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Voto di preferenza


L'elettore può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati a Consigliere regionale compreso nella lista provinciale votata (articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004).

L'elettore Contrassegna il cognome del candidato consigliere
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L'elettore contrassegna il nome e cognome del candidato consigliere
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Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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