L'obbligo di pubblicazione delle retribuzioni dei dirigenti, già previsto dall' art. 21 comma 1 della L.69/2009, è altresì confermato dall' art. 11 comma 8 lettera g) del D.Lgs.150/2009.
La retribuzione dirigenziale viene corrisposta sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti degli Enti Locali. Esso è costituito da una retribuzione di base, dall'indennità di posizione, che è correlata al peso delle funzioni espletate e da una indennità di risultato, che viene corrisposta a seguito della percentuale di raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dall'Amministrazione Comunale.
La retribuzione di risultato indicata è quella relativa agli obiettivi raggiunti l'anno precedente.
Viene erogata in una unica soluzione e sottoposta alla tassazione sottoindicata al momento dell'erogazione.
Alla retribuzione lorda va applicata una ritenuta pari al 45/46% per oneri fiscali e previdenziali; la retribuzione NETTA , pertanto, è quella risultante dalla differenza fra il lordo e le ritenute applicate.
La somma indicata sotto la voce "ALTRO" è corrisposta per specifiche funzioni svolte dal singolo dirigente e può essere erogata anche solo per l'anno a cui si riferisce. Essa non costituisce, cioè, una erogazione continuativa.
Ultima Modifica: 04 Novembre 2021