testata per la stampa della pagina
/
condividi

Scadenze e sanzioni per i gestori


Il Comune di Ascoli Piceno effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’art. 1commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Scadenze trimestrali a carico dei gestori della struttura

Trimestre
Data scadenza: comunicazioni e versamenti
15 Luglio dell'anno in corso
15 Ottobre dell'anno in corso
15 Gennaio 2026
15 Aprile 2026
 

Si ricorda che le scadenze che cadono nella giornata del sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviate al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 D.L. n. 70/2011)

Scadenze annuali a carico dei gestori della struttura  

Data scadenza
 
30 gennaio dell'anno successivo
Modello 21 - conto della gestione di tutto l'anno da inviare all’Ente via PEC entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del Modello 21 (Conto della gestione di tutto l’anno)
30 giugno dell'anno successivo
Dichiarazione annuale cumulativa su modello approvato con DM 29/04/2022 da presentare telematicamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle Entrate
 

Sanzioni a carico del gestore della struttura


Sanzioni tributarie (art. 180 del D.L. 34/2020 e art. 13 del D.Lgs. 471/1997)

  • omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa: sanzione dal 100% al 200% dell'importo dovuto;
  • omesso, ritardato e/o parziale riversamento delle somme incassate: sanzione del 25% del dovuto; 
 

Interessi (art. 14 del Regolamento sull’Imposta di Soggiorno)
Sulle somme incassate dal gestore e non versate al Comune di Ascoli Piceno entro i termini previsti dall’art. 8 del Regolamento sull’Imposta di Soggiorno, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all’art. 1284 del codice civile, maggiorati di due punti percentuali con maturazione giornaliera.

Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997)

Per le violazioni commesse a partire dal 01 settembre 2024, in caso di ravvedimento, trovano applicazione le seguenti nuove misure sanzionatorie, unitamente agli interessi legali:

  • versamento effettuato entro i primi 14 giorni dalla data di scadenza: sanzione dello 0,08% per ciascun giorno di ritardo;
  • versamento effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell'1,25%
  • versamento effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell'1,39%
  • versamento effettuato entro 1 anno dalla data di scadenza: sanzione del 3,125%
  • versamento effettuato entro 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 3,57%
  • versamento effettuato oltre i 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 4,16%
 

Sanzioni amministrative per violazioni al regolamento
Per le violazioni alle norme regolamentari si applicano le seguenti sanzioni amministrative non tributarie, nei limiti stabiliti dall’art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

  1. a) mancata comunicazione periodica prevista dall’art. 8 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00; 
  2. violazione degli obblighi di informazione di cui all’art.8 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00. 

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Rimborsi
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 
Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze su autorizzazione esplicita dell’ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione. 
Ai fini dell’accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l’erroneo riversamento delle somme all’ente.

Non si effettuano rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00 l (art. 1 comma 168 della Legge 296/2006).



Ultima Modifica: 19 Marzo 2025

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO