Segnalazione Certificata di Inizio Attività per impianti radioelettrici con potenza in singola antenna pari o inferiore a 20 Watt (art. 44, comma 3, D. Lgs. 259/2003)
SETTORE: RICOSTRUZIONE SISMA
SERVIZIO: SUE Sisma Ricostruzione Privata
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: SCIA (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività) riferita ai nuovi impianti radioelettrici con
potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt o per la modifica
delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, in aree non sottoposte a
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali non autocertificabili. Il SUE effettua l’istruttoria
formale sulla pratica e dispone di 30 giorni per operare i dovuti controlli. Se
la Segnalazione è stata presentata correttamente, il SUE ne inoltra copia all’Arpam
che entro 30 giorni verifica la compatibilità con i limiti di esposizione e i
valori di attenzione ai campi elettromagnetici (L 36/2001), rimettendo il
proprio parere.
I lavori di
installazione/modifica delle strutture fisiche possono iniziare dalla data di
presentazione della SCIA, salvo diverse prescrizioni o vincoli specifici del
sito.
Il parere
radioprotezionistico dell’Arpam appartiene ad una fase procedurale autonoma che
riguarda l’attivazione radioelettrica, ossia la messa in funzione dell’impianto e pertanto non condiziona
l’efficacia della SCIA riferita all’installazione delle infrastrutture fisiche.
Se il parere dell’Arpam
è negativo il SUE comunica i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della L.
241/90. Qualora vengano presentate osservazioni entro 10 gg, queste vengono ritrasmesse
all’Agenzia Regionale che le valuta ed emette il parere definitivo. Se il
parere definitivo è negativo viene dichiarata l’inefficacia della Scia e la
pratica è archiviata negativamente.
All’art. 64 del REC il
Comune stabilisce le prescrizioni per il migliore inserimento di tali impianti
nel territorio comunale.
Anche a seguito di SCIA i
gestori presentano al SUE le comunicazioni di inizio e fine lavori e quella di
messa in esercizio e il SUE le trasmette agli Enti e Uffici per consentire loro
la vigilanza. Quando l’intervento riguardi un nuovo impianto radioelettrico con
potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt che ricade in aree
sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali siano
necessari pareri, nulla osta o altri atti di assenso, autorizzazione,
concessione comunque denominati di competenza di altre Pubbliche
Amministrazioni e quindi non sostituibili da autocertificazione tecnica, il Responsabile del
Procedimento, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza,
indice una Conferenza di Servizi e l’efficacia della Segnalazione è
condizionata all’esito favorevole della stessa. Resta salva la
possibilità in capo al privato di optare per la presentazione di un’istanza di
autorizzazione unico ex art. 44, comma 1 del Decreto Legislativo del 1 agosto
2003, n. 259;
Come fare la domanda
Tempi di risposta dell'ufficio
Le opere edilizie
possono essere iniziate contestualmente alla presentazione della Segnalazione
Certificata allo Sportello Unico per l'Edilizia nei trenta giorni successivi
alla presentazione della segnalazione certificata lo Sportello Unico per
l'Edilizia dispone, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di legittimità, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. E' fatta
salva comunque la possibilità per l'interessato di conformare l'attività
intrapresa alla normativa vigente.
Potere Sostitutivo
Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 12.3.2013, è il Direttore Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ap.it
Modalità di conclusione del procedimento (Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013)
La segnalazione, una volta trasmessa al Comune, è immediatamente efficace e
non è prevista l’adozione di alcun provvedimento autorizzatorio da parte del
Comune.
Le ipotesi di richiesta di atti di assenso è normata con l’attivazione
della Conferenza di Servizi.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale (Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013)
Ricorso al TAR (entro 60 gg., d.lgs. 104/2010) / ricorso straordinario al Capo dello Stato (entro 120 gg., d.p.r. 1199 del 1971)
Normativa
Modulistica scaricabile e documenti allegati
Unicamente in modalità telematica attraverso la piattaforma software dedicata del SUE all'indirizzo
https://sportellounico.comune.ap.it/sue/?page_id=37
L'istanza, conforme al modello D dell'allegato n. 13 al Decreto
Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, deve essere corredata della documentazione
atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche,
di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle
prescrizioni della CEI, non appena emanate.