012 |
01/01/2015 - 31/12/2015 |
0,50% |
Dm Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
0,20% |
Dm Economia 11/12/2015 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
0,10% |
Dm Economia 07/12/2016 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
0,30% |
Dm Economia 13/12/2017 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
0,80% |
Dm Economia 12/12/2018 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
0,05% |
Dm Economia 12/12/2019 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
0,01% |
Dm Economia 15/12/2020 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
1,25% |
Dm Economia 13/12/2021 |
01/01/2023 - 31/12/2023 |
5,00% |
Dm Economia 13/12/2022 |
01/01/2024 - _________ |
2,50% |
Dm Economia 11/12/2023 |
Utilizzando il link sotto indicato è possibile effettuare il calcolo dell'importo dovuto avvalendosi del ravvedimento.
Per le persone fisiche e gli enti
commerciali la dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati
gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (Decreto Legge 35/2013) utilizzando
il modello approvato con decreto ministeriale del 29 luglio 2022, scaricabile
dal link sotto indicato. Per gli anni 2018 e 2019 la scadenza della dichiarazione
IMU è stata stabilita al 31 dicembre dell'anno successivo (Art. 3-ter,
Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 - Decreto Crescita).
Per dichiarazione riferita ad altro Comune modificare "comune ubicazione immobili"
Ultima Modifica: 26 Novembre 2024