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Avviso pubblico per l’assegnazione di un “Bonus nuove nascite” per i residenti del Comune di Ascoli Piceno - Annualità 2026


Il presente avviso ha per oggetto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto “una tantum” per i bambini nati/adottati nell’anno in corso e residenti nel Comune di Ascoli Piceno. L’erogazione del contributo verrà effettuata compatibilmente con le risorse disponibili del Bilancio comunale e previa adozione di apposita determinazione dirigenziale di impegno di spesa.
Possono presentare domanda per la richiesta del contributo per ogni figlio nato o adottato, (adozione nazionale o internazionale del minore disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;) i genitori in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza anagrafica nel Comune di Ascoli Piceno;
  • cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di Permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii);
  • avere un figlio/a nato/a o adottato nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell’anno in corso;
  • essere conviventi e coabitare con il figlio nato/adottato per il quale si chiede il contributo;
  • I.S.E.E. per minorenni o corrente in corso di validità inferiore o pari ad € 20.000,00 che deve tenere in considerazione anche il nuovo nato;
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La richiesta di contributo potrà essere presentata per ogni figlio nato da un solo genitore.

 
N. figli
Ammontare del bonus
Nascita 1° figlio
200,00
Nascita 2° figlio
300,00
Nascita 3° figlio e successivi
400,00
 

Il Comune di Ascoli Piceno, attraverso il Servizio Politiche Sociali, procederà all’esame delle istanze pervenute e al termine dell’istruttoria avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando provvederà all’erogazione del contributo secondo i parametri sopra descritti. La liquidazione del contributo rispetterà le seguenti tempistiche:

  • per le domande inoltrate entro il 30 giugno dell’anno di nascita/adozione la liquidazione avverrà entro il 31 agosto dello stesso anno;
  • per le domande inoltrate entro la data del 31 gennaio dell’anno successivo alla nascita/adozione la liquidazione avverrà entro il 28 febbraio.

Le domande che perverranno in ritardo rispetto al termine ultimo saranno prese in considerazione fino al termine del 28 febbraio dell’anno successivo alla nascita/adozione solo compatibilmente con le risorse disponibili. L’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione esclusivamente utilizzando il codice IBAN indicato nell’apposita domanda ed intestato al richiedente. Il contributo è compatibile con altri contributi erogati per il sostegno alla famiglia.
I soggetti interessati in possesso dei requisiti prescritti, possono presentare domanda di accesso al contributo di cui trattasi.
L’istanza dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità e indicando nell’oggetto la dicitura: “Domanda di accesso per la concessione del “ Bonus nuove nascite”

  • tramite pec all’indirizzo: comune.ap@pec.it;
  • inviate a mezzo raccomandata A/R (in tal caso per la verifica del rispetto dei termini farà fede il timbro postale dell’Ufficio accettante) all’indirizzo P.zza Arringo, 7- Ascoli Piceno;
  • consegnate direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

La domanda, redatta su apposito modello (All. A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 dovrà essere corredata obbligatoriamente:

  • dalla attestazione I.S.E.E. minorenni o corrente che tenga in considerazione anche il nuovo nato, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi.

Per la valutazione ai fini dell’accesso al contributo, l’Ente erogatore terrà conto dell’I.S.E.E. calcolato sul nucleo familiare anagrafico. Nel caso di ISEE calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli anagrafici si provvederà all’automatica archiviazione della domanda. Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta verranno escluse automaticamente.



Ultima Modifica: 11 Marzo 2026

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