Dal 1° gennaio 2014, in sostituzione della TARES, è istituita la tassa sui rifiuti(TARI) componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Pertanto,le informazioni sotto indicate sono valide per il solo anno 2013 in cui era in vigore la TARES.
Per l'anno 2013, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), secondo la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. Come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2013, il pagamento del tributo doveva essere effettuato in acconto in due ratescadenti il31 maggio 2013e il16 settembre 2013, commisurato all'importo dovuto per l'anno precedente, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ed a saldo in una terza rata, scaduta il16 dicembre 2013, a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe TARES per l'anno 2013, comprendente la maggiorazione dello 0,30 euro per metro quadrato sui servizi indivisibili riservata allo Stato.
L'Ufficio Tributi ha inviato ai contribuenti nel mese di aprile 2013 un avviso contenente i bollettini precompilati per il versamento dell'acconto TARES, suddiviso nelle due rate del 31/5/2013 e 16/9/2013.
Sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio comunale con delibera n. 41 del 27/11/2013, è stato determinato l'importo dovuto a saldo del tributo, con scomputo degli importi del citato acconto, insieme alla maggiorazione pari a € 0,30/mq. per servizi indivisibili di spettanza dello Stato.
Per il versamento del saldo l'Ufficio Tributi ha inviato ai contribuenti il modello F24 nei primi giorni del mese di dicembre 2013.
Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare in via spontanea, con riduzione delle sanzioni, le violazioni ed omissioni connesse agli obblighi di versamento e di dichiarazione - prima che le stesse siano constatate o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Termini e modalità di definizione
La sanzione è ridotta come segue:
- allo 0,2% (1/10 del 2%) del mancato pagamento alla scadenza, per ogni giorno di ritardo non superiore a quindici giorni dalla scadenza stessa;
- al 3 % del mancato pagamento (1/10 del 30%) se esso viene eseguito oltre quindici giorni dalla scadenza e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della scadenza stessa;
- al 3,75 % del mancato pagamento (1/8 del 30%) se esso è eseguito oltre trenta giorni ed entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza;
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (2,5 % dall'1/1/2012) con maturazione giorno per giorno.
Il pagamento va effettuato con Modello F24 compilando la "Sezione IMU e altri tributi locali", barrando la casella "Ravv.", utilizzando i seguenti codici tributo: 3944 per il Tributo, 3955 per la Maggiorazione (dal saldo 2013), 3945 per Interessi e 3946 per Sanzioni. Per il Comune di Ascoli Piceno il "codice comune" è A462.
Non è ancora disponibile il formato editabile
Per il pagamento delle prime due rate della Tares 2013 vanno utilizzati elusivamente i bollettini recapitati dal Comune. Se smarriti o non ricevuti contattare l'ufficio Tributi.
Il modello F24 è utilizzabile in caso di ravvedimento operoso per tardivo versamento anche di dette prime due rate, secondo le istruzioni.
Ultima Modifica: 04 Novembre 2021