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Tassa sui rifiuti (TARI)


Dal 1° gennaio 2014, in sostituzione della TARES, è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
La TARI è disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ulteriori disposizioni modificative ed integrative sono intervenute per effetto del decreto-legge del 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 2014, n. 68.
Tale disciplina è integrata dal Regolamento comunale sotto indicato.

Obbligo dichiarativo TARI
Si ricorda che è necessario dichiarare l’inizio o la cessazione di ogni occupazione o detenzione di locali ed aree nel territorio comunale assoggettabili al tributo, ovvero dichiarare ogni variazione (superficie, destinazione, etc.), che comporti un diverso ammontare del tributo.
Le dichiarazioni devono essere trasmesse al Servizio Tributi utilizzando l’apposita modulistica riportata in fondo alla pagina.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 08/05/2025 sono state stabilite le seguenti scadenze entro cui eseguire i pagamenti della TARI 2025 in forma rateale oppure con rata unica:

  • 24 giugno 2025 scadenza prima rata, ovvero della rata unica
  • 24 agosto 2025 scadenza seconda rata
  • 24 ottobre 2025 scadenza terza rata
  • 2 dicembre 2025 scadenza quarta rata a saldo – conguaglio

Modalità di pagamento:

  • sistema PagoPa - utilizzando il bollettino allegato agli avvisi di pagamento

In via residuale, attraverso modello F24 riportando il codice fiscale del contribuente intestatario del tributo, i codici tributo “TARI” e “TEFA”, il codice Ente del Comune di Ascoli Piceno A462 e l’anno d’imposta.

Gli avvisi di pagamento della TARI 2025 sono comprensivi delle componenti perequative istituite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA con deliberazione 03 agosto 2023 386/2023/R/rif, successivamente integrata e modificata con le deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF.
Chi smarrisce o, per disguido del servizio postale, non riceve l’avviso di pagamento può riceverne duplicato dall’Ufficio Tributi facendone richiesta ai contatti riportati nella presente pagina. 


 

Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani a partire dall’anno 2024


Con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386, modificata con deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ha istituito le componenti perequative UR1, UR2 e UR3  espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la tassa sui rifiuti:

  • la componente perequativa 𝑈𝑅1, istituita partire dall’anno 2024 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti. Il valore attualmente fissato dall’Autorità è pari a 0,10 euro/utenza;
  • la componente perequativa 𝑈𝑅2, istituita a partire dall’anno 2024 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. Il valore attualmente fissato dall’Autorità è pari a 1,50 euro/utenza;
  • la componente perequativa 𝑈𝑅3, istituita partire dall’anno 2025 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del “bonus sociale per i rifiuti” delle utenze domestiche. Il valore attualmente fissato dall’Autorità è pari a 6,00 euro/utenza.

Le componenti perequative sono dirette ad alimentare la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), e non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Il Comune, in qualità di gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, è tenuto a comunicare alla CSEA, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1, UR2 e UR3 per il successivo riversamento delle somme. L’importo complessivamente dovuto per ciascuna utenza è pari ad € 7,60.
Le componenti perequative UR1 e UR2 sono state istituite dall’anno 2024, mentre la componente perequativa unitaria UR3 è stata istituita dal 1 gennaio 2025.
La disciplina coinvolge tutti i contribuenti TARI a livello nazionale. 



 

Bonus sociale rifiuti


Con la Delibera n. 133/2025, ARERA ha avviato il procedimento finalizzato all’attuazione del “bonus rifiuti” a favore delle utenze domestiche, previsto dall’art. 57-bis del Decreto legge 124/2019 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24. Possono beneficiare della riduzione del 25% della TARI i nuclei familiari il cui ISEE non risulta superiore a 9.530 euro, ovvero le famiglie con almeno quattro figli a carico il cui ISEE non risulta superiore a 20.000 euro. Il bonus verrà applicato automaticamente sulla TARI 2025 agli aventi diritto, senza necessità di presentare apposita istanza, non appena saranno resi noti al Comune i dati dei beneficiari attraverso il sistema di condivisione delle informazioni stabilito da ARERA. 



 

Avvisi di pagamento in formato elettronico


È possibile richiedere l'invio degli avvisi di pagamento della TARI in formato elettronico, compilando l'apposito modello disponibile nella sezione sottostante "Modulistica".


 

Link utili



 

Contatti per informazioni


Per richieste di informazioni in merito alla TARI contattare l'Ufficio Tributi sito in Viale della Repubblica, 24 - Sede del CIIP - aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (lunedì mercoledì venerdì); dalle 15:00 alle 17:00 (giovedì); martedì chiuso.  
telefoni: 0736/298711-706-708-710-705-224

 

Maurizio Fioravanti
tel.: 0736 298706
email: ma.fioravanti@comune.ap.it

Roberta Galanti
tel.: 0736 298708
email: r.galanti@comune.ap.it

Roberta Feriozzi
tel.: 0736 298224
email: r.feriozzi@comune.ap.it

 

e-mail:
PEC: comune.ap@pec.it


 

Regolamenti e tariffe


 

 

Ravvedimento operoso


Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare in via spontanea, con riduzione delle sanzioni, le violazioni ed omissioni connesse agli obblighi di versamento e di dichiarazione - prima che le stesse siano constatate o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Termini e modalità di definizione

La sanzione è ridotta nelle seguenti misure:

  • entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,1% (1/10 dell'1%) giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%, se la regolarizzazione avviene il quattrodicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%.
  • dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%).
  • oltre il trentesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%).
  • oltre il novantesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro un anno dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%).
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza;
  • a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
 

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo. Sull'imposta dovuta (al netto delle sanzioni) vanno poi calcolati gli interessi in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue la regolarizzazione. Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali d'interesse:

Tabella dei tassi di interesse legale

DAL AL
SAGGIO
NORMA
01/01/2011 - 31/12/2011
1,50%
Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012 - 31/12/2013
2,50%
Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014 - 31/12/2014
1,00 %
Dm Economia 12/12/2012
01/01/2015 - 31/12/2015
0,50%
Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016 - 31/12/2016
0,20%
Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017 - 31/12/2017
0,10%
Dm Economia 07/12/2016
01/01/2018 - 31/12/2018
0,30%
Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019 - 31/12/2019
0,80%
Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020 - 31/12/2020
0,05%
Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021 - 31/12/2021
0,01%
Dm Economia 15/12/2020
01/01/2022 - 31/12/2022
1,25%
Dm Economia 13/12/2021
01/01/2023 - 31/12/2023
5,00%
Dm Economia 13/12/2022
01/01/2024 - 31/12/2024
2,50%
Dm Economia 11/12/2023
01/01/2025 - _________
2,00%
Dm Economia 12/12/2024
 

Utilizzando il Link sotto indicato è possibile effettuare il calcolo dell'importo dovuto avvalendosi del ravvedimento.


Per la tassa rifiuti giornaliera (TARIG) rivolgersi agli uffici dell'ABACO SpA come indicato nelle seguenti pagine della sezione Tributi.


 

Modulistica



Ultima Modifica: 30 Maggio 2025

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