CHE
COS'E' LA RESIDENZA ANAGRAFICA
e PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA
La residenza anagrafica è definita dall'art.43 del c.c.: "
La residenza è
nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale" (Vedi anche l'art.3,
c.1, del d.P.R n.223/1989); "
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui
essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Pertanto ai
sensi del Codice Civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè
il
luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ.
Ministero dell'Interno n.21/2001).
Una precisa e attuale definizione della residenza
anagrafica la si trova in una sentenza della
Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n.
1738:
"
La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e
volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della
permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi
stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle
normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la
persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di
residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando
possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."
La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass.
Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno
1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio
1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora
abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un
luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.
Tuttavia l'elemento soggettivo
non può essere una mera intenzione,
bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle
normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva
che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve
tendenzialmente corrispondere una
situazione reale e di diritto contenuta
nelle risultanze anagrafiche.
Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale
dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa,
di voler risultare residente,
non è di per sé sufficiente a determinare
la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il
soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a
tale dichiarazione.
Ne consegue che:
1. le
persone hanno
l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune di
residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
2. l'ufficiale di anagrafe
ordina
gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e
dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di
legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la
registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera
stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata
entro
20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha
l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a
verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione
quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà
per legittimare l'occupazione dell'immobile.
Tali controlli devono essere esperiti
entro 45 giorni dalla
richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.
Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero
emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati,
la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza.
Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il
Comune dovrà
sospendere i termini del procedimento e
comunicare agli interessati l'esito dei controlli e la possibilità che la
richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).
Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno
10
giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni
all'istanza.
-Qualora il Comune ricevesse
nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli
interessati,
i termini del procedimento riprenderanno a decorrere
trascorsi 10 giorni dal ricevimento.
-Qualora entro 10 giorni
dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al
Comune alcuna comunicazione, osservazione o documentazione,
i
termini del procedimento riprenderanno a decorrere da tale data.
Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi
previsti (45 giorni dall'istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà
più essere contestato sulla base del principio del "
silenzio-assenso".
Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà
annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare
l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione
non fossero mai avvenute.
In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di
famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non
sussistano legami di parentela
fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela,
amicizia o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).
Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto
di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti,
giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei
loro assistiti.
PERMESSO DI SOGGIORNO
Per essere iscritto in anagrafe il cittadino straniero deve sempre essere in
possesso di una carta o permesso di soggiorno valido. Si ricorda che il
rinnovo
del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura della
provincia in cui si trova lo straniero almeno
30 giorni prima
della scadenza ( L. 6.3.1998 nr. 40 art. 5 )
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno
lo straniero deve
rinnovare all'Ufficio Anagrafe
la
dichiarazione di dimora abituale esibendo il documento aggiornato( art. 7 comma 3, D.P.R. 223/89). Nel caso di mancato rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale, trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza del
permesso o carta di soggiorno, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà a cancellare
lo straniero dall'Anagrafe della popolazione residente ( art. 11, comma 1 lett.
c) D.P.R. 223/89).
- Art. 7, comma 3, D.P.R.
223/89
" Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale
di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal
rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli
stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di
soggiorno."
- Art. 11, comma 1, lett. c) D.P.R. 223/89
" La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene
effettuata per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all' art.
7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o carta
di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei
successivi 30 giorni."
PASSAPORTO
Per l'iscrizione anagrafica è necessario esibire il passaporto o documento
equipollente in corso di validità.
- Art. 14 , comma 1, D.P.R.
223/89
" Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all' atto della
dichiarazione di cui all'art. 13, comma1, lettera a), la propria identità
mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il
trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici
che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello
Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se
cittadino italiano."
ATTI ORIGINALI COMPROVANTI LO STATO
CIVILE E LA COMPOSIZIONE FAMILIARE
Per l'inserimento dei dati relativi allo stato civile (celibe/nubile,
coniugato/a , vedovo/a ) e alla composizione della famiglia ( grado di
parentela) l'interessato dovrà produrre rispettivamente: certificato di stato libero, certificato di matrimonio, certificato di
vedovanza, certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità
rilasciati dall'autorità dello stato di provenienza legalizzati (1) e
corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (2).
1. Le norme sulla legalizzazione di cui al D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 art. 33,
commi 2,3,4,5,stabiliscono che: Le firme sugli atti e documenti formati
all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte
su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a
legalizzazione.
2. Agli atti e documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
3. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valersi nello
Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera
residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture/Commissariati
del Governo.
4. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della
traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
5. Per traduzione ufficiale in lingua italiana è da intendersi: quella redatta
dall'Autorità consolare dello Stato estero rilasciante il certificato
accreditata presso il Governo Italiano;
6. quella redatta dall'Autorità consolare italiana accreditata presso lo Stato
estero che ha rilasciato il certificato;
7. quella redatta da un perito traduttore, che non può mai essere l'
interessato, ed asseverata presso la Cancelleria della Pretura competente per
territorio.
8. In mancanza di questi documenti l'Ufficiale di Anagrafe, nel caso sussistano
i requisiti relativi alla dimora abituale, procederà comunque all'iscrizione
omettendo i dati non conoscibili relativi allo stato civile ed omettendo, nel
caso di iscrizione di una famiglia, i rapporti di parentela ed indicando
l'eventuale coabitazione attraverso il termine "convivente".
Non può essere inoltre utilizzata la dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 in quanto i
cittadini extracomunitari possono ricorrere all'autocertificazione
limitatamente per stati e fatti certificabili da parte di soggetti pubblici
italiani.
- Art. 33 , comma 2,3,4,5 D.P.R. 445/2000
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero Le firme sugli atti e
documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono
soggette a legalizzazione.
- Agli atti e documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
- Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valersi nello
Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera
residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture.
- Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della
traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.