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Imposta municipale propria (IMU)


Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è disciplinata dalla legge 160 del 2019 (art. 1 commi da 738 a 783) che ha abrogato la TASI (assorbita dall'IMU)


 

Pagamento IMU anno 2025


ACCONTO 16 giugno 2025 - SALDO 16 dicembre 2025

Rimane la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.


Il versamento della prima rata 2025 è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2025 è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote sotto indicate.

Le informazioni generali sono consultabili nell'informativa sotto indicata che riporta le spiegazioni più importanti.

Si precisa che l'IMU è in tributo in AUTOLIQUIDAZIONE. Pertanto, l'Ufficio Tributi non effettua conteggi dovendo il contribuente provvedere autonomamente o con ausilio dei Centri di Assistenza Fiscale, sulla base della propria condizione possessoria, avvalendosi, in ausilio, dell'applicativo di calcolo IMU e stampa modello F24 disponibile nei "Servizi on line" nella sezione "IMU" del sito comunale http://www.comune.ap.it

L'Ufficio Tributi è a disposizione per indicazioni e chiarimenti.

 

precisando che il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote sopra riportate.

 

 

Informazioni


Per richieste di informazioni in merito all'IMU contattare l'Ufficio Tributi sito in Viale della Repubblica, 24 - Sede del CIIP - aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (lunedì mercoledì venerdì); dalle 15:00 alle 17:00 (giovedì); martedì chiuso

 

Simonetta Collina
tel.: 0736 298701
email: s.collina@comune.ap.it

Vincenzo Ranelli 
tel.: 0736 298702 - Cell.: 366 346 9234
email: v.ranelli@comune.ap.it

Marzo Elena
tel.: 0736 298719 - Cell.: 366 346 9196
email: e.marzo@comune.ap.it

Giulia Tarli
tel.: 0736 298700 - Cell.: 366 346 9284
email: g.tarli@comune.ap.it

 

 

Agevolazioni IMU 2025


Esenzioni

  • Immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze (immobili in cui il possessore risiede e dimora abitualmente) escluse le l'unità immobiliare classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9
  • In relazione agli eventi sismici verificatisi dal 24/8/2016, fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, sono esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16/12/2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31/12/2025. A tal fine va presentata dichiarazione all'Ufficio Tributi utilizzando il modello "Inagibilità o inabitabilità ed inutilizzo - Terremoto" disponibile anche nella "Modulistica" della pagina IMU del sito comunale. L'Ufficio procede ai controlli e verifiche sul diritto all'esenzione anche sulla base dei provvedimenti di revoca delle suddette ordinanze sindacali di sgombero.
 

Riduzioni

  • aliquota dello 0,75 % per l'abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado (figlio padre madre), a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria dimora e residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune - Regolamento Comunale IMU - Art. 7 comma 1

Per usufruire delle suddette agevolazioni occorre presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dal quale intende usufruire del beneficio di cui al presente articolo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall'Ufficio stesso (scaricabile cliccando sul corrispondente link della modulistica sotto riportata). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che permangano tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio. In caso contrario va presentata apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dal quale non ricorre più anche una sola delle suddette condizioni agevolative.

  • base imponibile al 50% per l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (Agevolazione Statale - Legge n. 208/2015) a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in tutto il territorio nazionale e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato

 
  • del 25% del tributo per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998

 

Modulistica



 
 

E' possibile effettuare il calcolo per immobili situati in altro Comune modificando il "codice catastale comune" ed aliquote

Modello F24 Compilabile.
 
 

Attenzione
Non sarà possibile salvare un copia compilata del modulo F 24 sul computer: se si desidera una copia da archiviare, compilarlo e stamparlo


 

Ravvedimento operoso


per le violazioni inerenti omessi o tardivi versamenti commesse entro il 31 agosto 2024 (Art. 13, D.Lgs. 472/1997)

Sanzione
Ritardo
Sanzione da ravvedimento
15%
Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria
Dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria)
15%
Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria
1,5%
15%
Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria
1,67%
30%
Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione
3,75%
30%
Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione
4,29%
30%
Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione
5%
 
 

per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024 (D.Lgs. 219/2023 e D.Lgs. 13/2024) 

la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento passa dal 30% al 25%.

Sanzione
Ritardo
Sanzione da ravvedimento
12,5%
Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria
Dallo 0,0833% al 1,166% (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria)
12,5%
Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria
1,25% (1/10 della sanzione)
12,5%
Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria
1,39% (1/9 della sanzione)
25%
Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione
3,125% (1/8 della sanzione)
25%
Dopo il termine di 1 anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione
3,57% (1/7 della sanzione)

Sull'imposta dovuta (al netto delle sanzioni) vanno poi calcolati gli interessi in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue la regolarizzazione. Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali d'interesse:

 
 

 

Dichiarazione IMU


Per le persone fisiche e gli enti commerciali la dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (Decreto Legge 35/2013) utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale del 29 luglio 2022, scaricabile dal link sotto indicato. Per gli anni 2018 e 2019 la scadenza della dichiarazione IMU è stata stabilita al 31 dicembre dell'anno successivo (Art. 3-ter, Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 - Decreto Crescita).

Tabella dei tassi di interesse legale

DAL AL
SAGGIO
NORMA
01/01/2011 - 31/12/2011
1,50%
Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012 - 31/12/2013
2,50%
Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014 - 31/12/2014
1,00 %
Dm Economia 12/12/2012
01/01/2015 - 31/12/2015
0,50%
Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016 - 31/12/2016
0,20%
Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017 - 31/12/2017
0,10%
Dm Economia 07/12/2016
01/01/2018 - 31/12/2018
0,30%
Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019 - 31/12/2019
0,80%
Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020 - 31/12/2020
0,05%
Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021 - 31/12/2021
0,01%
Dm Economia 15/12/2020
01/01/2022 - 31/12/2022
1,25%
Dm Economia 13/12/2021
01/01/2023 - 31/12/2023
5,00%
Dm Economia 13/12/2022
01/01/2024 - 31/12/2024
2,50%
Dm Economia 11/12/2023
01/01/2025 - _________
2,00%
Dm Economia 12/12/2024
 
Dichiarazione IMU dal 2023


 

Utilizzando il link sotto indicato è possibile effettuare il calcolo dell'importo dovuto avvalendosi del ravvedimento.

 

Per dichiarazione riferita ad altro Comune modificare "comune ubicazione immobili"


 
Dichiarazione IMU Enti non Commerciali


Ultima Modifica: 14 Marzo 2025

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