D.P.R. 6 agosto 1974, n° 649 (Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri
documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio):
Art. 1 - L'interessato che intenda giovarsi
dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al
passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità,
dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio
del passaporto di cui all'art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21
novembre 1967, n° 1185.
In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che
provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: "documento non valido ai fini dell'espatrio ".
Legge 21 novembre 1967, n° 1185 :
Art. 3 - Non possono ottenere il passaporto:
lett. b) i genitori che,
avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare;
l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso
dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;
lett. d) coloro che debbano
espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o
ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare
l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state
convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione
non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
lett. e) coloro che siano
sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di
prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956,
n° 1423;
lett. g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo
il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età,
non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del
servizio militare.
Ultima Modifica: 04 Novembre 2021