SETTORE: Ricostruzione sisma
SERVIZIO: Sue Sisma Ricostruzione Privata
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Rilascio della proroga del permesso di costruire
DESCRIZIONE: Nel Permesso di Costruire sono indicati i termini di inizio e ultimazione
dei lavori, la cui inosservanza comporta la decadenza del titolo per la parte
non eseguita. Il procedimento in esame è finalizzato al rilascio della proroga
dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori nell’ambito del
Permesso di Costruire, l’istituto che consente all’interessato di estenderli a
talune condizioni, previa formale istanza motivata.
La disciplina, contenuta all’art. 15 del D.P.R. 380/2001, prevede che:
·
I lavori debbano essere iniziati entro 1 anno dalla data di rilascio del
permesso di costruire;
per gli interventi
realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio
dei lavori è fissato in 3 anni dal rilascio del titolo.
·
L’opera debba essere completata entro 3 anni dall’inizio effettivo dei
lavori.
PROROGA ORDINARIA (Art. 15, comma 2 D.P.R. 380/2001)
Tali termini possono essere prorogati eccezionalmente per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire
oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue
particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà
tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari (art.
15, comma 2, D.P.R n. 380/01).
La richiesta di proroga del Permesso di Costruire può essere avanzata solo
prima della scadenza del titolo stesso.
Se la proroga è accordata, il quantum
di questa estensione dei termini è stabilito dal Dirigente ed è proporzionato
alla causa che l’ha resa necessaria.
PROROGA C.D. “DOVUTA DI DIRITTO” (Art. 15, comma 2-bis D.P.R. 380/2001)
La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è accordata obbligatoriamente
qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative
dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate (es.:
sospensive cautelari poi revocate, sequestri di cantiere)
DISCIPLINA STRAORDINARIA
Il Legislatore, in materia di proroghe, è intervenuto anche con norme
speciali, vedasi la disposizione di cui al Decreto Ucraina bis (art. 10-septies della Legge 51/2022 modificata
con L. 26/2026) in base alla quale i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori, di cui all'articolo 15 del D.P.R. 380/2001, possono essere prorogati di
quarantotto mesi.