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Ordinanza dirigenziale n. 519 dell'11/8/2022


Divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e divieto di vendita e utilizzo di contenitori pericolosi per la pubblica incolumità negli esercizi fissi e ambulanti all’interno dell’impianto sportivo Cino e Lillo Del Duca e in quelli ubicati nelle immediate vicinanze in occasione delle manifestazioni calcistiche della stagione 2022-2023

Richiamata la nota trasmessa dalla Questura ad oggetto “Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno – Incontri di calcio – stagione 2022-2023 – Richiesta ordinanza divieto di vendita di bevande alcoliche”, si ordina


  • è fatto assoluto divieto, nelle giornate in cui si disputeranno gli incontri relativi a tutte le manifestazioni calcistiche della stagione 2022-2023: di somministrazione e vendita di bevande con contenuto alcolico superiore al 5 per cento del volume; di vendita e introduzione all’interno dello stadio “Cino e Lillo Del Duca” di contenitori di alimenti e bevande che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro, plastica e lattine
  • è consentita unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5 gradi a condizione che le stesse siano preventivamente versate in bicchieri di plastica leggera (biodegradabili e riciclabili) o di carta;
  • il divieto di cui al punto 1) e le prescrizioni di cui al punto 2) hanno efficacia nei confronti di eventuali ditte autorizzate alla vendita e somministrazione alimenti e bevande all’interno delloStadio di cui trattasi;
  • in conformità alla nota della Questura di Ascoli Piceno, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione fino a 21 gradi presso la Sala Ospitality ubicata in Tribuna Coperta, trattandosi di area riservata ad utenza qualificata e preventivamente accreditata dalla Società Sportiva Ascoli Calcio 1898;
  • è fatto assoluto divieto di somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume e l’uso di contenitori di alimenti e bevande quali in bottiglie di vetro elattine che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità nei confronti di negli esercizi in sede fissa ed ambulante autorizzati nelle vicinanze dello stadio
  • Il divieto di cui sopra decorre, nelle giornate in questione, da tre ore prima dell’inizio delle partite e permane fino a deflusso ultimato e, comunque, per almeno due ore dal termine dell’incontro;

 

Ultima Modifica: 17 Agosto 2022

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