Disposizioni di attuazione dell'art. 65 della legge n. 448 del
23/12/1998 e s.m.i. concernenti Assegno per il nucleo familiare con tre figli
minori
Il
Comune di Ascoli Piceno, nell'ambito delle misure in materia di politiche
sociali previste dall'art. 65 della legge n. 448 del 23/12/1998 e successive
modifiche e integrazioni, rende noto quanto segue: A - Per l'anno 2016, in favore dei nuclei
familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti,
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadini stranieri
in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria, con
tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso
di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e
s.m.i. e relativi decreti attuativi, pari a € 8.555,99, è concesso un assegno
per il nucleo familiare di € 141,30 mensili per tredici mensilità. Il diritto
all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si
verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito
relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di
almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia
verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del
mese in cui il requisito si è verificato. Ai fini della concessione
dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i
minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184 del 04/05/1983 e
successive modificazioni ed integrazioni e ai genitori sono equiparati gli
adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo
familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori,
quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in
affidamento presso terzi ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 184 del
1983. B - I modelli di domanda, appositamente predisposti e reperibili presso
il Servizio Relazioni al Pubblico - URP, in Piazza Arringo n. 7, oppure presso
il Settore Servizi Sociali, sito in Via Giusti n. 1, o sul sito internet
www.comune.ap.it - link "moduli on line", "Il Comune informa" e "altri
bandi", devono essere sottoscritti da uno dei genitori, cittadino italiano o
dell'Unione Europea residente ovvero cittadino di paesi terzi che sia
soggiornante di lungo periodo ovvero cittadino straniero titolare dello status
di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, nella cui famiglia
anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la
potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del
coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in
affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi. Il richiedente,
unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva unica
delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di
prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni e la relativa attestazione
recante gli indicatori I.S.E. ed I.S.E.E., nonché copia della carta di
soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (qualora
cittadino extracomunitario). Le richieste relative al beneficio per l'anno 2016
devono pervenire al Servizio Protocollo, in Piazza Arringo n. 7, entro e non oltre il termine perentorio del 31
gennaio 2017, a
pena di esclusione. C - L'assegno per il nucleo familiare è
concesso con provvedimento del Comune, dopo avere calcolato la situazione
economica del nucleo familiare dell'interessato, ed erogato dall'I.N.P.S. - Per
le informazioni ci si può rivolgere al Settore Servizi Sociali (n. tel.:
0736/298575).
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Ultima Modifica: 04 Novembre 2021