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Linee guida per la richiesta di accesso ai documenti amministrativi detenuti presso l'archivio del Servizio Sportello Unico per l'Edilizia


In relazione alla funzione di accesso agli atti si ricorda che la scheda del procedimento pubblicata sul sito comunale chiarisce che trattasi di un procedimento finalizzato a "prendere visione o richiedere copie di atti e documenti relativi a pratiche edilizie".

E', pertanto, necessario che il richiedente conosca con esattezza gli estremi del titolo abilitativo richiesto in ostensione.

Così, in assenza di tale informazione, sarà opportuno - avvalendosi del personale del Settore, che si occupa delle funzioni di archivio - implementare i dati in proprio possesso (quali informazioni catastali di primo impianto, precedenti proprietari e atti pubblici) con quelli gestiti dall'amministrazione comunale quali , tra gli altri, il registro delle licenze edilizie ante 1960, quello relativo agli artt. 26 e 48 della Legge n. 47/85, quello relativo al primo condono edilizio ed infine quello relative alle pratiche esaminate dalle commissioni edilizie negli anni 1960 - 2006.

In tale contesto si sono rilevati estremamente utili per una ricerca attenta e ponderata dei precedenti edilizi, specie degli immobili realizzati tra il 1940 ed i1 1970, i dati desumibili dalle informazioni catastali di primo impianto nonchè gli stessi rogiti notarli che testimoniavano le parti contrattuali e l'oggetto per il quale interveniva la transazione commerciale.

La funzione di ricerca del precedente edilizio si rileva per il professionista del Settore ora di cruciale importanza in quanto legata ai propri oneri in merito alle dichiarazioni di conformità urbanistica e legittima preesistenza dell'immobile danneggiato dal sisma 2016 (come peraltro previsto dall'Ordinanza 100); peraltro gli stessi oneri incombono nell'ambito delle necessarie verifiche di regolarità edilizia ai fini dei benefici previsti dal D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020.

L'importanza di una coerente, e condivisa, ricerca del precedente edilizio che anticipi la fase di progettazione si giustifica, inoltre, con il richiamo all'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 che prevede "Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione".

Si ricorda, inoltre, che il nuovo art. 9 bis del d.P.R. n. 380/2001 introduce la nozione di stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, definita come "quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
(comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2020)".



Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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