- sussistenza,per una delle due parti, di un vincolo di matrimonio o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso
- rapporti di parentela,affinità, adozione tra le due parti
Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla Legge, i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità,adozione, matrimonio e unione civile.
Gli interessati devono presentare all'Ufficiale d'Anagrafe un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
La dichiarazione all'Ufficiale d'Anagrafe può essere resa:
a) al momento del cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune
b) al momento di una nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune
c) successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica
Dichiarazione contestuale a nuova iscrizione /cambio di indirizzo nello stesso Comune
- Se la pratica anagrafica viene avviata personalmente agli sportelli dell'Anagrafe gli interessati potranno segnalare all'operatore la volontà di costituire anche la convivenza di fatto.
-Se la pratica di immigrazione/cambio indirizzo viene avviata in forma telematica(posta elettronica, pec, fax), alla documentazione trasmessa, gli interessati potranno allegare anche l'apposito modulo di dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto debitamente compilato e sottoscritto.
compilare l'apposito modulo di dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto (personalmente agli sportelli o per posta elettronica, pec, fax)
I conviventi di fatto possono scegliere di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune sottoscrivendo un contratto di convivenza davanti ad un avvocato o ad un notaio.
Caratteristiche del contratto:
* forma scritta
*atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e dell'ordine pubblico
Per sottoscrivere il contratto di convivenza è necessario:
1. per prima cosa costituire la convivenza di fatto in Comune
2.successivamente recarsi con la certificazione di avvenuta costituzione della convivenza di fatto rilasciata dall'Ufficio Anagrafe da un avvocato od un notaio
3. entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto di convivenza il notaio o l'avvocato devono inviarne copia all'Ufficiale d'Anagrafe che lo registra e lo conserva agli atti del Comune.
Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 12.3.2013, è il Segretario Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ap.it
Ufficio Anagrafe
Procedimento Convivenze di fatto
Piazza Roberto Strulli - 63100 Ascoli Piceno
Per informazioni
tel.: 0736 298528 298552 298504
Responsabile
Romina Pica
Dirigente
Cristina Mattioli
Ultima Modifica: 24 Agosto 2023