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Iscrizione anagrafica cittadini extracomunitari


SETTORE: 1 - Servizi al cittadino
 
SERVIZIO: Demografici
 
 
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:
 Richiesta di iscrizione anagrafica dei CITTADINI di STATI NON APPARTENENTI all'UNIONE EUROPEA
 
DESCRIZIONE:
 I cittadini extracomunitari provenienti dall'estero al momento della richiesta di iscrizione anagrafica devono produrre (art. 14, comma 1, del D.P.R. 223/89):

1) Dichiarazione di residenza
Scarica, dalla sezione "Documenti allegati e modulistica scaricabile" il modulo "Dichiarazione di residenza

2)    - permesso di soggiorno;
       - passaporto o documento equipollente;
       - atti originali comprovanti lo stato civile e la composizione familiare
Scarica, dalla sezione "Documenti allegati e modulistica scaricabile" l'allegato A per approfondire la documentazione necessaria per cittadini EXTRA-UE
 

In occasione del cambio di residenza il rilascio del tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul libretto, è stato sostituito dall’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Tramite le apposite funzioni rese disponibili attraverso il Portale dell’Automobilista il cittadino,previa registrazione, può scaricare l’attestazione contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità

 

Come fare la domanda


Scaricare il modello "Dichiarazione di residenza", compilarlo in ogni sua parte, firmarlo (è richiesta la firma autografa i tutti i dichiaranti maggiorenni) e presentarlo all'Ufficio Anagrafe nelle modalità indicate qui di seguito, unitamente alla documentazione prevista dall'ALLEGATO A (copia di permesso di soggiorno e passaporto, o documento equipollente).
NB: Se trattasi di VARIAZIONE ANAGRAFICA (cambio di indirizzo da altro Comune Italiano o all'interno del Territorio del Comune di Ascoli Piceno) il cittadino Extracomunitario dovrà presentare unitamente alla "Dichiarazione di Residenza" solo copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (es: carta d'identità) e copia permesso di soggiorno (obbligatorio).
Nel caso in cui il modulo non sia compilato nelle parti obbligatorie e non venga firmato da tutti i dichiaranti maggiorenni, e in assenza dei documenti necessari da allegare, la dichiarazione sarà irricevibile.


 

Modalità di presentazione


La "Dichiarazione di residenza" (unitamente alla documentazione prevista dall'Allegato A) deve essere compilata, sottoscritta e presentata con una delle seguenti modalità:

  • Presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, P.zza Arringo n° 7;
  • inviato per via telematica agli indirizzi istituzionali del Comune di Ascoli Piceno: PEC comune.ap@pec.it (da preferire riceve sia da indirizzi mail che Pec); mail: protocollo@comune.ap.it

 

Tempi di risposta del servizio


48 ore dal ricevimento dell'istanza (potrà essere rilasciata solo certificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate).
Gli accertamenti saranno svolti entro i 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, si applicherà il principio del silenzio-assenso.
Nel caso vengano accertate dichiarazioni non corrispondenti al vero, si incorrerà nella decadenza dai benefici acquisiti e nel rilievo penale della dichiarazione mendace con segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti esperiti.



 

Potere Sostitutivo


Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 12.3.2013, è il Segretario Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ap.it


 

Normativa


  • Legge 24.12.1954, n. 1228;
  • D.P.R. 30.05.1989, n. 223;
  • D.P.R. 31.08.1999, n. 394;
  • circolare n. 42 del 17.11.2006;
  • circolare n. 16 del 02.04.2007;
  • circolare n. 43 del 02.08.2007;
  • Direttiva 21 febbraio 2007 del Ministero dell'Iterno;
  • Legge 28.05.2007, n. 68.

 

Documenti allegati e modulistica scaricabile



 

Per Approfondire:


CHE COS'E' LA RESIDENZA ANAGRAFICA e PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

La residenza anagrafica è definita dall'art.43 del c.c.: "La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale" (Vedi anche l'art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989); "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Pertanto ai sensi del Codice Civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell'Interno n.21/2001). 

Una precisa e attuale definizione della residenza anagrafica la si trova in una sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738:

"La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."

La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.

Tuttavia l'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.

Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.

Ne consegue che:

1. le persone hanno l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
2. l'ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).

La residenza anagrafica o dimora abituale
comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile.

Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.

Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza.

Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l'esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).

Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.

-Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento
-Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o documentazione, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere da tale data.

Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall'istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del "silenzio-assenso".

Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.

In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela, amicizia o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).

Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.  

PERMESSO DI SOGGIORNO

Per essere iscritto in anagrafe il cittadino straniero deve sempre essere in possesso di una carta o permesso di soggiorno valido. Si ricorda che il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura della provincia in cui si trova lo straniero almeno 30 giorni prima della scadenza ( L. 6.3.1998 nr. 40 art. 5 )
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno lo straniero deve rinnovare all'Ufficio Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale esibendo il documento aggiornato( art. 7 comma 3, D.P.R. 223/89). Nel caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza del permesso o carta di soggiorno, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà a cancellare lo straniero dall'Anagrafe della popolazione residente ( art. 11, comma 1 lett. c) D.P.R. 223/89).  

- Art. 7, comma 3, D.P.R. 223/89
" Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno." 
 - Art. 11, comma 1, lett. c) D.P.R. 223/89
" La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all' art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni." 

PASSAPORTO
Per l'iscrizione anagrafica è necessario esibire il passaporto o documento equipollente in corso di validità.

- Art. 14 , comma 1, D.P.R. 223/89
" Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all' atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano." 

ATTI ORIGINALI COMPROVANTI LO STATO CIVILE E LA COMPOSIZIONE FAMILIARE

Per l'inserimento dei dati relativi allo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a , vedovo/a ) e alla composizione della famiglia ( grado di parentela) l'interessato dovrà produrre rispettivamente: certificato di stato libero, certificato di matrimonio, certificato di vedovanza, certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità rilasciati dall'autorità dello stato di provenienza legalizzati (1) e corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (2).
1. Le norme sulla legalizzazione di cui al D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 art. 33, commi 2,3,4,5,stabiliscono che: Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.
2. Agli atti e documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
3. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valersi nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture/Commissariati del Governo. 
4. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
5. Per traduzione ufficiale in lingua italiana è da intendersi: quella redatta dall'Autorità consolare dello Stato estero rilasciante il certificato accreditata presso il Governo Italiano;
6. quella redatta dall'Autorità consolare italiana accreditata presso lo Stato estero che ha rilasciato il certificato; 
7. quella redatta da un perito traduttore, che non può mai essere l' interessato, ed asseverata presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.
8. In mancanza di questi documenti l'Ufficiale di Anagrafe, nel caso sussistano i requisiti relativi alla dimora abituale, procederà comunque all'iscrizione omettendo i dati non conoscibili relativi allo stato civile ed omettendo, nel caso di iscrizione di una famiglia, i rapporti di parentela ed indicando l'eventuale coabitazione attraverso il termine "convivente".
Non può essere inoltre utilizzata la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 in quanto i cittadini extracomunitari possono ricorrere all'autocertificazione limitatamente per stati e fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani.
 

 - Art. 33 , comma 2,3,4,5 D.P.R. 445/2000
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.

- Agli atti e documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
 - Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valersi nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture. 
 - Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

 

Contatti


Ufficio
Servizio Anagrafe Iscrizione cittadini extracomunitari
Piazza Roberto Strulli - 63100 Ascoli Piceno.

Per informazioni
tel.: 
0736 298528 298552 298504

PEC:
comune.ap@pec.it
Mail:
protocollo@comune.ap.it

Responsabile del procedimento
Romina Pica

Dirigente del settore
Cristina Mattioli


 

Ultima Modifica: 24 Agosto 2023

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