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Tassa sui rifiuti (TARI)


Dal 1° gennaio 2014, in sostituzione della TARES, è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
La TARI è disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ulteriori disposizioni modificative ed integrative sono intervenute per effetto del decreto-legge del 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 2014, n. 68.
Tale disciplina è integrata dal Regolamento comunale sotto indicato.

Per l'anno 2023 l’acconto TARI è stato richiesto in pagamento con avvisi di versamento spontaneo inviati lo scorso mese di marzo 2023. Tale acconto è calcolato sulla base delle tariffe relative all'anno precedente, da pagare in tre rate alle seguenti scadenze:

  • 31 marzo 2023
  • 30 giugno 2023
  • 30 settembre 2023
 

Il saldo, a conguaglio, calcolato sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023 nel mese di maggio, sarà richiesto in pagamento insieme all’acconto TARI 2024.

Chi smarrisce o, per disguido del servizio postale, non riceve i modelli di pagamento F24 può riceverne duplicato dall’Ufficio Equità Fiscale facendone richiesta ai contatti riportati nella presente pagina.  

Si invita a verificare che l’intermediario presso cui ci si rivolge per il pagamento (istituto di credito, poste ecc.) inserisca correttamente “codice fiscale” “codice trib” “codice ente” “anno di riferimento” indicati nel modello F24.


 

Proroga esenzione TARI per i nuovi cittadini


Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 30 maggio 2023 ha disposto l'esenzione dalla TARI per il periodo 2023-2025 a favore dei nuovi Cittadini che trasferiscono la propria residenza nel Comune di Ascoli Piceno a partire dal 01/01/2023
E’ stata inoltre prorogata, rispettivamente fino all’anno 2023 e all’anno 2024, l’esenzione TARI precedentemente disposta con deliberazione consiliare n. 17 del 16/06/2020 a favore dei Cittadini che hanno acquisito la residenza anagrafica negli anni 2021 e 2022. 
Per richiedere la proroga dell’esenzione è necessario ripresentare l’istanza, utilizzando il modello indicato.
Per usufruire di tali esenzioni il Valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve essere superiore a € 30.000,00.

 

 

Rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche avviati al recupero/riciclo


Per l'anno 2021 resta invariata la disciplina delle riduzioni previste per le utenze non domestiche che avviano i rifiuti al riciclo, secondo l'art. 14 del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/6/2021.  

A decorrere dall'anno 2022, con l'entrata in vigore delle modifiche al Testo Unico Ambientale (TUA), sono variate le disposizioni in materia di TARI in caso di avvio al recupero dei rifiuti.
In particolare, l'art. 3 comma 12 del Decreto Legislativo 116/2020 ha modificato l'articolo 238 comma 10 del Decreto Legislativo 152/2006, prevedendo: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
L'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha fissato al 30 giugno di ciascun anno il termine per dichiarare la scelta di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3 comma 12 sopra citato, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, che comporta la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti avviati a recupero mediante soggetti diversi dal servizio pubblico. Resta dovuta la quota fissa del tributo e parte della quota variabile relativa al conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata dei rifiuti.
Per l'anno 2021, secondo l'art. 15 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), vigente dal 1° gennaio 2021, la scelta deve essere comunicata entro il 30 settembre 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni già presentate per ottenere la riduzione TARI per avvio a riciclo valide fino all'anno 2021.

Per comunicare la suddetta scelta va utilizzato il seguente modello di dichiarazione:


 

Eventi sismici 2016


In relazione agli eventi sismici verificatisi dal 24/8/2016, è possibile escludere la tassazione sugli immobili interessati da ordinanza sindacale di sgombero. A tal fine all'Ufficio Tributi va presentata dichiarazione di cessazione di occupazione dell'immobile interessato da ordinanza e dichiarazione di nuova occupazione dell'immobile in cui è stabilita la nuova dimora o la sede dello studio o azienda.
Si rammenta che in caso di revoca di dette ordinanze sindacali, occorre presentare la dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti (TARI).
Si avverte che in assenza di tale dichiarazione l'Ufficio Tributi sulla base dei controlli accerta l'omessa dichiarazione con applicazione delle sanzioni di legge.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Tributi tramite i contatti sotto indicati.


 

Contatti per informazioni


Per richieste di informazioni in merito alla TARI contattare l'Ufficio Tributi sito in Viale della Repubblica, 24 - Sede del CIIP - aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (lunedì mercoledì venerdì); dalle 15:00 alle 17:00 (giovedì); martedì chiuso.  
telefoni: 0736/298711-706-708-710-705
e-mail:

m.accorsi@comune.ap.it
l.dialessandro@comune.ap.it 
e.fedele@comune.ap.it 
ma.fioravanti@comune.ap.it 
r.galanti@comune.ap.it 
protocollo@comune.ap.it
PEC: comune.ap@pec.it


 

Regolamenti e tariffe



 

Ravvedimento operoso


Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare in via spontanea, con riduzione delle sanzioni, le violazioni ed omissioni connesse agli obblighi di versamento e di dichiarazione - prima che le stesse siano constatate o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Termini e modalità di definizione

La sanzione è ridotta nelle seguenti misure:

  • entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,1% (1/10 dell'1%) giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%, se la regolarizzazione avviene il quattrodicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%.
  • dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%).
  • oltre il trentesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%).
  • oltre il novantesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro un anno dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%).
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza;
  • a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
 

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo. Sull'imposta dovuta (al netto delle sanzioni) vanno poi calcolati gli interessi in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue la regolarizzazione. Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali d'interesse:

Tabella dei tassi di interesse legale

DAL AL
SAGGIO
NORMA
01/01/2011 - 31/12/2011
1,50%
Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012 - 31/12/2013
2,50%
Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014 - 31/12/2014
1,00 %
Dm Economia 12/12/2012
01/01/2015 - 31/12/2015
0,50%
Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016 - 31/12/2016
0,20%
Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017 - 31/12/2017
0,10%
Dm Economia 07/12/2016
01/01/2018 - 31/12/2018
0,30%
Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019 - 31/12/2019
0,80%
Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020 - 31/12/2020
0,05%
Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021 - 31/12/2021
0,01%
Dm Economia 15/12/2020
01/01/2022 - 31/12/2022
1,25%
Dm Economia 13/12/2021
01/01/2023 - 31/12/2023
5,00%
Dm Economia 13/12/2022
01/01/2024 - _________
2,50%
Dm Economia 11/12/2023
 

Utilizzando il Link sotto indicato è possibile effettuare il calcolo dell'importo dovuto avvalendosi del ravvedimento.


Per la tassa rifiuti giornaliera (TARIG) rivolgersi agli uffici dell'ABACO SpA come indicato nelle seguenti pagine della sezione Tributi.


 

Modulistica



Ultima Modifica: 03 Gennaio 2024

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