testata per la stampa della pagina
/
condividi

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 3 luglio 2025


Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica - Misure di prevenzione per l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore della logistica, nonché nei cantieri edili e stradali.

Con l'ordinanza n. 1 del 3 luglio 2025, il Presidente della Giunta Regionale dispone:

  1. È vietata l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore della logistica, nonché nei cantieri edili e stradali, a decorrere dalle ore 00.00 del 4 luglio 2025 e fino alle ore 24:00 del 31 agosto 2025, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/sceltamappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
  2. Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale di competenza, che non contrastino con i contenuti della presente ordinanza, e gli obblighi gravanti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.
  3. Sono fatti salvi eventuali specifici accordi aziendali e/o sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori qualora siano migliorativi del contenuto dell’Ordinanza in questione, anche in attuazione del Protocollo quadro tra Governo, Sindacati e Categorie economiche per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
  4. Le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.
  5. L’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.
  6. Del contenuto della presente Ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, ai Prefetti delle Province della regione Marche, all’ANCI Marche, all’UPI Marche e all’UNCEM e a tutti i Sindaci dei Comuni della regione Marche, ai Presidenti delle Province, alle Aziende sanitarie territoriali della regione Marche, all’INAIL, agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, alle Università, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e datoriali, al Presidente della Camera di commercio delle Marche.
  7. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Ultima Modifica: 03 Luglio 2025

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO