
Dal 1° gennaio 2014, in sostituzione della TARES, è stata istituita la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
La TARI è disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ulteriori
disposizioni modificative ed integrative sono intervenute per effetto del
decreto-legge del 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge
2 maggio 2014, n. 68.
Tale disciplina è integrata dal Regolamento comunale sotto indicato.
Obbligo dichiarativo TARI
Si ricorda che è necessario dichiarare l’inizio o la cessazione di ogni occupazione o detenzione di locali ed aree nel territorio comunale assoggettabili al tributo, ovvero dichiarare ogni variazione (superficie, destinazione, etc.), che comporti un diverso ammontare del tributo.
Le dichiarazioni devono essere trasmesse al Servizio Tributi utilizzando l’apposita modulistica riportata in fondo alla pagina.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del
08/05/2025 sono state stabilite le seguenti scadenze entro cui eseguire i
pagamenti della TARI 2025 in forma rateale oppure con rata unica:
Modalità di pagamento:
In via residuale, attraverso modello F24 riportando il codice fiscale del contribuente intestatario del tributo, i codici tributo “TARI” e “TEFA”, il codice Ente del Comune di Ascoli Piceno A462 e l’anno d’imposta.
Gli avvisi di pagamento della TARI 2025 sono comprensivi delle componenti perequative istituite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA con deliberazione 03 agosto 2023 386/2023/R/rif, successivamente integrata e modificata con le deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF.
Chi smarrisce o, per disguido del servizio postale, non riceve l’avviso di pagamento può riceverne duplicato dall’Ufficio Tributi facendone richiesta ai contatti riportati nella presente pagina.
Con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386, modificata
con deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA), ha istituito le componenti perequative UR1, UR2 e UR3
espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la
tassa sui rifiuti:
Le componenti perequative sono dirette ad alimentare la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), e non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Il Comune, in qualità di gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, è tenuto a comunicare alla CSEA, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1, UR2 e UR3 per il successivo riversamento delle somme. L’importo complessivamente dovuto per ciascuna utenza è pari ad € 7,60.
Le componenti perequative UR1 e UR2 sono state istituite dall’anno 2024, mentre la componente perequativa unitaria UR3 è stata istituita dal 1 gennaio 2025.
La disciplina coinvolge tutti i contribuenti TARI a livello nazionale.
Con la Delibera n. 133/2025, ARERA ha avviato il procedimento finalizzato all’attuazione del “bonus rifiuti” a favore delle utenze domestiche, previsto dall’art. 57-bis del Decreto legge 124/2019 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24. Possono beneficiare della riduzione del 25% della TARI i nuclei familiari il cui ISEE non risulta superiore a 9.530 euro, ovvero le famiglie con almeno quattro figli a carico il cui ISEE non risulta superiore a 20.000 euro. Il bonus verrà applicato automaticamente sulla TARI 2025 agli aventi diritto, senza necessità di presentare apposita istanza, non appena saranno resi noti al Comune i dati dei beneficiari attraverso il sistema di condivisione delle informazioni stabilito da ARERA.
È possibile richiedere l'invio degli avvisi di pagamento della TARI in formato elettronico, compilando l'apposito modello disponibile nella sezione sottostante "Modulistica".
Per richieste di informazioni in merito alla TARI contattare l'Ufficio Tributi sito in Viale della Repubblica, 24 - Sede del CIIP - aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (lunedì mercoledì venerdì); dalle 15:00 alle 17:00 (giovedì); martedì chiuso.
telefoni: 0736/298711-706-708-710-705-224
NUMERO VERDE GRATUITO 800-270005
Istituito ai sensi del TQRIF - allegato alla deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif
Attivo nei seguenti giorni ed orari:
martedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00
giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Roberta Galanti
tel.: 0736 298708
email: r.galanti@comune.ap.it
Roberta Feriozzi
tel.: 0736 298224
email: r.feriozzi@comune.ap.it
Mail: protocollo@comune.ap.it
Pec: comune.ap@pec.it
Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare in via spontanea, con riduzione delle sanzioni, le violazioni ed omissioni connesse agli obblighi di versamento e di dichiarazione - prima che le stesse siano constatate o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Per le violazioni inerenti omessi o tardivi versamenti commesse entro il 31 agosto 2024 (Art. 13, D.Lgs. 472/1997)
Sanzione |
Ritardo |
Sanzione da ravvedimento |
|---|---|---|
15% |
Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria |
Dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
15% |
Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria |
1,50% |
15% |
Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria |
1,67% |
30% |
Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione |
3,75% |
30% |
Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione |
4,29% |
30% |
Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione |
5% |
per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024 (D.Lgs. 219/2023 e D.Lgs. 13/2024)
la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento passa dal 30% al 25%.
Sanzione |
Ritardo |
Sanzione da ravvedimento |
|---|---|---|
12,50% |
Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria |
Dallo 0,0833% al 1,166% (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
12,50% |
Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria |
1,25% (1/10 della sanzione) |
12,50% |
Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria |
1,39% (1/9 della sanzione) |
25% |
Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione |
3,125% (1/8 della sanzione) |
25% |
Dopo il termine di 1 anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione |
3,57% (1/7 della sanzione) |
Il pagamento della
sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo.
Sull'imposta dovuta (al netto delle sanzioni)
vanno poi calcolati gli interessi in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine
di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue
la regolarizzazione. Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali
d'interesse:
Tabella dei tassi di interesse legale
DAL AL |
SAGGIO |
NORMA |
|---|---|---|
01/01/2011 - 31/12/2011 |
1,50% |
Dm Economia 07/12/2010 |
01/01/2012 - 31/12/2013 |
2,50% |
Dm Economia 12/12/2011 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
1,00 % |
Dm Economia 12/12/2012 |
01/01/2015 - 31/12/2015 |
0,50% |
Dm Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
0,20% |
Dm Economia 11/12/2015 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
0,10% |
Dm Economia 07/12/2016 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
0,30% |
Dm Economia 13/12/2017 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
0,80% |
Dm Economia 12/12/2018 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
0,05% |
Dm Economia 12/12/2019 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
0,01% |
Dm Economia 15/12/2020 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
1,25% |
Dm Economia 13/12/2021 |
01/01/2023 - 31/12/2023 |
5,00% |
Dm Economia 13/12/2022 |
01/01/2024 - 31/12/2024 |
2,50% |
Dm Economia 11/12/2023 |
01/01/2025 - _________ |
2,00% |
Dm Economia 12/12/2024 |
Utilizzando il Link sotto indicato è possibile effettuare il calcolo dell'importo dovuto avvalendosi del ravvedimento.
Per la tassa rifiuti giornaliera (TARIG) rivolgersi agli uffici dell'ABACO SpA come indicato nelle seguenti pagine della sezione Tributi.
Ultima Modifica: 25 Settembre 2025