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Assegno di maternità


SETTORE: Politiche per il Benessere della Persona
 
SERVIZIO: Politiche Sociali  

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Assegno di maternità

DESCRIZIONEL’assegno, erogato dall’INPS, spetta per ogni figlio nato o che abbia fatto ingresso nella famiglia anagrafica (per i casi di adozione o affidamento preadottivo) alle donne che non beneficiano di alcun trattamento previdenziale di maternità (astensione obbligatoria di maternità erogata dall’INPS o altro ente previdenziale o datore di lavoro) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore a quello erogato dal Comune (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). L’importo complessivo dell’assegno per l’anno 2021, se spettante in misura intera, è di € 348,12 per n. 5 mensilità (€ 1.740,60 complessivi); per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) deve essere inferiore o pari a € 17.416,66. In alcune situazioni particolari (abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo al padre, decesso della madre) l’assegno può essere richiesto anche dal padre, dall’affidatario o dall’adottante.
 

 

Come fare la domanda


Possono presentare la domanda entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento preadottivo, a pena di esclusione, le madri residenti nel Comune:

  • cittadine italiane e dell’Unione Europea; 
  • cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea” o “della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;  
  • cittadine straniere in possesso dello status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria; 
  • cittadine del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia o familiari conviventi di cittadini/lavoratori di uno degli Stati citati (in base agli Accordi Euromediterranei); 
  • cittadine di Paesi terzi titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro (tranne esclusioni di legge); 
  • cittadine di Paesi terzi che hanno soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea; 
  • cittadine di Paesi terzi titolari di altra specifica tipologia di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno; 
  • cittadine apolidi (cioè persone prive di qualunque cittadinanza).
 

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Comune – Servizio Politiche Sociali e potrà essere fatta pervenire:

  • a mezzo posta certificata all’indirizzo: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it;
  • a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.ap.it;
  • a mezzo posta indirizzata al Comune di Ascoli Piceno – Piazza Arringo n. 7 – 63100 Ascoli Piceno;
  • consegnata a mano al Servizio Protocollo, in Piazza Arringo n. 7.
 

La domanda deve essere corredata da:

  • dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni (D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.) e relativa attestazione  I.S.E./I.S.E.E.; 
  • copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente l’assegno; 
  • copia del permesso di soggiorno/documentazione attestante la dichiarazione riportata nella domanda (qualora cittadino extracomunitario).

 

Termini di presentazione della domanda


entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento preadottivo


 

Tempi di risposta del Servizio


30 giorni per l'istruttoria delle domande, fatte salve eventuali integrazioni.


 

Potere Sostitutivo


Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 12.3.2013, è il Segretario Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ap.it


 

Normativa


  • Legge 448/98 art. 66 e s.m.i.

 

Documenti allegati e modulistica scaricabile



 

Contatti


Ufficio
Assegno di Maternita' dei Comuni
Via Giusti n. 5 - 63100 Ascoli Piceno.
 
Per informazioni
Anna Maria Galanti
tel.: 0736 298575
e-mail: sociali@comune.ap.it

Responsabile del procedimento
Anna Maria Galanti

Dirigente del settore
Paolo Ciccarelli
tel.: 
0736 298559

Orari
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:00


 

Ultima Modifica: 23 Novembre 2022

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