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Ordinanza n. 79 del 23 maggio 2019 - Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica


Con provvedimento del 23 maggio 2019, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, prof. Piero Farabollini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha così disposto:

Articolo 1
Approfondimento della microzonazione sismica
1. Le disposizioni della presente ordinanza in continuità con gli studi di microzonazione sismica di III livello di cui sono stati dotati i comuni in esecuzione dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono finalizzate agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
2. In accordo con gli studi di microzonazione sismica di III livello già espletati, gli approfondimenti di cui al comma 1, dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nel documento di indirizzi di cui al comma 1 e degli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3907 del 13 novembre 2010. L'attività viene svolta avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in continuità con gli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis, punto 3 del decreto Legge n. 189 del 2016;
3. L'attività di supporto e coordinamento del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) è definita da apposita convenzione, predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-bis), punto 3, del decreto legge n. 189 del 2017 come da schema in allegato 1.


Articolo 2
Soggetti e compiti
1. I Comuni interessati dagli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, secondo l'elenco riportato nel documento tecnico in allegato 2, svolgono funzioni di soggetti attuatori per la realizzazione dei predetti approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica con l'ausilio delle attività di supporto e il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS), secondo quanto regolato dalla convenzione di cui all'art.1;
2. Per monitorare l'avanzamento degli studi di microzonazione ed assicurare l'efficacia e la tempestività delle attività delle istituzioni competenti è costituito un apposito "Gruppo di lavoro", composto da cinque componenti di cui tre rappresentanti della struttura commissariale, nominati dal Commissario straordinario, uno dei quali con funzione di Coordinatore del gruppo di lavoro e due rappresentanti del CentroMS, indicati dal Presidente del Comitato di Indirizzo dello stesso CentroMS.
3. Il Gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, su convocazione del coordinatore, per valutare e controllare lo stato di avanzamento degli studi, ed ha il compito di effettuare la verifica di conformità finale degli stessi prima della loro consegna alle Regioni.


Articolo 3
Ripartizione dei fondi ai Comuni ed al CentroMS
1. Per la realizzazione degli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 per i comuni individuati nel documento tecnico allegato alla convenzione, è ripartito il finanziamento di Euro 508.544,19 IVA compresa, mentre per le attività di supporto tecnico scientifico e coordinamento da parte del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) di cui alla convenzione citata nell'art.1, è stabilito l'importo lordo di Euro 217.947.51 IVAcompresa, per un totale complessivo pari ad Euro 726.941,70, a valere sulle economie nell'ambito del dal finanziamento di euro 6.500.000,00 disposto dall'articolo 1 del decreto legge n. 8 del 2017 a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 per l'esecuzione degli studi di microzonazione sismica di III livello eseguiti in attuazione dell'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017;
2. Il finanziamento di Euro 508.544,19 IVA compresa (Euro cinquecentottomilacinquecentoquaranta-quattro/19) sarà ripartito tra le località interessate, elencate in allegato 2, da parte del Commissario Straordinario, in considerazione delle condizioni di pericolosità emerse dagli esiti degli studi di microzonazione sismica e da altri strumenti conoscitivi disponibili nonché dai sopralluoghi ricognitivi preliminari da parte del CentroMS, prima dell'attivazione delle procedure di selezione dei professionisti.
3. Il finanziamento di Euro 217.947.51 IVA compresa (Euro duecentodiciassettemilanovecentoqua-rantasette/21), corrispondente all'importo contrattuale lordo pattuito con il Centro per la microzonazione sismica del CNR nello schema di convenzione accluso, quale corrispettivo per le attività di supporto e coordinamento tecnico-scientifico relative agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate a seguito degli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, come indicato nel Documento Tecnico allegato allo schema di Convenzione.


Articolo 4
Affidamento degli incarichi e procedure di gara
1. L'affidamento degli incarichi di redazione degli studi di approfondimento sulle aree instabili tiene conto delle linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante e del diverso stato delle conoscenze di base acquisite con precedenti studi di microzonazione sismica.
2. I Comuni, per la realizzazione degli studi di approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, che abbiano già elaborato analoghi studi di microzonazione e che vengono selezionati mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'importo sia nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2, lettera b), dello stesso articolo 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.


Articolo 5
Requisiti professionali per l'affidamento degli incarichi
1. I professionisti affidatari degli incarichi devono possedere, oltre alla specializzazione ed alla esperienza maturata nella elaborazione di analoghi studi di microzonazione sismica come stabilito all'articolo 4, comma 3, la laurea magistrale in scienze geologiche o titolo equipollente con iscrizionealla Sezione A dell'Ordine professionale dei geologi, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'UE, o la laurea magistrale in ingegneria o titolo equipollente con iscrizione alla Sezione A dell'Ordine professionale degli ingegneri, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'UE, ed essere iscritti nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016. In mancanza di tale iscrizione i professionisti possono attestare, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.2. I professionisti affidatari devono dimostrare, come previsto dall'art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la presentazione di un dettagliato curriculum:
- di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico;
- di avere partecipato alla realizzazione di, e aver sottoscritto in quanto (co-)titolare dell'incarico, almeno uno studio di microzonazione sismica secondo gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" (IMCS 2008), specificando il Comune o i Comuni in cui lo studio è stato effettuato;
- di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti;
- di avere comprovata esperienza in analisi numeriche di risposta sismica locale;
- di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di sistemi informativi geografici, con particolare riferimento alla produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS.
- di essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 ;
3. Oltre ai professionisti di cui al comma 2, possono essere affidatari della realizzazione degli studi di microzonazione anche associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, società di ingegneria o geologia, studi associati che prevedano la presenza al loro interno di tecnici in possesso dei requisiti di esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o in ingegneria o titoli equipollenti ed iscritti nelle sezioni A dei rispettivi ordini professionali. In tal caso anche le associazioni, i raggruppamenti temporanei, le società di ingegneria e geologia e gli studi associati devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016.
4. Ciascun esperto, associazione di professionisti, raggruppamento temporaneo di imprese, società di ingegneria o geologia, studio associato può essere affidatario di non più di uno studio di approfondimento conoscitivo di cui alla presente ordinanza. Esclusivamente per i Comuni con più aree instabili da investigare ricadenti nel proprio territorio comunale, potrà essere consentito l'affidamento ad un unico affidatario.


Articolo 6
Erogazione dei fondi
1. Il finanziamento di cui all'articolo 3 viene erogato in quota parte a ciascun Comune interessato con le seguenti modalità:
a) il 40% entro 15 giorni dalla comunicazione alla struttura commissariale dell'avvenuta firma del contratto da parte dei professionisti incaricati di eseguire gli approfondimenti, previa presentazione di congrua polizza assicurativa con possibilità di escussione a prima richiesta e senza eccezioni;b) il 60% entro 15 giorni dall'avvenuta verifica di conformità finale dello studio da parte del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2.
2. I Comuni provvedono alla erogazione dei contributi agli affidatari degli studi di microzonazione secondo le modalità stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto.
3. Fermo restando la base economica dell'incarico, potranno essere presentate offerte migliorative, che dovranno consistere in maggiori indagini geognostiche e/o geofisiche rispetto a quelle indicate nella lettera di invito, la cui definizione ed approvazione, a parità di risorsa disponibile, sarà concordata con il gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 2 commi 2 e 3, dopo l'espletamento dell'analisi geomorfologica di cui al documento tecnico allegato alla presente convenzione.


Articolo 7
Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori
1. I Comuni che utilizzano la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i Comuni abbiano provveduto, il Commissario si sostituisce ai Comuni inadempienti, e nei quindici giorni successivi provvedono all'affidamento degli incarichi.
3. Entro 210 giorni dall'affidamento degli incarichi i soggetti affidatari eseguono gli studi e li consegnano, previo nulla osta del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS), al committente e allo stesso CentroMS per la verifica di conformità, che avviene nei successivi trenta giorni.
4. Non appena concluse le verifiche di conformità il Gruppo di lavoro valida in via definitiva gli studi e comunica alla stazione appaltante l'esito positivo ai fini dell'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), e consegna alle Regioni gli aggiornamenti degli studi di microzonazione sismica riferiti ai Comuni di rispettiva competenza. La consegna può avvenire anche in più soluzioni, in relazione all'avanzamento delle verifiche di conformità.
5. Le Regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attività di pianificazione e di progettazione che si svolgono nel proprio territorio.
6. I Comuni recepiscono immediatamente gli esiti degli studi nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.


Articolo 8
Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.



Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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