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ZTL e varchi: Disciplina ZTL - Zona Traffico Limitato


 
 

Oggetto della disciplina


Disciplina ZTL

Oggetto della presente regolamentazione è la disciplina dell'accesso nell'APU, nonché dell'accesso e della sosta nella ZTL cittadina; disciplina che costituisce un aggiornamento alle ordinanze n. 636 del 31/12/1998, n. 224 e n. 225 del 25 maggio 1999 e successive ordinanze emanate in attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 in data 8 ottobre 1998, tenuto conto dei lavori di riqualificazione su strade e piazze del Centro Storico, nel frattempo intervenute. Le vie e piazze costituenti  Area Pedonale Urbana e le vie e piazze costituenti Zona a Traffico Limitato sono riportate nella planimetria allegata in calce (tavola 1).

 
 

 

Zona a traffico limitato


La Zona a Traffico Limitato è un'area del Centro Storico cittadino di cui fanno parte Vie e Piazze individuate con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 27 maggio 2015 e s.m.i., all'interno della quale l'accesso e la circolazione sono consentiti a particolari categorie di veicoli ed utenti, secondo quanto indicato ai successivi paragrafi A) e B).
Ciò stabilito, per favorire la mobilità, in particolare nel fasce orarie a maggiore densità di traffico, sono previste delle fasce di libero accesso alla ZTL. Precisamente, dai 6 punti di accesso alla ZTL presidiati da sistemi elettronici di controllo (varchi), il transito è libero per tutti i veicoli (salvo il limite massimo di massa di 3500 chilogrammi) esclusivamente nelle fasce orarie di seguito indicate:

Varco Carmine (ubicato in C.so Mazzini intersezione Piazza Matteotti)
05:00 - 09:00 e 12:45 - 15:30
Varco Bonaccorsi (ubicato in P.zza Viola, intersezione Via Bonaccorsi)
05:00 - 09:00 e 12:45 - 15:30
Varco Bonaparte (ubicato in P.zza Viola, intersezione Via Bonaparte)
05:00 - 09:00 e 12:45 - 15:30
Varco Mercantini (ubicato in Via Mercantini, intersezione Via Palestro)
05:00 - 09:00 e 12:45 - 15:30
Varco Cairoli (ubicato in Via Cairoli, intersezione Via Marucci)
05:00 - 09:00 e 12:45 - 15:30
Varco S. Agostino (ubicato in P.zza S. Agostino, intersezione C.so Mazzini)
05:00 - 09:00 e 12:45 - 15:30
 

Nelle fasce orarie sopra indicate il varco è "inattivo", quindi è spento.Si precisa che:- il "Varco Bonaparte", previsto nel progetto dell'Amministrazione Comunale ed approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, non è stato ancora installato. L'accesso alla ZTL da Via Bonaparte risulta attualmente chiuso fisicamente;
- il "Varco S. Agostino", previsto nel progetto dell'Amministrazione Comunale ed approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, non è stato ancora installato;
- il "Varco Trieste/Mazzini", ubicato in Corso Mazzini, all'intersezione con Corso Trento e Trieste è l'unico varco elettronico che presidia  l'accesso ad un'AREA PEDONALE URBANA, e, precisamente all'area pedonale urbana di Largo Crivelli;
Si precisa che l'accesso all'area pedonale di Largo Crivelli dal suddetto "varco Trieste/Mazzini" è consentito esclusivamente agli "autorizzati", nel rispetto delle disposizioni specificatamente previste nel presente Regolamento.

All'interno della ZTL la sosta è consentita, dalle ore 0:00 alle ore 24:00, tutti i giorni dell'anno, esclusivamente ai soggetti autorizzati, come indicato ai successivi paragrafi A) e B).

A) Sono autorizzati a transitare e sostare, senza autorizzazione i seguenti veicoli:

  1. veicoli delle Forze di Polizia, Polizia Municipale, soccorso, soccorso sanitario, veicoli con targa del Corpo Diplomatico o Consolare, servizio per raccolta di rifiuti solidi urbana e spazzamento stradale, servizi di soccorso stradale, carri -gru. La sosta è consentita esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare servizi specifici di soccorso;
  2. autobus del trasporto urbano ed extraurbano, navette bus (trasporto pubblico), trenino turistico, taxi ed autovetture a noleggio con conducente;
  3. veicoli di servizio del Comune di Ascoli Piceno, nonché veicoli di servizio delle società comunali o a partecipazione comunale che gestiscono i servizi pubblici e di pubblica utilità. Per veicoli di servizio si intendono i veicoli regolarmente posseduti o detenuti dall'ente/società pubblica. L'eventuale accesso dei veicoli non in diretto possesso della società dovrà essere congruamente motivato dal reale utilizzo per ragioni di servizio ed è comunque subordinato ad autorizzazione;
  4. veicoli di servizio di Stato, Regione, Provincia, Comuni, Aziende sanitarie dotati di logo o equivalente contrassegno dell'Ente. Per veicoli di servizio si intendono i veicoli regolarmente posseduti o detenuti dall'ente/società pubblica. L'eventuale accesso dei veicoli non in diretto possesso dell'ente/società dovrà essere congruamente motivato dal reale utilizzo per ragioni di servizio ed è comunque subordinato ad autorizzazione;
  5. carri funebri e un veicolo dell'impresa di pompe funebri utilizzato per il trasporto dei fiori e manufatti necessari per lo svolgimento del rito. La sosta è limitata all'esigenza connessa al singolo rito funebre;
  6. veicoli condotti dagli invalidi o posti a loro servizio, muniti di regolare contrassegno (di cui all'art. 188 del CdS ed art. 381 reg. di attuazione). L'accesso in ZTL dovrà essere effettivamente legato alle esigenze dell'invalido titolare del permesso. Relativamente ai soli contrassegni rilasciati dal Comune di Ascoli Piceno, dopo il rilascio, il titolare dovrà comunicare al Comando di Polizia Municipale le targhe dei veicoli utilizzati per accedere alla Z.T.L. (fino ad un numero massimo di 3) che verranno inserite nella "lista bianca". I veicoli condotti dagli invalidi o posti a loro servizio che accedono alla Z.T.L. saltuariamente e/o in eccedenza alle targhe comunicate, o che comunque non abbiano comunicato preventivamente la targa, devono comunicare al Comando di Polizia Municipale, entro le 48 ore successive al transito, tramite posta elettronica, fax, o direttamente all'ufficio "front office", il modello e la targa dell'auto utilizzata, nonché il varco d'accesso, il nominativo del conducente, numero del contrassegno invalidi, nominativo del titolare, Comune di rilascio. La sosta è consentita unicamente con regolare esposizione del contrassegno invalidi;
  7. veicoli allestiti per il trasporto disabili, di proprietà di Associazioni di volontariato/Onlus e veicoli di proprietà di ditte/cooperative che gestiscono servizi di trasporto disabili per conto del Comune di Ascoli Piceno o dell'Azienda Sanitaria AV5; la sosta è consentita unicamente per consentire la salita e la discesa dei trasportati. Le targhe dei veicoli dovranno essere comunicate al Comando Polizia Municipale che le inserirà in "lista bianca". Potranno essere autorizzati esclusivamente i veicoli adibiti allo specifico servizio di trasporto;
  8. velocipedi;
  9. veicoli previsti dagli articoli 52 (ciclomotori) e 53 (motoveicoli) del Codice della Strada.
 

B) Sono autorizzati a transitare e a sostare (salvo quanto specificamente previsto per singole categorie), con specifica autorizzazione, i seguenti veicoli:

  1. veicoli dei residenti in ZTL 1, 2 e 3 secondo quanto stabilito nella deliberazione con la quale la Giunta Comunale dispone annualmente le "Modalità di rilascio dei permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato". I residenti autorizzati possono sostare in tutta la ZTL. Detti veicoli sono autorizzati sia al transito sia alla sosta;
  2. veicoli ad uso di titolari (proprietari o possessori) di garage, rimesse o aree private adibite alla sosta ubicate in ZTL secondo quanto stabilito nella deliberazione con la quale la Giunta Comunale dispone annualmente le "Modalità di rilascio dei permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato". Con riferimento a tale tipologia di permesso si precisa: a. l'Amministrazione, all'atto del rilascio determina il numero dei permessi rilasciati, che deve corrispondere al numero di posti effettivamente disponibili; b. l'Amministrazione, all'atto del rilascio determina il percorso da effettuare sia per l'accesso sia per l'uscita scegliendo l'itinerario più marginale alla Z.T.L. interessata. Sono esclusi percorsi di attraversamento; c. Sono vietate la sosta in tutta la ZTL nonché il transito in vie diverse da quelle indicate nel permesso; d. L'Amministrazione comunale non è responsabile per l'uso di locali da rimessaggio non conformi a leggi o regolamenti; e. Poiché l'autorizzazione alla circolazione dei titolari di tale categoria di permesso è finalizzata alla sosta nelle autorimesse garage ed aree private adibite alla sosta, qualora essa avvenga fuori degli stessi, sarà contestato il divieto di sosta. 
  3. veicoli ad uso di Poste Italiane Spa nonchè di Società che gestiscono servizi postali, veicoli ad uso di enti/aziende che gestiscono servizi pubblici e/o di pubblica utilità, veicoli ad uso di Corpi di Polizia Privata. Per veicoli di servizio si intendono i veicoli regolarmente posseduti o detenuti dalla società. La sosta è consentita per una durata massima di due ore negli stalli riservati agli autorizzati, con esposizione di disco orario;
  4. veicoli ad uso di aziende, società e ditte individuali che, in funzione dell'attività svolta, hanno necessità di movimentare merci all'interno della ZTL, secondo quanto stabilito nella deliberazione con la quale la Giunta Comunale dispone annualmente le "Modalità di rilascio dei permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato". La sosta è consentita per una durata massima di due ore negli stalli riservati agli autorizzati, con esposizione di disco orario.La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico, nelle apposite aree e, comunque, soltanto in luoghi dove essa non costituisca ostacolo per il transito sia veicolare che pedonale e comunque mai in seconda fila di sosta;
  5. veicoli a servizio di medici generici e medici specialisti convenzionati che effettuano prestazioni domiciliari, secondo l'elenco trasmesso dall'Azienda Sanitaria AV5. Il permesso è rilasciato per un unico veicolo per ciascun medico, secondo quanto stabilito nella delibera con la quale la Giunta Comunale dispone annualmente le "Modalità di rilascio dei permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato".La sosta deve essere finalizzata esclusivamente all'effettuazione di visite domiciliari ed all'attività ambulatoriale e nel rispetto della vigente segnaletica stradale, pertanto non può eccedere l'orario dell'attività ambulatoriale. Nel caso di visite domiciliari la sosta è consentita solo con l'esposizione di disco orario secondo quanto stabilito nella deliberazione con la quale la Giunta Comunale dispone annualmente le "Modalità di rilascio dei permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato" e per un periodo non superiore a 3 ore.
  6. veicoli a servizio del personale che svolge Assistenza Domiciliare (ADI), sulla base di specifico elenco trasmesso dall'Azienda Sanitaria.La sosta deve essere finalizzata esclusivamente all'effettuazione di accessi domiciliari presso i pazienti per le finalità connesse al servizio e nel rispetto della vigente segnaletica stradale; nel caso di visite domiciliari è consentita solo con l'esposizione del disco orario e per un periodo non superiore a 3 ore;
  7. veicoli a servizio di imprese edili - traslochi ed impiantistica. Il regime autorizzatorio è il medesimo previsto al precedente punto 4 per i veicoli adibiti al trasporto merci;
  8. veicoli dei clienti che pernottano nelle strutture ricettive (alberghi/hotel) poste all'interno della ZTL, potranno accedervi per raggiungere la struttura ricettiva prescelta, seguendo l'itinerario diretto più breve. Se la struttura ha la disponibilità di proprie aree di sosta, i veicoli dei clienti potranno accedere e sostare (esponendo, se l'area di sosta è esterna, l'apposita autorizzazione rilasciata alla struttura ricettiva). Non potrà essere rilasciato un numero di autorizzazioni superiori agli effettivi spazi di sosta in disponibilità.Se la struttura ricettiva non ha possibilità di sosta, i veicoli dei clienti della struttura sono autorizzati ad accedere esclusivamente per effettuare operazioni di carico e scarico dei bagagli in prossimità della stessa, per poi uscire dalla ZTL. I permessi di accesso e sosta (su spazi di proprietà della struttura) e di solo accesso sono rilasciati al titolare della struttura  ricettiva.Quest'ultimo dovrà fornire al competente Ufficio del Comando di Polizia Municipale entro 48 ore l'elenco dei veicoli che avranno usufruito dell'autorizzazione specificando la data di consegna all'ospite dell'autorizzazione alla sosta e la data di ritiro della stessa. Analoga comunicazione deve essere presentata per la notifica dei numeri di targa dei veicoli dei clienti che pur non fruendo della possibilità di sosta, si presentano presso la struttura ricettiva con il proprio veicolo per le operazioni di carico/scarico bagagli. Eventuali errori nella trasmissione delle targhe dei veicoli e/o omissioni da parte dei gestori delle attività ricettive comporteranno l'applicazione al cliente delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. A richiesta del Comando di Polizia Municipale dovrà essere fornita prova documentale (fattura, registro ..) attestante l'utilizzo della struttura, in mancanza della quale verranno applicare le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada per transito abusivo;
  9. in presenza di matrimoni, massimo tre veicoli posso essere autorizzati a circolare avendo cura di effettuare il tragitto più breve e sostare negli appositi stalli, nei pressi del luogo ove avviene la cerimonia. Due veicoli dei suddetti tre possono altresì essere autorizzati alla sosta in APU ai sensi di quanto stabilito ai sensi del precedente punto 9 nell'ambito della disciplina dell'Area Pedonale Urbana;
  10. i veicoli di quanti accedono alle officine presenti all'interno della ZTL potranno raggiungere la struttura seguendo l'itinerario più breve. I titolari dell'attività dovranno fornire agli uffici del Comando di Polizia Municipale (vale medesimo discorso indicato al punto "8") entro 48 ore l'elenco delle targhe dei veicoli che hanno avuto accesso alla loro attività specificando la data di entrata ed uscita. A richiesta del Comando di Polizia Municipale dovrà essere fornita prova documentale (fattura, bolla o altro) attestante l'effettuata prestazione d'opera in mancanza della quale verranno applicare le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada per transito abusivo. Eventuali errori nella trasmissione delle targhe dei veicoli e/o omissioni da parte dei gestori delle officine comporterà l'applicazione al cliente delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
  11. i veicoli ad uso dei rappresentanti di preziosi, ai quali è consentito sostare durante le contrattazioni in prossimità dell'esercizio commerciale come misura preventiva atta a salvaguardare persone e valori, senza tuttavia intralciare il traffico e consigliandosi con il personale di Polizia Municipale sul più idoneo luogo di sosta;
  12. il Comando di Polizia Municipale può autorizzare al transito e/o alla sosta in ZTL, previo rilascio di permesso temporaneo di durata massima pari a giorni tre(3) i veicoli impiegati in lavori edili/stradali/manutentivi di impianti/riparazioni urgenti/logistica e non differibili con orari valutabili di volta in volta dal Comando di Polizia Municipale e sulla base delle esigenze operative rappresentate.
 

Si precisa:

  • Ogni veicolo autorizzato dovrà esporre in modo ben visibile sul parabrezza un apposito contrassegno/pass di transito e/o sosta che riporterà il numero progressivo, la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità. 
  • La sosta è consentita esclusivamente con l'esposizione sul parabrezza del relativo contrassegno/pass.
  • Ogni pass/contrassegno è inserito in apposita lista bianca gestita dal Comando di Polizia Municipale;
  • il termine "lista bianca" utilizzato nel presente Regolamento sta ad indicare l'inserimento della targa del veicolo indicato in una lista che permette l'accesso alla Z.T.L. attraverso i varchi elettronici in quanto rientrante in specifiche categorie o in possesso di specifica autorizzazione;
  • l'uso di riproduzioni fotostatiche, fotocopie a colori, scannerizzazione e quant'altro sia finalizzato a far passare per vero un falso del permesso e/o autorizzazione per gli accessi in APU e ZTL, comporterà l'applicazione degli articoli del CdS previsti nonché la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 Cpp, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale.
 

 

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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