Dal 1° gennaio 2014, in sostituzione della TARES, è stata istituita la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
La TARI è disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ulteriori
disposizioni modificative ed integrative sono intervenute per effetto del
decreto-legge del 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge
2 maggio 2014, n. 68.
Tale disciplina è integrata dal Regolamento comunale sotto indicato.
Per l'anno 2023 l’acconto TARI è stato richiesto in pagamento con avvisi di versamento spontaneo inviati lo scorso mese di marzo 2023. Tale acconto è calcolato sulla base delle tariffe relative all'anno precedente, da pagare in tre rate alle seguenti scadenze:
Il saldo, a conguaglio, calcolato sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023 nel mese di maggio, sarà richiesto in pagamento insieme all’acconto TARI 2024.
Chi smarrisce o, per disguido del servizio postale, non riceve i modelli di pagamento F24 può riceverne duplicato dall’Ufficio Equità Fiscale facendone richiesta ai contatti riportati nella presente pagina.
Si invita a verificare che l’intermediario presso cui ci si rivolge per il pagamento (istituto di credito, poste ecc.) inserisca correttamente “codice fiscale” “codice trib” “codice ente” “anno di riferimento” indicati nel modello F24.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 30 maggio 2023 ha disposto l'esenzione dalla TARI per il periodo 2023-2025 a favore dei nuovi Cittadini che trasferiscono la propria residenza nel Comune di Ascoli Piceno a partire dal 01/01/2023.
E’ stata inoltre prorogata, rispettivamente fino all’anno 2023 e all’anno 2024, l’esenzione TARI precedentemente disposta con deliberazione consiliare n. 17 del 16/06/2020 a favore dei Cittadini che hanno acquisito la residenza anagrafica negli anni 2021 e 2022.
Per richiedere la proroga dell’esenzione è necessario ripresentare l’istanza, utilizzando il modello indicato.
Per usufruire di tali esenzioni il Valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve essere superiore a € 30.000,00.
Per l'anno 2021 resta invariata
la disciplina delle riduzioni previste per le utenze non domestiche che avviano
i rifiuti al riciclo, secondo l'art. 14 del regolamento per l'applicazione
della tassa sui rifiuti (TARI),approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/6/2021.
A decorrere dall'anno 2022,
con l'entrata in vigore delle modifiche al Testo Unico Ambientale (TUA),
sono variate le disposizioni in materia di TARI in caso di avvio al recupero
dei rifiuti.
In particolare, l'art. 3 comma 12 del
Decreto Legislativo 116/2020 ha modificato l'articolo 238 comma 10 del Decreto
Legislativo 152/2006, prevedendo: "Le utenze non domestiche che producono
rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li
conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati
al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione
della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le
medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore
del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a
cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro
richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio
anche prima della scadenza quinquennale.
L'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021
ha fissato al 30 giugno di ciascun anno il termine per
dichiarare la scelta di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3 comma 12
sopra citato, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo,
che comporta la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla
quantità di rifiuti avviati a recupero mediante soggetti diversi dal servizio
pubblico. Resta dovuta la quota fissa del tributo e parte della quota variabile
relativa al conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata
dei rifiuti.
Per l'anno 2021,
secondo l'art. 15 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti
(TARI), vigente dal 1° gennaio 2021, la scelta deve essere comunicata entro il 30
settembre 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022.
Non saranno prese in considerazione le
dichiarazioni già presentate per ottenere la riduzione TARI per avvio a riciclo
valide fino all'anno 2021.
Per comunicare la
suddetta scelta va utilizzato il seguente modello di dichiarazione:
In relazione agli eventi sismici verificatisi dal 24/8/2016, è possibile escludere la tassazione sugli immobili interessati da ordinanza sindacale di sgombero. A tal fine all'Ufficio Tributi va presentata dichiarazione di cessazione di occupazione dell'immobile interessato da ordinanza e dichiarazione di nuova occupazione dell'immobile in cui è stabilita la nuova dimora o la sede dello studio o azienda.
Si rammenta che in caso di revoca di dette ordinanze sindacali, occorre presentare la dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti (TARI).
Si avverte che in assenza di tale dichiarazione l'Ufficio Tributi sulla base dei controlli accerta l'omessa dichiarazione con applicazione delle sanzioni di legge.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Tributi tramite i contatti sotto indicati.
Per richieste di informazioni in merito alla TARI contattare l'Ufficio Tributi sito in Viale della Repubblica, 24 - Sede del CIIP - aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (lunedì mercoledì venerdì); dalle 15:00 alle 17:00 (giovedì); martedì chiuso.
telefoni: 0736/298711-706-708-710-705
e-mail:
m.accorsi@comune.ap.it
l.dialessandro@comune.ap.it
e.fedele@comune.ap.it
ma.fioravanti@comune.ap.it
r.galanti@comune.ap.it
protocollo@comune.ap.it
PEC: comune.ap@pec.it
Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare
in via spontanea, con riduzione delle sanzioni, le violazioni ed omissioni connesse
agli obblighi di versamento e di dichiarazione - prima che le stesse siano constatate
o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative
di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Termini e modalità di definizione
La sanzione è ridotta nelle seguenti misure:
Il pagamento della
sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo.
Sull'imposta dovuta (al netto delle sanzioni)
vanno poi calcolati gli interessi in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine
di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue
la regolarizzazione. Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali
d'interesse:
Tabella dei tassi di interesse legale
DAL AL |
SAGGIO |
NORMA |
---|---|---|
01/01/2011 - 31/12/2011 |
1,50% |
Dm Economia 07/12/2010 |
01/01/2012 - 31/12/2013 |
2,50% |
Dm Economia 12/12/2011 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
1,00 % |
Dm Economia 12/12/2012 |
01/01/2015 - 31/12/2015 |
0,50% |
Dm Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
0,20% |
Dm Economia 11/12/2015 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
0,10% |
Dm Economia 07/12/2016 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
0,30% |
Dm Economia 13/12/2017 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
0,80% |
Dm Economia 12/12/2018 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
0,05% |
Dm Economia 12/12/2019 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
0,01% |
Dm Economia 15/12/2020 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
1,25% |
Dm Economia 13/12/2021 |
01/01/2023 - 31/12/2023 |
5,00% |
Dm Economia 13/12/2022 |
01/01/2024 - _________ |
2,50% |
Dm Economia 11/12/2023 |
Utilizzando il Link sotto indicato è possibile effettuare il calcolo dell'importo dovuto avvalendosi del ravvedimento.
Per la tassa rifiuti giornaliera (TARIG) rivolgersi agli uffici dell'ABACO SpA come indicato nelle seguenti pagine della sezione Tributi.
Ultima Modifica: 03 Gennaio 2024