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Rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche avviati al recupero/riciclo


Per l'anno 2021 resta invariata la disciplina delle riduzioni previste per le utenze non domestiche che avviano i rifiuti al riciclo, secondo l'art. 14 del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/6/2021. 

A decorrere dall'anno 2022, con l'entrata in vigore delle modifiche apportate al D.lgs. 152/2016 - Testo Unico Ambientale (TUA), sono variate le disposizioni in materia di TARI in caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche.

L’articolo 238, comma 10, del Testo Unico Ambientale prevede che: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono in tutto o in parte al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”.

L'articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021 stabilisce che: “La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”.

La richiesta deve essere presentata al Comune compilando il modello sotto indicato, da inviare entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La scelta comporta la riduzione della quota variabile della TARI, proporzionale alla quantità di rifiuti avviati a recupero mediante soggetti diversi dal servizio pubblico. Resta dovuta la quota fissa del tributo e parte della quota variabile relativa al conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata dei rifiuti.

La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, dei formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente, distinti per tipologia (codice EER).



Ultima Modifica: 16 Luglio 2025

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