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Esercizi di vicinato


SETTORE: Edilizia e Attività produttive

SERVIZIO: SUAP

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:Esercizi di vicinato

DESCRIZIONE: Sono esercizi di vicinato gli esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 250. L'attività di vendita può essere esercitata per i settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Un soggetto che intende aprire un'esercizio di vicinato, fatto salvo l'obbligo della Comunicazione Unica ai sensi dell'art.9 della legge 2 aprile 2007 n.40, deve presentare la relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività esclusivamente in via telematica. Sia la SCIA che i relativi documenti, ove non presentati attraverso il portale internet del SUAP, dovranno essere prodotti in formato pdf firmati digitalmente ed essere trasmessi a mezzo PEC (posta elettronica certificata). Contestualmente alla presentazione della Scia, l'interessato, può iniziare immediatamente l'attività senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte dell'Amministrazione competente. Risulta necessario pertanto,  che  il richiedente sia  in possesso di tutti i requisiti richiesti fin dal momento della presentazione della SCIA. Per la sua validità quest'ultima, deve essere compilata correttamente in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prevista.
 

Come fare la domanda

Occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività utilizzando l'apposita modulistica e pagare i relativi diritti di segreteria e di istruttoria come da specifica tabella, tramite  bollettino di c/c postale n. 14026637.

Tempi di risposta del Servizio

L'avvio dell'attivita' può essere contestuale alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990 entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta SCIA, l'Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. In caso di carenza, quest'ultima può chiedere l'integrazione degli stessi entro un termine fissato non inferiore a 30 giorni. Qualora invece, l'irregolarità risulti insanabile l'Amministrazione comunicherà la conclusione negativa del procedimento con conseguente arresto dell'attività.

Potere Sostitutivo

Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 12.3.2013, è il Segretario Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ascolipiceno.it

Normativa

- Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 " Testo Unico in materia di commercio"
- Dlgs  26 marzo 2010 n.59 " Attuazione della direttiva 2006/123/CE"
- Legge 2 aprile 2007 n.40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"
-DPR 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133
- D.lgs. 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59"

Documenti allegati e modulistica scaricabile

CONTATTI

Ufficio
Servizio SUAP - Apertura o modifica esercizi di vicinato
Via Tornasacco n. 10 -  63100 Ascoli Piceno.

Per informazioni
Sospetti Fiorella
0736 298267
e-mail: fiorellas@comune.ascolipiceno.it
Fax:  0736 298255

Responsabile del procedimento
Ugo Galanti
0736 298239
e-mail: ugog@comune.ascolipiceno.it

Dirigente del settore
Ugo Galanti 0736 298239
e-mail: ugog@comune.ascolipiceno.it
 
Orari
Mercoledì dalle 10:00 alle 13:00
Martedì e Giovedì dalle 15:30 alle17:30

 

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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