Dal 1 gennaio 2014, è istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), a copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dall'Ente (trasporto pubblico, illuminazione pubblica, manutenzione strade ecc.).
ACCONTO 17 giugno 2019 (il termine ordinario - 16 giugno - cade di domenica ed è rinviato automaticamente al lunedì successivo) - SALDO 16 dicembre 2019
Rimane la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 17 giugno 2019.
Per
l'anno 2019, il calcolo dei tributi IMU e TASI è confermato
secondo le stesse regole e le stesse aliquote del precedente anno
2018.
Pertanto, se
nell'anno 2018 non sono intervenute variazioni sulla propria
situazione possessoria e se per nessuno degli immobili posseduti è
stata emessa ordinanza di sgombero a seguito del citato terremoto,
gli importi dei tributi sono determinati come per l'anno 2018.
I
versamenti vanno effettuati utilizzando i modelli F24.
Le informazioni
generali sono consultabili nell'informativa sotto
indicata che riporta le spiegazioni più importanti e le aliquote e
detrazioni per l'anno 2019.
In relazione
agli eventi sismici verificatisi dal 24/8/2016, limitatamente
ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, sono
esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI i redditi dei
fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero, a decorrere dalla rata scadente il 16/12/2016 e
fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre
il 31/12/2020. A tal fine va presentata dichiarazione
all'Ufficio Tributi utilizzando il modello "Inagibilità o
inabitabilità ed inutilizzo - Terremoto" disponibile anche
nella "Modulistica" della pagina IMU del sito comunale.
L'Ufficio procede ai controlli e verifiche sul diritto all'esenzione anche sulla base dei provvedimenti di revoca delle suddette ordinanze sindacali di sgombero
Si precisa che
l'IMU e la TASI sono tributi in AUTOLIQUIDAZIONE. Pertanto,
l'Ufficio Tributi non effettua conteggi dovendo il contribuente
provvedere autonomamente o con ausilio dei Centri di Assistenza
Fiscale, sulla base della propria condizione possessoria,
avvalendosi, in ausilio, dell' applicativo di
calcolo IMU e TASI e stampa modello F24 disponibile nei
"Servizi on line" nella sezione "IMU" e "TASI"
del sito comunale http://www.comune.ap.it
L'Ufficio
Tributi è a disposizione per indicazioni e chiarimenti.
E' possibile effettuare il calcolo per immobili situati in altro Comune modificando il "codice catastale comune" ed aliquote.
Attenzione
Non è possibile salvare un copia compilata del modulo F 24 sul computer: se si desidera una copia da archiviare, compilarlo e stamparlo.
Ravvedimento Operoso
Il contribuente ha la possibilità di
regolarizzare in via spontanea, con riduzione delle sanzioni, le
violazioni ed omissioni connesse agli obblighi di versamento e di
dichiarazione - prima che le stesse siano constatate o siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di
accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Termini e modalità di definizione
La sanzione è ridotta nelle seguenti misure:
Il pagamento della sanzione
ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione
del pagamento del tributo.
Sull'imposta dovuta (al netto delle
sanzioni) vanno poi calcolati gli interessi in funzione dei giorni
intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere
eseguito il versamento e la data in cui si esegue la
regolarizzazione. Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti
percentuali d'interesse:
Tabella dei tassi di interesse legale
DAL AL |
SAGGIO |
NORMA |
---|---|---|
01/01/2011 - 31/12/2011 |
1,50% |
Dm Economia 07/12/2010 |
01/01/2012 - 31/12/2013 |
2,50% |
Dm Economia 12/12/2011 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
1,00 % |
Dm Economia 12/12/2012 |
01/01/2015 - 31/12/2015 |
0,50% |
Dm Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
0,20% |
Dm Economia 11/12/2015 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
0,10% |
Dm Economia 07/12/2016 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
0,30% |
Dm Economia 13/12/2017 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
0,80% |
Dm Economia 12/12/2018 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
0,05% |
Dm Economia 12/12/2019 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
0,01% |
Dm Economia 15/12/2020 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
1,25% |
Dm Economia 13/12/2021 |
01/01/2023 - 31/12/2023 |
5,00% |
Dm Economia 13/12/2022 |
01/01/2024 - _________ |
2,50% |
Dm Economia 11/12/2023 |
Utilizzando il Link sotto indicato è possibile effettuare il calcolo dell'importo dovuto avvalendosi del ravvedimento
Ultima Modifica: 03 Gennaio 2024