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Scheda elettorale e modalità di votazione

art. 16 - LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2004, n. 27


Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.
(B.u.r. 18 dicembre 2004, n. 135)

 
  1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.
  2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
  3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
  4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).
  5. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.
  6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
  7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.
  8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
  9. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.
 

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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