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Esenzioni ticket per reddito E01, E03, E04


Gli assistiti esenti E01 ultra65enni e gli esenti E03 ed E04, già in possesso del Certificato di esenzione ticket per reddito, non dovranno più recarsi all'Ufficio Anagrafe per il rinnovo.

I certificati di esenzione con data di scadenza 31 Marzo 2018 conservano la propria validità.

Dovranno recarsi all'Ufficio Anagrafe solo gli assistiti che richiedono per la prima volta il Certificato di esenzione.

Resta comunque l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio reddito qualora comportino la perdita del diritto di esenzione.

 

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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