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Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Abolita dall'anno 2020


 

Componente dell'imposta unica comunale (IUC)


Dall'anno 2020 la IUC (costituita da IMU, TASI e TARI) è abolita, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n. 160 (Legge Finanziaria 2020)

Le seguenti informazioni sulla TASI valgono solo per gli anni dal  2014 al 2019

Dal 1  gennaio 2014, è istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), a copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dall'Ente (trasporto pubblico, illuminazione pubblica, manutenzione strade ecc.).


 

Pagamento IMU e TASI anno 2019


ACCONTO 17 giugno 2019 (il termine ordinario - 16 giugno - cade di domenica ed è rinviato automaticamente al lunedì successivo) - SALDO 16 dicembre 2019

Rimane la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 17 giugno 2019.


Per l'anno 2019, il calcolo dei tributi IMU e TASI è confermato secondo le stesse regole e le stesse aliquote del precedente anno 2018.

Pertanto, se nell'anno 2018 non sono intervenute variazioni sulla propria situazione possessoria e se per nessuno degli immobili posseduti è stata emessa ordinanza di sgombero a seguito del citato terremoto, gli importi dei tributi sono determinati come per l'anno 2018.

I versamenti vanno effettuati utilizzando i modelli F24.

Le informazioni generali sono consultabili nell'informativa sotto indicata che riporta le spiegazioni più importanti e le aliquote e detrazioni per l'anno 2019.

In relazione agli eventi sismici verificatisi dal 24/8/2016, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, sono esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, a decorrere dalla rata scadente il 16/12/2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31/12/2020. A tal fine va presentata dichiarazione all'Ufficio Tributi utilizzando il modello "Inagibilità o inabitabilità ed inutilizzo - Terremoto" disponibile anche nella "Modulistica" della pagina IMU del sito comunale.

L'Ufficio procede ai controlli e verifiche sul diritto all'esenzione anche sulla base dei provvedimenti di revoca delle suddette ordinanze sindacali di sgombero

Si precisa che l'IMU e la TASI sono tributi in AUTOLIQUIDAZIONE. Pertanto, l'Ufficio Tributi non effettua conteggi dovendo il contribuente provvedere autonomamente o con ausilio dei Centri di Assistenza Fiscale, sulla base della propria condizione possessoria, avvalendosi, in ausilio, dell' applicativo di calcolo IMU e TASI e stampa modello F24 disponibile nei "Servizi on line" nella sezione "IMU" e "TASI" del sito comunale http://www.comune.ap.it
L'Ufficio Tributi è a disposizione per indicazioni e chiarimenti.

 

 

Modulistica


 
 
 
 

E' possibile effettuare il calcolo per immobili situati in altro Comune modificando il "codice catastale comune" ed aliquote.

 
Istruzione compilazione F24 in pdf.
 

Attenzione
Non è possibile salvare un copia compilata del modulo F 24 sul computer: se si desidera una copia da archiviare, compilarlo e stamparlo.

 

Ravvedimento Operoso
Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare in via spontanea, con riduzione delle sanzioni, le violazioni ed omissioni connesse agli obblighi di versamento e di dichiarazione - prima che le stesse siano constatate o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Termini e modalità di definizione

La sanzione è ridotta nelle seguenti misure:

  • entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,1% (1/10 dell'1%) giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%, se la regolarizzazione avviene il quattrodicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%.
  • dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%).
  • oltre il trentesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%).
  • oltre il novantesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro un anno dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%).
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza;
  • a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
 

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo.

Sull'imposta dovuta (al netto delle sanzioni) vanno poi calcolati gli interessi in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue la regolarizzazione. Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali d'interesse:

Tabella dei tassi di interesse legale

DAL AL
SAGGIO
NORMA
01/01/2011 - 31/12/2011
1,50%
Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012 - 31/12/2013
2,50%
Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014 - 31/12/2014
1,00 %
Dm Economia 12/12/2012
01/01/2015 - 31/12/2015
0,50%
Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016 - 31/12/2016
0,20%
Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017 - 31/12/2017
0,10%
Dm Economia 07/12/2016
01/01/2018 - 31/12/2018
0,30%
Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019 - 31/12/2019
0,80%
Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020 - 31/12/2020
0,05%
Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021 - 31/12/2021
0,01%
Dm Economia 15/12/2020
01/01/2022 - 31/12/2022
1,25%
Dm Economia 13/12/2021
01/01/2023 - 31/12/2023
5,00%
Dm Economia 13/12/2022
01/01/2024 - _________
2,50%
Dm Economia 11/12/2023
 

Utilizzando il Link sotto indicato è possibile effettuare il calcolo dell'importo dovuto avvalendosi del ravvedimento


Ultima Modifica: 03 Gennaio 2024

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