Il Fondo per la morosità incolpevole è stato
pensato per fronteggiare le situazioni di maggiore disagio abitativo e
prevenire gli sfratti ed è destinato alla concessione di contributi in favore
di inquilini morosi incolpevoli. La morosità incolpevole si verifica per
sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a
ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del
nucleo familiare. A dimostrazione della incolpevolezza della morosità,
l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli
anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale, anche
qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato
in comune diverso da quello di attuale residenza.
I Comuni pubblicano appositi bandi pubblici aperti per individuare i soggetti
in possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi. Successivamente
istruiscono le singole domande pervenute in ordine di presentazione, verificano
il possesso dei requisiti richiesti, segnalano il fabbisogno emerso alla Regione
e richiedono l'erogazione dei fondi, che si sono resi necessari per soddisfare
le domande pervenute, istruite con esito positivo, e liquidate/liquida bili con
tempistica 1 marzo, 1 giugno e 1 ottobre di ciascun anno. I Comuni, nel
consentire l'accesso ai contributi nei limiti delle risorse assegnate,
verificano che per il richiedente ovvero all'interno del nucleo familiare,
destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole alla data di
presentazione della domanda, si siano verificate le condizioni di perdita o
consistente riduzione della capacità reddituale (art. 2 comma 1 DM 30 marzo
2016 GU 25 luglio 2016).
A titolo esemplificativo e non esaustivo le condizioni possono essere dovute a (art. 2 comma 2 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):
I Comuni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, concedono i contributi per (art. 5 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016) nei limiti e per le finalità di seguito indicati:
Per fare la domanda è necessario seguire le modalità previste dal bando di concorso.
I termini saranno indicati nel bando di concorso.
Nel rispetto della normativa in materia che prevede il susseguirsi di competenze tra Regione/Comune/Soggetto richiedente.
Nello specifico: per l'istruttoria delle domande e per la formulazione della eventuale graduatoria da inviare alla Regione Marche nelle tre scadenze possibili (1° marzo, 1° giugno e 1°ottobre) circa 3 mesi. Successivamente si attende il decreto regionale di liquidazione dei fondi richiesti.
Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 12.3.2013, è il Segretario Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ap.it
Ufficio
Servizio Assegnazione Alloggi
Via Giusti 5 - 63100 Ascoli Piceno.
Per informazioni
tel.: 0736/298562 - 0736298562
Fax: 0736 298560
Responsabile del procedimento
tel.: 0736/298593
Dirigente del settore
Paolo Ciccarelli tel.: 0736/298559
e-mail: p.ciccarelli@comune.ap.it
Orari
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 11:00
Martedì dalle ore 16:00 alle 17:00
Ultima Modifica: 23 Gennaio 2023