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Manifesto 2009

 

L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stata istituita, a far tempo dal 1° gennaio 1993, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. Detta disciplina, in base al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stata integrata con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 140 del 26/11/98 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 maggio 2005.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
Possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa..


SOGGETTI D'IMPOSTA
Sono tenuti al pagamento dell'I.C.I., a decorrere dal 1993, i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su aree fabbricabili e fabbricati, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l'attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Per gli immobili insistenti su aree demaniali, dal 1/1/2001 il soggetto passivo d'imposta è il concessionario.


ESENZIONI DALL'IMPOSTA
Sono quelle previste dall'art. 7 del D. Lgs. 504/92; in particolare i terreni agricoli del Comune di Ascoli Piceno sono esenti dall'I.C.I. (vedi Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993).
AGEVOLAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: Con le modifiche introdotte dal D.L. 27/05/08, n. 93, convertito in L. 24/7/2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (come disciplinato dall'art. 7 del Regolamento ICI), ivi comprese quelle assimilate ad abitazione principale (art. 6 del Regolamento ICI), ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

BASE IMPONIBILE

  1. Per i fabbricati iscritti al catasto la base imponibile è determinata applicando alla rendita catastale i seguenti moltiplicatori:
  • * 140 per i fabbricati di categoria B (dal 3/10/2006);
  • * 100 per i fabbricati di categoria A e C (esclusi A/10 e C/1);
  • * 50 per i fabbricati di categoria A/10 e D;
  • * 34 per i fabbricati di categoria C/1.
  • Si ricorda che dal 1/1/1997 la rendita risultante in catasto deve essere aumentata del 5%.
  1. Per i fabbricati del gruppo catastale D, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i
  2. coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1/1/2009.
 
 

ALIQUOTE D'IMPOSTA
Per l'anno 2009, sono confermate le seguenti aliquote:

  • a) aliquota ordinaria: 7 ‰ (sette per mille);
  • b) aliquota agevolata: 6 ‰ (sei per mille)
  • per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, con contratti concordati con le Associazioni di Categoria ai sensi della Legge n. 431/1998 e s.m.i., e per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo I.C.I., titolare del diritto di proprietà, ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attività, rispettivamente, commerciale e artigianale; per le suddette unità è necessario, a pena di esclusione, che venga presentata al Servizio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello in distribuzione presso il Servizio stesso;
  • c) aliquota ridotta: 4,95 ‰ (quattro virgola novantacinque per mille)
  • per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 o A/9 adibita ad abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
  • d) aliquota maggiorata: 9 ‰ (nove per mille) soltanto per le unità immobiliari adibite ad abitazione non direttamente utilizzate e non locate da almeno due anni dall'inizio del possesso.
 

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
Moltiplicando la base imponibile rispettivamente per 7 - 6 - 4,95 - 9 per mille, si determina l'I.C.I. dovuta. Sul sito internet del Comune www.comune.ascolipiceno.it è possibile eseguire il calcolo dell'ICI individuando nel menù di destra, nella sezione "Servizi on line", la voce "Calcolo I.C.I.".

DETRAZIONI
Anche per l'anno 2009 - per le sole abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 - è confermata la detrazione ordinaria di € 103,29 da effettuare sull'imposta dovuta. Detta detrazione spetta al soggetto passivo, distintamente, sia per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, che per quella ad essa equiparata (art. 6 del Regolamento ICI).
La detrazione complessiva non deve superare l'importo dell'imposta calcolata sulla rendita catastale, aumentata del 5% dell'abitazione principale e delle suddette pertinenze.

RIDUZIONI
Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 504/92, l'imposta è ridotta alla metà per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Si fa presente che la riduzione è applicabile secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento ICI.


AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni previste in particolare da questo Comune sono fruibili a condizione che le relative dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, vengano presentate con le seguenti periodicità e scadenze (*):

 
Tabella delle agevolazioni
Agevolazione
Periodicità
Scadenze
attività a conduzione diretta (Mod. 02)
una sola volta
31/12/2009
locazioni con contratti concordati con le Associazioni di Categoria (Mod. 03)
una sola volta
31/12/2009
pertinenze dell'abitazione principale (Mod. 04)
una sola volta
Termine di dichiarazione nel 2010 dei redditi 2009
immobili posseduti da anziano o disabile residente in Istituti (Mod. 06)
una sola volta
Termine di dichiarazione nel 2010 dei redditi 2009
immobili concessi in uso gratuito ai familiari portatori di handicap (Mod. 07)
uno ogni anno
Termine di dichiarazione nel 2010 dei redditi 2009
riduzione per inagibilità o inabitabilità ed inutilizzo (Mod. 05)
una sola volta
senza scadenza, vale dal giorno di presentazione
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DICHIARAZIONE
Con la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione, stabilita dall'art. 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, la dichiarazione riguardante le variazioni dell'anno 2008 da presentare nell'anno 2009 - entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - deve essere effettuata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive, che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, attengono a riduzioni d'imposta nonché nei casi in cui dette modificazioni non siano desumibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Il modello di dichiarazione da utilizzare è quello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/5/2009 che il Servizio Tributi pone a disposizione gratuita dei contribuenti.
La dichiarazione va presentata al Servizio Tributi del Comune di Ascoli Piceno.
Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione è possibile consultare un'ampia casistica delle situazioni in cui vi è l'obbligo di presentazione.

VERSAMENTI
Le due rate d'imposta vanno versate nei seguenti termini:
- la prima rata (acconto), pari al 50% dell'imposta annuale calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni del 2007, va versata entro il 16 giugno 2009;
- la seconda rata (saldo), pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2008, dedotto quanto già versato a titolo di acconto, va versata entro il 16 dicembre 2009.
Il versamento va effettuato se di importo non inferiore a € 2,00 e va arrotondato all'euro con la seguente regola di arrotondamento:
- per eccesso, per frazioni pari o superiori a 50 centesimi;
- per difetto, per frazioni inferiori a 50 centesimi.
È comunque possibile effettuare il versamento del totale dell'imposta dovuta per l'anno 2009 in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno 2009.


MODALITÀ DI PAGAMENTO

  1. Il pagamento può essere effettuato:
  2. * tramite bollettino di versamento sul c/c postale n° 15106636 intestato al Comune di Ascoli Piceno - Servizio di Tesoreria Riscossione I.C.I., presso tutti gli sportelli della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. (spese a carico del contribuente: € 0,50), delle Poste Italiane S.p.A. (spese a carico del contribuente: € 1,10). A tale scopo, si fa presente che con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 25/3/2009 è stato approvato il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale; pertanto, qualsiasi modello difforme non va utilizzato;
  3. * on-line sul sito internet all'indirizzo: www.poste.it., per i correntisti postali, oppure sul sito del Comune www.comune.ascolipiceno.it (servizio in corso di allestimento);
  4. * tramite modello di pagamento F24, compilando la sezione "ICI ed altri tributi locali" con il codice Comune A462, presso tutti gli sportelli bancari, postali, degli Agenti della riscossione ovvero on-line sul sito internet all'indirizzo: www.agenziaentrate.it.
  5. Se il contribuente ha un credito per tributi di competenza del Comune e intende utilizzarlo per compensare debiti della stessa natura, deve sottoscrivere, prima di utilizzare detto credito, il relativo verbale di compensazione presso l'Ufficio Tributi (art. 16, comma 7 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali).
 
 

AVVERTENZE
In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, nonché per acquisire la modulistica necessaria, consultare il sito internet all'indirizzo: www.comune.ascolipiceno.it ovvero rivolgersi direttamente al personale dell'Ufficio ICI sito in Piazza Arringo n° 7 (Ingresso C) - 63100 Ascoli Piceno (AP) - tel. 0736.298369/224/362/363 - fax 0736.298339 - e-mail:
protocollo@comune.ascolipiceno.it
Orario apertura al pubblico: ore 10.00/12.00 (da lunedì a venerdì) e ore 15.30/17.30 (martedì e giovedì)

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