L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stata istituita, a far tempo dal 1° gennaio 1993, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. Detta disciplina, in base al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stata integrata con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 140 del 26/11/98 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 maggio 2005.
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
Possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa..
SOGGETTI D'IMPOSTA
Sono tenuti al pagamento dell'I.C.I., a decorrere dal 1993, i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su aree fabbricabili e fabbricati, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l'attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Per gli immobili insistenti su aree demaniali, dal 1/1/2001 il soggetto passivo d'imposta è il concessionario.
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
Sono quelle previste dall'art. 7 del D. Lgs. 504/92; in particolare i terreni agricoli del Comune di Ascoli Piceno sono esenti dall'I.C.I. (vedi Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993).
AGEVOLAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: Con le modifiche introdotte dal D.L. 27/05/08, n. 93, convertito in L. 24/7/2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (come disciplinato dall'art. 7 del Regolamento ICI), ivi comprese quelle assimilate ad abitazione principale (art. 6 del Regolamento ICI), ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
BASE IMPONIBILE
ALIQUOTE D'IMPOSTA
Per l'anno 2009, sono confermate le seguenti aliquote:
CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
Moltiplicando la base imponibile rispettivamente per 7 - 6 - 4,95 - 9 per mille, si determina l'I.C.I. dovuta. Sul sito internet del Comune www.comune.ascolipiceno.it è possibile eseguire il calcolo dell'ICI individuando nel menù di destra, nella sezione "Servizi on line", la voce "Calcolo I.C.I.".
DETRAZIONI
Anche per l'anno 2009 - per le sole abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 - è confermata la detrazione ordinaria di € 103,29 da effettuare sull'imposta dovuta. Detta detrazione spetta al soggetto passivo, distintamente, sia per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, che per quella ad essa equiparata (art. 6 del Regolamento ICI).
La detrazione complessiva non deve superare l'importo dell'imposta calcolata sulla rendita catastale, aumentata del 5% dell'abitazione principale e delle suddette pertinenze.
RIDUZIONI
Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 504/92, l'imposta è ridotta alla metà per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Si fa presente che la riduzione è applicabile secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento ICI.
AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni previste in particolare da questo Comune sono fruibili a condizione che le relative dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, vengano presentate con le seguenti periodicità e scadenze (*):
Agevolazione |
Periodicità |
Scadenze |
---|---|---|
attività a conduzione diretta (Mod. 02) |
una sola volta |
31/12/2009 |
locazioni con contratti concordati con le Associazioni di Categoria (Mod. 03) |
una sola volta |
31/12/2009 |
pertinenze dell'abitazione principale (Mod. 04) |
una sola volta |
Termine di dichiarazione nel 2010 dei redditi 2009 |
immobili posseduti da anziano o disabile residente in Istituti (Mod. 06) |
una sola volta |
Termine di dichiarazione nel 2010 dei redditi 2009 |
immobili concessi in uso gratuito ai familiari portatori di handicap (Mod. 07) |
uno ogni anno |
Termine di dichiarazione nel 2010 dei redditi 2009 |
riduzione per inagibilità o inabitabilità ed inutilizzo (Mod. 05) |
una sola volta |
senza scadenza, vale dal giorno di presentazione |
DICHIARAZIONE
Con la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione, stabilita dall'art. 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, la dichiarazione riguardante le variazioni dell'anno 2008 da presentare nell'anno 2009 - entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - deve essere effettuata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive, che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, attengono a riduzioni d'imposta nonché nei casi in cui dette modificazioni non siano desumibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Il modello di dichiarazione da utilizzare è quello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/5/2009 che il Servizio Tributi pone a disposizione gratuita dei contribuenti.
La dichiarazione va presentata al Servizio Tributi del Comune di Ascoli Piceno.
Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione è possibile consultare un'ampia casistica delle situazioni in cui vi è l'obbligo di presentazione.
VERSAMENTI
Le due rate d'imposta vanno versate nei seguenti termini:
- la prima rata (acconto), pari al 50% dell'imposta annuale calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni del 2007, va versata entro il 16 giugno 2009;
- la seconda rata (saldo), pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2008, dedotto quanto già versato a titolo di acconto, va versata entro il 16 dicembre 2009.
Il versamento va effettuato se di importo non inferiore a € 2,00 e va arrotondato all'euro con la seguente regola di arrotondamento:
- per eccesso, per frazioni pari o superiori a 50 centesimi;
- per difetto, per frazioni inferiori a 50 centesimi.
È comunque possibile effettuare il versamento del totale dell'imposta dovuta per l'anno 2009 in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno 2009.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
AVVERTENZE
In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, nonché per acquisire la modulistica necessaria, consultare il sito internet all'indirizzo: www.comune.ascolipiceno.it ovvero rivolgersi direttamente al personale dell'Ufficio ICI sito in Piazza Arringo n° 7 (Ingresso C) - 63100 Ascoli Piceno (AP) - tel. 0736.298369/224/362/363 - fax 0736.298339 - e-mail:
protocollo@comune.ascolipiceno.it
Orario apertura al pubblico: ore 10.00/12.00 (da lunedì a venerdì) e ore 15.30/17.30 (martedì e giovedì)