L'avvio della procedura di cancellazione per irreperibilità'
accertata avviene d'ufficio sulla base di informazioni pervenute da altri
Comuni o Enti, nonché' da cittadini privati con comunicazione scritta e con
l'indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato ed
allegando fotocopia del documento di riconoscimento (scarica, dalla sezione "Documenti allegati e modulistica scaricabile", il modello per la segnalazione di persone che
NON hanno la dimora abituale)
La segnalazione non
avrà' effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di verificare la
posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati,
(accertata l'irreperibilità' al loro indirizzo da almeno un anno e se non si
conosca l'attuale dimora abituale) consente all'Ufficiale d'Anagrafe di
adottare un provvedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità'
accertata (previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati: la
comunicazione si considera eseguita anche se l'interessato non ritira la
raccomandata, dopo la compiuta giacenza della raccomandata).
La comunicazione del provvedimento finale di
cancellazione va adempiuta tramite la NOTIFICA del provvedimento, da eseguirsi
sotto la responsabilità' del messo notificatore, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
(deposito del provvedimento per 20 giorni nella casa comunale).
La notifica produrrà' i suoi effetti il 20° giorno
successivo alla data di notifica coincidente con il deposito presso la casa
comunale. Il provvedimento anagrafico e'
efficace dal momento della sua adozione. Perciò', anche il provvedimento di
cancellazione per irreperibilità' e' immediatamente eseguibile ed esecutivo. La
decorrenza della cancellazione e' dalla data del provvedimento di
cancellazione.
La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora
abituale prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati
nonché opportune verifiche previste dalla legge. Qualora si confermi quanto
previsto dall'art. 11 comma c) DPR 223/1989 (trascorsi 6 mesi dalla scadenza
del permesso e previo avviso all'interessato a provvedere entro 30 giorni) si
provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte
comunicazioni alla Questura.
Nessuno
Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata
prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché'
una serie di verifiche opportunamente intervallate nell'arco di dodici mesi.
Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità' si provvederà'
alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni. La
cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede la
comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonché' opportune
verifiche previste dalla legge. La data di cancellazione coincide con la data
del provvedimento che la dispone.
La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora
abituale prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati
nonché opportune verifiche previste dalla legge.
La data di cancellazione coincide con la data del provvedimento che la dispone.
Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 12.3.2013, è il Segretario Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ap.it
Ufficio Anagrafe
Piazza Roberto Strulli - 63100 Ascoli Piceno.
Per informazioni
tel.: 0736 298574 /
298528 / 298534 / 298589
PEC: comune.ap@pec.it
Mail: protocollo@comune.ap.it
Responsabile del procedimento
Romina Pica
Dirigente del settore
Cristina Mattioli
Ultima Modifica: 31 Marzo 2022