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Approfondimenti


I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare tutta "la catena": dall'avo, ciò il parente partito dall'Italia fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ( "di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto) e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell'istante.

Eventuali sentenze devono essere prodotte a corredo dell'istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione.

La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente o in alternativa le firme dei traduttori dovranno essere legalizzate dal collegio dei traduttori la cui firma dovrà essere munita di apostille, in mancanza da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.

Discordanze tra gli atti presentati: In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, etc. errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall' Autorità Straniera.

Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990, che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall'art. 10 bis si procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall'Autorità Straniera. Se entro 10 gg. dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.

I certificati di cui al 6 e 7 sono acquisiti d'ufficio.

Per verificare correttamente quale sia il Consolato competente a cui richiedere la sopracitata attestazione è indispensabile che nel presentare la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana l'interessato sia quanto più possibile preciso nell'indicare i luoghi di residenza e di formazione degli atti di stato civile di se stesso e dei suoi ascendenti.   


Ultima Modifica: 20 Dicembre 2021

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