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Segnalazione Certificata di Inizio Attività per impianti radioelettrici con potenza in singola antenna pari o inferiore a 20 Watt (art. 44, comma 3, D. Lgs. 259/2003)


SETTORE: RICOSTRUZIONE SISMA
 
SERVIZIO: SUE Sisma Ricostruzione Privata

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
: SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) riferita ai nuovi impianti radioelettrici con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt o per la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, in aree non sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali non autocertificabili. Il SUE effettua l’istruttoria formale sulla pratica e dispone di 30 giorni per operare i dovuti controlli. Se la Segnalazione è stata presentata correttamente, il SUE ne inoltra copia all’Arpam che entro 30 giorni verifica la compatibilità con i limiti di esposizione e i valori di attenzione ai campi elettromagnetici (L 36/2001), rimettendo il proprio parere. I lavori di installazione/modifica delle strutture fisiche possono iniziare dalla data di presentazione della SCIA, salvo diverse prescrizioni o vincoli specifici del sito. Il parere radioprotezionistico dell’Arpam appartiene ad una fase procedurale autonoma che riguarda l’attivazione radioelettrica, ossia la messa in funzione  dell’impianto e pertanto non condiziona l’efficacia della SCIA riferita all’installazione delle infrastrutture fisiche. Se il parere dell’Arpam è negativo il SUE comunica i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90. Qualora vengano presentate osservazioni entro 10 gg, queste vengono ritrasmesse all’Agenzia Regionale che le valuta ed emette il parere definitivo. Se il parere definitivo è negativo viene dichiarata l’inefficacia della Scia e la pratica è archiviata negativamente. All’art. 64 del REC il Comune stabilisce le prescrizioni per il migliore inserimento di tali impianti nel territorio comunale. Anche a seguito di SCIA i gestori presentano al SUE le comunicazioni di inizio e fine lavori e quella di messa in esercizio e il SUE le trasmette agli Enti e Uffici per consentire loro la vigilanza. Quando l’intervento riguardi un nuovo impianto radioelettrico con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt che ricade in aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali siano necessari pareri, nulla osta o altri atti di assenso, autorizzazione, concessione comunque denominati di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni e quindi non sostituibili da autocertificazione tecnica, il Responsabile del Procedimento, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, indice una Conferenza di Servizi e l’efficacia della Segnalazione è condizionata all’esito favorevole della stessa. Resta salva la possibilità in capo al privato di optare per la presentazione di un’istanza di autorizzazione unico ex art. 44, comma 1 del Decreto Legislativo del 1 agosto 2003, n. 259;
     

     

    Come fare la domanda


    Unicamente in modalità telematica attraverso la piattaforma software dedicata del SUE all'indirizzo 
    https://sportellounico.comune.ap.it/sue/?page_id=37


     

    Tempi di risposta dell'ufficio


    Le opere edilizie possono essere iniziate contestualmente alla presentazione della Segnalazione Certificata allo Sportello Unico per l'Edilizia nei trenta giorni successivi alla presentazione della segnalazione certificata lo Sportello Unico per l'Edilizia dispone, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legittimità, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. E' fatta salva comunque la possibilità per l'interessato di conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente.


     

    Potere Sostitutivo


    Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 12.3.2013, è il Direttore Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
    Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
    segretariogenerale@comune.ap.it


     

    Modalità di conclusione del procedimento (Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013)


    La segnalazione, una volta trasmessa al Comune, è immediatamente efficace e non è prevista l’adozione di alcun provvedimento autorizzatorio da parte del Comune. Le ipotesi di richiesta di atti di assenso è normata con l’attivazione della Conferenza di Servizi.


     

    Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale (Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013)


    Ricorso al TAR (entro 60 gg., d.lgs. 104/2010) / ricorso straordinario al  Capo dello Stato (entro 120 gg., d.p.r. 1199 del 1971)


     

    Normativa



     

    Modulistica scaricabile e documenti allegati


    Unicamente in modalità telematica attraverso la piattaforma software dedicata del SUE all'indirizzo 
    https://sportellounico.comune.ap.it/sue/?page_id=37

    L'istanza, conforme al modello D dell'allegato n. 13 al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate.


     

    Contatti


    Ufficio
    SUE Sisma Ricostruzione Privata
    Sede comunale distaccata presso Corso Mazzini 43 
    pec: sue.ap@pec.it  - web: https://servizi-ascoli.nuvolapalitalsoft.it/

    Dirigente del settore
    Arch. Ugo Galanti 

    Responsabile del servizio 
    Rosa Nazzareno
    tel.: 0736 298569
    e-mail: n.rosa@comune.ap.it


     

    Ultima Modifica: 20 Agosto 2026

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