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Imposta municipale propria (IMU)


Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è disciplinata dalla legge 160 del 2019 (art. 1 commi da 738 a 783) che ha abrogato la TASI (assorbita dall'IMU)


 

Pagamento IMU anno 2024


ACCONTO 16 giugno 2024 - SALDO 16 dicembre 2024

Rimane la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.


Il versamento della prima rata 2024 è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2024 è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote sotto indicate.

Le informazioni generali sono consultabili nell'informativa sotto indicata che riporta le spiegazioni più importanti.

Si precisa che l'IMU è in tributo in AUTOLIQUIDAZIONE. Pertanto, l'Ufficio Tributi non effettua conteggi dovendo il contribuente provvedere autonomamente o con ausilio dei Centri di Assistenza Fiscale, sulla base della propria condizione possessoria, avvalendosi, in ausilio, dell'applicativo di calcolo IMU e stampa modello F24 disponibile nei "Servizi on line" nella sezione "IMU" del sito comunale http://www.comune.ap.it

L'Ufficio Tributi è a disposizione per indicazioni e chiarimenti.

 

precisando che il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote sopra riportate.

 

 

Informazioni


Per richieste di informazioni in merito all'IMU contattare l'Ufficio Tributi sito in Viale della Repubblica, 24 - Sede del CIIP - aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (lunedì mercoledì venerdì); dalle 15:00 alle 17:00 (giovedì); martedì chiuso

Tel.: 0736 298701
Tel.: 0736 298719 - Cell. 366 346 9196
Tel.: 0736 298703 - Cell. 366 346 9245
Tel.: 0736 298702 - Cell. 366 346 9234
Tel.: 0736 298700 - Cell. 366 346 9284

Email: protocollo@comune.ap.it 
PEC: comune.ap@pec.it


 

Agevolazioni IMU 2024


Esenzioni

  • Immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze (immobili in cui il possessore risiede e dimora abitualmente) escluse le l'unità immobiliare classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9
  • In relazione agli eventi sismici verificatisi dal 24/8/2016, fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, sono esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16/12/2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31/12/2024. A tal fine va presentata dichiarazione all'Ufficio Tributi utilizzando il modello "Inagibilità o inabitabilità ed inutilizzo - Terremoto" disponibile anche nella "Modulistica" della pagina IMU del sito comunale. L'Ufficio procede ai controlli e verifiche sul diritto all'esenzione anche sulla base dei provvedimenti di revoca delle suddette ordinanze sindacali di sgombero.
 

Riduzioni

  • aliquota dello 0,75 % per l'abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado (figlio padre madre), a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria dimora e residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune - Regolamento Comunale IMU - Art. 7 comma 1

Per usufruire delle suddette agevolazioni occorre presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dal quale intende usufruire del beneficio di cui al presente articolo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall'Ufficio stesso (scaricabile cliccando sul corrispondente link della modulistica sotto riportata). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che permangano tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio. In caso contrario va presentata apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dal quale non ricorre più anche una sola delle suddette condizioni agevolative.

  • base imponibile al 50% per l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (Agevolazione Statale - Legge n. 208/2015) a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in tutto il territorio nazionale e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato

 
  • del 25% del tributo per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998

 

Modulistica



 
 

E' possibile effettuare il calcolo per immobili situati in altro Comune modificando il "codice catastale comune" ed aliquote

Modello F24 Compilabile.
 
 

Attenzione
Non sarà possibile salvare un copia compilata del modulo F 24 sul computer: se si desidera una copia da archiviare, compilarlo e stamparlo


 

Ravvedimento operoso


  • entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,1% (1/10 dell'1%) giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%, se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%.
  • dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%).
  • oltre il trentesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%).
  • oltre il novantesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro un anno dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%).
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza;
  • a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,1% (1/10 dell'1%) giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%, se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%.
dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%).
oltre il trentesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%).
oltre il novantesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro un anno dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%).
a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza;
a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore;
ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

 

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo.
Sull'imposta dovuta (al netto delle sanzioni) vanno poi calcolati gli interessi in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue la regolarizzazione. Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali d'interesse:

Tabella dei tassi di interesse legale

DAL AL
SAGGIO
NORMA
01/01/2011 - 31/12/2011
1,50%
Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012 - 31/12/2013
2,50%
Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014 - 31/12/2014
1,00 %
Dm Economia 12/12/2012
01/01/2015 - 31/12/2015
0,50%
Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016 - 31/12/2016
0,20%
Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017 - 31/12/2017
0,10%
Dm Economia 07/12/2016
01/01/2018 - 31/12/2018
0,30%
Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019 - 31/12/2019
0,80%
Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020 - 31/12/2020
0,05%
Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021 - 31/12/2021
0,01%
Dm Economia 15/12/2020
01/01/2022 - 31/12/2022
1,25%
Dm Economia 13/12/2021
01/01/2023 - 31/12/2023
5,00%
Dm Economia 13/12/2022
01/01/2024 - _________
2,50%
Dm Economia 11/12/2023
 

Utilizzando il link sotto indicato è possibile effettuare il calcolo dell'importo dovuto avvalendosi del ravvedimento.

 

 

Dichiarazione IMU


Per le persone fisiche e gli enti commerciali la dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (Decreto Legge 35/2013) utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale del 29 luglio 2022, scaricabile dal link sotto indicato. Per gli anni 2018 e 2019 la scadenza della dichiarazione IMU è stata stabilita al 31 dicembre dell'anno successivo (Art. 3-ter, Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 - Decreto Crescita).

 
Dichiarazione IMU dal 2023


 
 

Per dichiarazione riferita ad altro Comune modificare "comune ubicazione immobili"


 
Dichiarazione IMU Enti non Commerciali


Ultima Modifica: 26 Novembre 2024

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