Il Comune di Ascoli Piceno effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’art. 1commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Scadenze trimestrali a carico dei gestori della struttura
Trimestre |
Data scadenza: comunicazioni e versamenti |
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1° |
15 Luglio dell'anno in corso |
2° |
15 Ottobre dell'anno in corso |
3° |
15 Gennaio 2026 |
4° |
15 Aprile 2026 |
Si ricorda che le scadenze che cadono nella giornata del sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviate al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 D.L. n. 70/2011)
Scadenze annuali a carico dei gestori della struttura
Data scadenza |
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30 gennaio dell'anno successivo |
Modello 21 - conto della gestione di tutto l'anno da inviare all’Ente via PEC entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del Modello 21 (Conto della gestione di tutto l’anno) |
30 giugno dell'anno successivo |
Dichiarazione annuale cumulativa su modello approvato con DM 29/04/2022 da presentare telematicamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle Entrate |
Sanzioni tributarie (art. 180 del D.L. 34/2020 e art. 13 del D.Lgs. 471/1997)
Interessi (art. 14 del Regolamento sull’Imposta di Soggiorno)
Sulle somme incassate dal gestore e non versate al Comune di Ascoli Piceno entro i termini previsti dall’art. 8 del Regolamento sull’Imposta di Soggiorno, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all’art. 1284 del codice civile, maggiorati di due punti percentuali con maturazione giornaliera.
Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997)
Per le violazioni commesse a partire dal 01 settembre 2024, in caso di ravvedimento, trovano applicazione le seguenti nuove misure sanzionatorie, unitamente agli interessi legali:
Sanzioni amministrative per violazioni al regolamento
Per le violazioni alle norme regolamentari si applicano le seguenti sanzioni amministrative non tributarie, nei limiti stabiliti dall’art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Rimborsi
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze su autorizzazione esplicita dell’ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.
Ai fini dell’accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l’erroneo riversamento delle somme all’ente.
Non si effettuano rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00 l (art. 1 comma 168 della Legge 296/2006).
Ultima Modifica: 19 Marzo 2025