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Brevi annotazioni sulla Legge elettorale della Regione Marche


 

Le Regioni hanno il potere di determinare con propria legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali nell'ambito dei principi stabiliti con legge della Repubblica ( art. 122 Cost così come modificato dalla legge costituzionale n 1 del 1999).
 
La Regione Marche ha disciplinato il proprio sistema elettorale con LR n. 27 del 16-12-2004. Tale nuovo sistema non è stato applicato alle elezioni regionali dell'anno 2005, in virtù di una successiva legge regionale, la n. 5 del 2005, che ha stabilito che le stesse, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale (da cui dipendeva l'applicabilità del nuovo sistema elettorale), fossero regolate dalla normativa statale preesistente.
 
La nuova legge elettorale ha confermato un sistema di elezione proporzionale con un premio di maggioranza alla coalizione vincente alla quale viene comunque assicurata l'assegnazione di n. 25 seggi più il Presidente ( quindi n.26 seggi in seno al Consiglio) su un totale di 43 seggi con una maggioranza pari al 62% circa.
Tale risultato viene però conseguito attraverso la correzione di alcuni aspetti del precedente sistema considerati inopportuni e distorcenti. Si fa riferimento essenzialmente:

 
  1. alla eliminazione della lista regionale che aveva rappresento nei fatti una rendita di posizione per taluni canditati che potevano evitare gli oneri propri della competizione elettorale nei collegi provinciali e portava ad assicurare una rappresentanza "a tavolino"alle diverse forze politiche della coalizione, prima della verifica della loro effettiva forza elettorale. Attraverso l'eliminazione della lista regionale si è voluto quindi che le forze politiche aderenti ad una coalizione si presentassero in ciascuna provincia con apposite liste, che avessero in seno al Consiglio regionale una rappresentanza corrispondente al loro peso effettivo e che i candidati eletti si misurassero tutti davanti all'elettorato in condizioni paritarie di partenza.
  2. alla correzione del precedente meccanismo di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni provinciali che portava a non rispettare il numero dei seggi spettanti in sede di riparto a ciascun ambito provinciale, determinandosi in sede di assegnazione dei seggi con i resti, uno slittamento di alcuni di essi verso le circoscrizioni provinciali con maggiore popolazione a discapito di quelle meno popolose (es Ancona su Macerata) e questo perché l'assegnazione dei seggi con i resti privilegiava i territori ove le forze politiche aventi diritto all'assegnazione, avevano ottenuto il maggior numero di voti.
 

Elementi salienti del nuovo sistema sono:
a) riparto preventivo dei n 42 seggi tra le circoscrizioni provinciali in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento generale;
b) previsione a parte del seggio Presidente della Giunta che verrà coperto a seguito dell'individuazione della coalizione vincente;
c) presentazione delle liste nelle circoscrizioni provinciali con dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente e riduzione delle sottoscrizioni necessarie. Presentazione contemporanea e a parte delle candidature a Presidente della giunta;
d) nella presentazione delle liste introduzione di una normativa posta a garanzia della rappresentanza di genere, secondo la quale ciascuno dei due sessi non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione, a pena di inammissibilità della lista stessa;
e) voto alla coalizione e alla lista con possibilità di esprimere una sola preferenza, secondo modalità simili al sistema attuale;
f) soppressione della possibilità di voto disgiunto (uno ad un Presidente ed un altro ad una lista non appartenente alla coalizione del Presidente);
g) previsione di uno sbarramento per le coalizioni che ricevano meno del 5% del totale dei voti riportati dalle coalizioni, a meno che all'interno abbiano una lista che ha ricevuto più del 3% del totale dei voti delle liste;
h) assegnazione dei seggi esclusivamente da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale; regionale ( prima l'assegnazione veniva fatta su base circoscrizionale e poi su base regionale per i seggi da attribuire con i resti);
i) metodo di assegnazione:

  • conteggio dei voti riportati da ciascuna coalizione su base regionale ed individuazione della coalizione vincente, quindi proclamazione del Presidente di tale coalizione;
  • assegnazione dei seggi (n 42) prima alle coalizioni in proporzione ai voti ottenuti (metodo D'Hontd) e comunque assegnazione di non meno di 25 seggi alla vincente;
  • riparto all'interno di ciascuna coalizione dei seggi spettanti regionalmente a ciascuna forza politica (gruppo di liste) in proporzione ai voti ottenuti regionalmente, con il metodo del quoziente corretto ( +1);
  • assegnazione dei seggi spettanti alle liste provinciali di ciascuna forza politica con un meccanismo complesso di calcolo ( prima assegnazione dei seggi in ciascuna circoscrizione alle liste sulla base dei quozienti interi , poi stesura di una graduatoria regionale percentuale decrescente dei resti di tutte le liste provinciali per l'assegnazione dei rimanenti seggi ) con il quale si è cercato di soddisfare almeno tre esigenze:
  • 1) il rispetto del numero dei seggi assegnati regionalmente a ciascuna forza politica;
  • 2) il rispetto del risultato elettorale della forza politica in ciascun territorio provinciale;
  • 3) la piena copertura dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione provinciale in sede di riparto, cercando di evitare gli slittamenti di seggi tra una circoscrizione e l'altra;
  • riserva di un seggio tra quelli spettanti alla coalizione che ha ottenuto il migliore risultato dopo la prima, per il candidato Presidente della stessa coalizione.
 

Per determinare la coalizione con la maggiore cifra elettorale e proclamare il Presidente della Giunta regionale occorre tenere presente che:

  • La cifra elettorale di ciascuna coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste di ciascuna coalizione PIU' i voti espressi, senza indicazione da un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione.
  • la previsione di sbarramento vale solo per le coalizioni che hanno ottenuto meno del 5% dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali a meno che all'interno abbiano una lista che ha ricevuto più del 3% del totale dei voti delle liste. Questo significa che all'interno delle coalizioni del centrosinistra e del centrodestra potranno concorrere all'assegnazione dei seggi anche liste che ottengono percentuali bassissime. Questo meccanismo potrebbe determinare una proliferazione di liste impedendo o ostacolando l'aggregazione di soggetti politici similari.

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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