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Certificati anagrafici


SETTORE 1: Servizi al cittadino

SERVIZIO: Demografici

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Richiesta certificati anagrafici

 

 

Il Comune rilascia ai cittadini i seguenti certificati:

  • certificato di cittadinanza: attesta il possesso della cittadinanza italiana
  • certificato di godimento di diritti politici: dimostra di poter esercitare il diritto di voto e serve a dimostrare di non aver perso il godimento dei diritti politici, in seguito a cause ostative
  • certificato di residenza: attesta l'effettiva dimora nel Comune o in Altri Comuni subentrati in A.N.P.R.
  • certificato di residenza per cittadini italiani residenti all'estero (AIRE): tutti i certificati finora elencati possono essere rilasciati con le stesse modalità anche per i cittadini italiani residenti all'estero, cioè iscritti nell'AIRE
  • certificato di residenza storico: è relativo a una singola persona e riporta le variazioni di residenza di persone residenti, immigrate o emigrate dal Comune, attestando, con le relative date, tutti i cambi di indirizzo avvenuti. 
  • certificato di stato libero: serve a comprovare la libertà di stato di una persona (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a)
  • certificato di convivenza: attesta la costituzione della convivenza di fatto tra due persone
  • certificato di stato di famiglia: riporta la composizione della famiglia anagrafica
  • certificato di stato di famiglia storico: documenta la composizione della famiglia anagrafica e le sue variazioni nel corso del tempo, dalla sua formazione alla sua cessazione. 
  • certificato cumulativo: dà la possibilità di avere su un unico certificato diverse tipologie di certificazione.

 

Chi può chiedere il rilascio di un certificato


Se non sussistono divieti di legge l'Ufficiale di Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti, e ogni altra informazione contenuta nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Il rilascio delle informazioni è subordinato all'identificazione del richiedente (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 33).


 

Validità dei certificati


La validità dei certificati dipende dalle informazioni che contengono:


 

Emissione di certificati relativi a cittadini non residenti nel Comune


I certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, e ogni altra informazione ivi contenuta possono essere rilasciati anche da Ufficiali di Anagrafe di Comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.

Il rilascio di certificati anagrafici avviene in modalità telematica accedendo ai servizi dell'ANPR e può avvenire solo se entrambi i comuni sono subentrati in ANPR.


 

Costo Certificati anagrafici


Marca da bollo da € 16,00 e diritti di segreteria pari a € 0,52 da corrispondere agli operatori di sportello (fatta eccezione per i casi di esenzione previsti dalla Tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n° 642 e successive modificazioni (vedi sezione Documenti allegati e modulistica scaricabile) da specificare in sede di richiesta in quest’ultimo caso i diritti di segreteria sono pari a Euro 0,26 .


 

Tempi di rilascio


  • Immediata. - Presentarsi allo sportello dell’Anagrafe comunale con il proprio documento d’identità, e la marca da bollo se dovuta.  L'accesso è libero, senza appuntamento.

 

Possibilità di autocertificazione (Autodichiarazione)


Esistono stati, qualità personali e fatti che possono essere AUTODICHIARATI ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedi a titolo esemplificativo modulistica scaricabile nella sezione “Documenti allegati e modulistica scaricabile”)
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ASL, Inps, Prefettura, Scuole, ecc.) e con i privati gestori di pubblici tutti i certificati sono infatti sostituiti dall'autocertificazione o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Con l’entrata in vigore della Legge del 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. Decreto Semplificazioni) anche il PRIVATO È OBBLIGATO AD ACCETTARE LE AUTODICHIARAZIONI.

Il cittadino, pertanto, anziché recarsi negli Uffici Comunali per richiedere un certificato (nella maggior parte dei casi soggetto all’imposta di bollo), può presentare una AUTODICHIARAZIONE anche ai soggetti privati, i quali, sono OBBLIGATI alla sua ricezione.

Stati, qualità personali e fatti che possono essere AUTODICHIARATI:

a) data e luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.


 

Novità


In alternativa all’Autodichiarazione o alla Certificazione anagrafica è possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello (dal 15 Novembre 2021 e sino al 31/12/2022 senza pagamento imposta di bollo – salvo proroghe). 

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:

  • Anagrafico di nascita
  • Anagrafico di matrimonio
  • di Cittadinanza
  • di Esistenza in vita
  • di Residenza
  • di Residenza AIRE
  • di Stato civile
  • di Stato di famiglia
  • di Stato di famiglia e di stato civile
  • di Residenza in convivenza
  • di Stato di famiglia AIRE
  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela
  • di Stato Libero
  • Anagrafico di Unione Civile
  • di Contratto di Convivenza

 

Potere sostitutivo


Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 12.3.2013,  è il Segretario Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ap.it


 

Normativa


D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa "

 

 

Documenti allegati e modulistica scaricabile


 

 

Contatti


Ufficio Anagrafe 
Piazza Roberto Strulli - 63100 Ascoli Piceno.

Per informazioni
tel.:
 0736 298574 / 298528 / 298534 / 298589

PEC:
comune.ap@pec.it
Mail:
protocollo@comune.ap.it 

Responsabile del procedimento

Romina Pica

Dirigente del settore
Cristina Mattioli


 

Ultima Modifica: 10 Marzo 2023

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