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Fondo per inquilini morosi incolpevoli


SETTORE: Sociale, A.T.S. e Istruzione

SERVIZIO: Politiche Sociali e Abitative


OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Fondo per inquilini morosi incolpevoli
 
DESCRIZIONE: Il Fondo per la morosità incolpevole è stato pensato per fronteggiare le situazioni di maggiore disagio abitativo e prevenire gli sfratti ed è destinato alla concessione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

 

Il Fondo per la morosità incolpevole è stato pensato per fronteggiare le situazioni di maggiore disagio abitativo e prevenire gli sfratti ed è destinato alla concessione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. La morosità incolpevole si verifica per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale, anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in comune diverso da quello di attuale residenza.
I Comuni pubblicano appositi bandi pubblici aperti per individuare i soggetti in possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi. Successivamente istruiscono le singole domande pervenute in ordine di presentazione, verificano il possesso dei requisiti richiesti, segnalano il fabbisogno emerso alla Regione e richiedono l'erogazione dei fondi, che si sono resi necessari per soddisfare le domande pervenute, istruite con esito positivo, e liquidate/liquida bili con tempistica 1 marzo, 1 giugno e 1 ottobre di ciascun anno. I Comuni, nel consentire l'accesso ai contributi nei limiti delle risorse assegnate, verificano che per il richiedente ovvero all'interno del nucleo familiare, destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole alla data di presentazione della domanda, si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale (art. 2 comma 1 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016). 
A titolo esemplificativo e non esaustivo le condizioni possono essere dovute a (art. 2 comma 2 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):

  • Perdita di lavoro per licenziamento; 
  • Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  • Cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 
  • Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 
  • Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; 
  • Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
 

I Comuni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, concedono i contributi per (art. 5 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016) nei limiti e per le finalità di seguito indicati:

  1. Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione  del provvedimento di rilascio dell'immobile;
  2. Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
  3. Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. 
  4. Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato)

 

Avviso per l'anno 2022



 

Come fare la domanda


Per fare la domanda è necessario seguire le modalità previste dal bando di concorso.


 

Termini di presentazione della domanda


I termini saranno indicati nel bando di concorso.


 

Tempi di risposta del Servizio


Nel rispetto della normativa in materia che prevede il susseguirsi di competenze tra Regione/Comune/Soggetto richiedente.
Nello specifico: per l'istruttoria delle domande e per la formulazione della eventuale graduatoria da inviare alla Regione Marche nelle tre scadenze possibili (1° marzo, 1° giugno e 1°ottobre) circa 3 mesi. Successivamente si attende il decreto regionale di liquidazione dei fondi richiesti.


 

Potere Sostitutivo


Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 12.3.2013, è il Segretario Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ap.it


 

Documenti allegati e Modulistica scaricabile



 

Normativa


  • Legge reg.le n. 36 del 16/12/2005 e s.m.i.
  • Programma Regionale e Provinciale Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) approvato ogni due anni.

 

Contatti


Ufficio
Servizio Assegnazione Alloggi
Via Giusti 5 - 63100 Ascoli Piceno.

Per informazioni
Barbara Galanti tel.: 0736/298562
Fax: 0736 298560
e-mail: b.galanti@comune.ap.it

Sandra Felicioni tel.: 0736298562
e-mail: s.felicioni@comune.ap.it
Fax: 0736 298560

Responsabile del procedimento
Paola Scatasta tel.:0736/298593
e-mail: p.scatasta@comune.ap.it

Dirigente del settore
Paolo Ciccarelli tel.: 0736/298559
e-mail: p.ciccarelli@comune.ap.it

Orari
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 11:00
Martedì dalle ore 16:00 alle 17:00


 

Ultima Modifica: 23 Gennaio 2023

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