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Ordinanza n. 76 del 23 maggio 2019 - Disposizioni in materia di spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari


Con provvedimento del 23 maggio 2019, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, prof. Piero Farabollini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha così disposto:

Articolo 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate a disciplinare l'istruttoria relativa alle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari, condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione, sulle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata, in modo da rendere più celeri le relative procedure e garantire la correttezza dell'attività tecnica ed amministrativa propedeutica all'adozione del decreto di concessione dei contributi, anche in relazione alla successiva attività di verifica e controllo eseguita in attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.
(d'ora innanzi: "decreto-legge").
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.


Articolo 2
Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi
1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del:
a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro;
b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a 250.000 euro;
c) 0,8% del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 di euro;
d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 2.000.000 di euro;
e) 0.2% del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro
2. L'importo definito ai sensi del precedente comma è unico e omnicomprensivo sia delle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio sia delle spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari.


Articolo 3
Incompatibilità
1. L'attività di amministratore di condominio o di presidente di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016. Inoltre, l'amministratore di condominio o di consorzio non deve avere avuto con l'impresa esecutrice dei lavori e con le imprese subappaltatrici rapporti di collaborazione non episodica, come indicato al successivo articolo 12, comma 4-bis, lettera d).
I soggetti di cui al presente comma prima dell'inizio dei lavori dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, attestante l'insussistenza delle incompatibilità indicate.
2. Il contributo per le spese di cui all'art.1 della presente ordinanza è corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione dell'attività professionale svolta, approvata e deliberata dall'assemblea dei condomini o dei consorziati.
3. L'inosservanza del divieto previsto dal comma 1 del presente articolo, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, ed è escluso il riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma del presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito.


Articolo 4
Condomini registrati ai fini fiscali
Il contributo di cui all'art. 2 è riconosciuto qualora il condominio risulti registrato ai fini fiscali in data precedente al 23 maggio 2019 e solo laddove l'amministratore sia stato nominato in attuazione dell'articolo 1129 del codice civile, indipendentemente dal numero dei condomini che compongono il condominio e purché l'amministratore sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.


Articolo 5
Modifiche all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 e all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017
1. All'articolo 2-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Spese tecniche e per le prestazioni degli amministratori di condominio";
b) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli amministratori dei condomini e i presidenti dei consorzi, si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017."
2. All'articolo 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, le aliquote riportate al comma 1 sono sostituite dalle seguenti:a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro;
b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a 250.000 euro;
c) 0,8% del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 di euro;
d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 2.000.000 di euro;
e) 0.2% del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro
3. All'articolo 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 4¬bis, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
"g-bis) delibera di nomina dell'amministratore di condominio o del presidente del consorzio incaricato di presentare la domanda di contributo, nonché eventuale delibera indicante la percentuale pattuita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma l, della presente ordinanza."
4. All'articolo 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 4¬bis, la lettera d) è sostituita come segue: "d) dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, nonché l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese affidatarie dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.".
5. All'articolo 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le modifiche che seguono:
a) al comma l, dopo le parole: ''per la sicurezza" sono inserite le parole: ", nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio che ha presentato la domanda di contributo,".


Articolo 6
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.



Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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