I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, devono
essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare tutta "la
catena": dall'avo, ciò il parente partito dall'Italia fino al rivendicante
il possesso della cittadinanza per sangue ( "di morte" ovviamente
solo per chi è già deceduto) e il certificato di non naturalizzazione straniera
(con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di
stato civile) o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della
cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia
della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento),
che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente
dell'istante.
Eventuali sentenze devono essere prodotte a corredo
dell'istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione.
La traduzione deve essere certificata conforme al testo
straniero dall'autorità diplomatica italiana competente o in alternativa le
firme dei traduttori dovranno essere legalizzate dal collegio dei traduttori la
cui firma dovrà essere munita di apostille, in mancanza da un traduttore in
Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale
(asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.
Discordanze tra gli atti presentati: In caso ci siano nomi,
cognomi, date di nascita, etc. errati, altri errori, incongruenze e più in
generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste
discordanze vanno rettificate dall' Autorità Straniera.
Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli
interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990, che regolamenta il
procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall'art. 10 bis si
procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà
essere rettificato dall'Autorità Straniera. Se entro 10 gg. dalla notificazione
le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi
dell'art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.
I certificati di cui al 6 e 7 sono acquisiti d'ufficio.
Per verificare correttamente quale sia il Consolato
competente a cui richiedere la sopracitata attestazione è indispensabile che
nel presentare la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana
l'interessato sia quanto più possibile preciso nell'indicare i luoghi di
residenza e di formazione degli atti di stato civile di se stesso e dei suoi
ascendenti.
Ultima Modifica: 20 Dicembre 2021