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Ordinanza n. 77 del 23 maggio 2019 - Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi.


Con provvedimento del 23 maggio 2019, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, prof. Piero Farabollini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha così disposto:


Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente ordinanza disciplina le procedure per l'individuazione di aree attrezzate per finalità turistiche attraverso il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dell'art. 1, comma 1, del D.L. 189/2016, da destinare anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lett. c), nonché le modalità per il riparto delle somme destinate ai sensi dell'art. 4-ter del medesimo D.L. 189/2016.


Articolo 2
Individuazione delle aree
1. Le regioni interessate attraverso gli USR verificano le richieste dei singoli comuni riguardanti le aree da destinare alle finalità di cui all'art. 1 sulla base dei criteri stabiliti nel presente provvedimento.
2. Le aree individuate, al momento della concessione del contributo o prima dell'avvio dei lavori devono essere nella piena disponibilità del Comune che provvederà ad inserirle nel piano comunale
di emergenza ai sensi dell'art. 12 del codice di cui al D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.


Articolo 3
Procedura per la selezione delle aree
1. A seguito dell'avviso pubblicato dagli Uffici Speciali (USR), e sulla base dei dati già raccolti, eventualmente integrati, tenendo conto della manifestazione d'interesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, i comuni forniscono ogni dato necessario alla corretta individuazione dei siti a tal fine destinati, nonché ogni ulteriore elemento necessario alla valutazione dei criteri per la graduatoria degli interventi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Individuazione dell'area ed attestazione di compatibilità d'uso;
b) Dichiarazione sul numero delle abitazioni danneggiate dei non residenti e il numero complessivo delle abitazioni danneggiate;
c) Dichiarazione sulla disponibilità dell'area o in alternativa disponibilità all'acquisto da parte dell'Ente;
d) Dichiarazione sulla presenza nel territorio comunale di area pubblica idonea alla funzione di stazionamento di camper o roulotte;
e) Studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento, con indicazione del numero di piazzole previste;
f) Dichiarazione di co-finanziamento da parte del Comune per eventuali costi aggiuntivi rispetto al finanziamento concesso;
2. I Vice Commissari, verificata la fattibilità e la congruità tecnica ed economica, nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it), redigono la prima graduatoria dei Comuni aventi diritto e la inoltrano al Commissario Straordinario con la relativa documentazione a corredo.3. La graduatoria verrà formulata sulla base del rapporto tra il numero delle abitazioni danneggiate dei non residenti e il numero complessivo delle abitazioni danneggiate presenti per ogni singolo
Comune di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis di cui all'art. 1 comma 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
4. A parità di punteggio in graduatoria, avrà precedenza il comune nel cui territorio non sono presenti aree attrezzate pubbliche.
5. Il Commissario nei successivi 15 giorni approva, distinta per singola regione, la prima graduatoria dei Comuni aventi diritto sino al completo utilizzo delle risorse disponibili.


Articolo 4
Costo massimo del singolo intervento
1. Il costo dell'intervento ammesso a contributo, viene determinato mediante computo metricoestimativo redatto sulla base dei prezzi desunti dal Prezziario unico, approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 58 del 4 luglio 2018 (Allegato 3), al lordo dell'IVA, delle spese tecniche e di eventuali altri oneri;
2. Il contributo massimo ammissibile per singola piazzola è fissato in € 12.500,00, spese tecniche ed IVA compresa;
3. Ciascun Comune può avanzare una o più richieste finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, fermo restando l'importo massimo finanziabile per ogni comune pari ad € 250.000,00.



Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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