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Richiesta di Cittadinanza


SETTORE: Demografici, Cimitero
 
SERVIZIO: Demografici

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:
  Acquisizione della Cittadinanza Italiana

DESCRIZIONE:  La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato.
L'acquisizione della cittadinanza italiana può essere:
Automatica, in presenza delle condizioni previste dalla legge;
Subordinata alla domanda dell'interessato, se sussistono determinati requisiti.
 

Acquisto della cittadinanza per matrimonio

L'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dispone che il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano acquista la cittadinanza quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni in Italia , oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sopraindicati sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Qualora sussistano le condizioni, la cittadinanza viene concessa, su istanza dell'interessato, dal prefetto della provincia di residenza.
La domanda, redatta in forma scritta, in bollo, deve essere presentata al prefetto della provincia di residenza.


Acquisto della cittadinanza italiana da parte di straniero nato in italia, che ha risieduto legalmente fino al diciottesimo anno di età

L'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recita testualmente: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data" Per rendere operativa tale forma di acquisto è necessario rendere apposita dichiarazione dinnanzi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza con la quale si manifesta la volontà di voler acquistare la cittadinanza italiana. La presentazione della dichiarazione è subordinata al pagamento del contributo di euro 200,00da effettuarsi sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno - DLCI, causale cittadinanza.


Giuramento
 
L'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recita testualmente: "Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello stato". Pertanto dopo aver ritirato dalla Prefettura il decreto di concessione della cittadinanza italiana, l'aspirante cittadino, al fine di rendere operativo l'acquisto della cittadinanza deve prestare il giuramento sopra citato davanti al sindaco pronunciando le seguenti parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello Stato". L'acquisto della cittadinanza opera dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.
Il giuramento deve essere reso entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.
Il giuramento va prestato presso il comune di residenza dinanzi al sindaco o ad altro ufficiale dello stato civile appositamente delegato. Pertanto occorre contattare tempestivamente l'ufficio dello stato civile al fine di concordare con lo stesso la data in cui rendere la prescritta dichiarazione. Occorre presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, del decreto di concessione (in originale). Qualora si intenda richiederne la trascrizione nei registri di stato civile è necessario produrre anche la copia dell'atto di nascita debitamente tradotto e legalizzato secondo le disposizioni vigenti.


 

Tempi di risposta del servizio


Variano a seconda delle pratiche


 

Potere Sostitutivo


Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 12.3.2013, è il Segretario Generale Dott.Ennio Guida che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate al Dott.Ennio Guida,
e-mail: segretariogenerale@comune.ap.it


 

Normativa


  • L. n. 91 del 5 febbraio 1992
  • D.P.R. n 572 del 12 ottobre 1993
  • Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
  • art.1 co.D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000
  • Regolamento per la revisione e la semplificazione dell' ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2

 

Contatti


Ufficio
Servizio Stato Civile

Piazza Roberto Strulli - 63100 Ascoli Piceno.

Per informazioni

tel.: 0736 298551
fax: 0736 298557
 
Responsabile del procedimento
Romina Pica

Dirigente del settore
Cristina Mattioli 


 

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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