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Norme speciali per gli elettori

art. 15 - LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2004, n. 27


Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.
(B.u.r. 18 dicembre 2004, n. 135)

 
  1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
  2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
  3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell' articolo 10 del d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299.
 

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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