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Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n.2 veicoli ad uso del servizio di Polizia Municipale

 

Chiarimenti


Chiarimento 1

Art. 2 - È possibile sostituire la ruota di scorta con l'optional ruotino;
Art. 5 -  In via prioritaria ed in conformità alle vigenti norme, la fattura va inviata al Comune in formato cartaceo. L'inoltro informatico in PDF costituisce una mera modalità aggiuntiva. È ammessa la possibilità, inoltre, di rendere disponibili le fatture su apposito sito dal quale scaricarle in PDF.
Art. 7 - L'attivazione dei servizi tramite numero verde dedicato è del tutto conforme alle prescrizioni del capitolato. Tale modalità vale anche per usufruire del servizio traino È altresì conforme al capitolato che solo qualora sia impossibile agire secondo tale modalità si possa  provvedere direttamente con rimborso della fattura all'aggiudicatario.
Art. 8 - È conforme al Capitolato fornire un numero verde dedicato che indichi in tempo reale i punti di assistenza convenzionati.
Art. 16. Stante la necessità di allestire gli autoveicoli è possibile incrementare di 30 giorni il termine contrattuale di consegna dei veicoli.
Art. 20 L'inadempimento anche parziale ovvero l'irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali produce un "disservizio"allorchè lo stesso, sebbene arrechi un danno, tuttavia consente di gestirne gli esiti in modo agevole e senza particolare pregiudizio; viceversa, un disservizio è "grave", allorchè lo stesso arrechi un danno che determini esiti di difficile gestione o di particolare rilevante entità tecnica.


Chiarimento 2

1. La procura può essere presentata in copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000;
2. Qualora il cessato della carica non sia in condizione di rendere la dichiarazione prescritta è ammesso, a norma della consolidata giurisprudenza nonché dell'interpretazione dell'AVCP, che la relativa dichiarazione sia resa dal legale rappresentante/procuratore sulla base delle informazioni in proprio possesso.
3. In relazione alla recente interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria non è escluso in via di principio che le dichiarazioni  di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del Dlgs 163/2006 siano rese dal legale rappresentante/procuratore. Le dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'art. 38 da parte dei soggetti indicati alle lettere b) c) ed m ter) potranno essere rese personalmente dai singoli soggetti a mezzo di dichiarazioni autografe ovvero potranno essere rese da un soggetto terzo secondo due differenti modalità. In primo luogo, il terzo potrà intervenire in qualità di rappresentante del soggetto tenuto alla dichiarazione, in ottemperanza al principio generale secondo cui tutte le dichiarazioni di scienza possono essere rese a mezzo di rappresentante (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 20 giugno 2012 n. 3590). Ulteriormente - stante il richiamo operato dal secondo comma dell'art. 38 alle disposizioni del d.P.R. 445/00 - deve rilevarsi come l'art. 47, comma 2, del D.p.r. 445/00 affermi testualmente che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". Nel caso di specie, trattandosi di dichiarazioni da rendersi nell'interesse dell'impresa concorrente, pare legittimo che il legale rappresentante di quest'ultima attesti i requisiti di cui all'art. 38 dei soggetti terzi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Non è possibile trasmettere i file in formato word, al fine di evitare ogni eventuale manomissione. I documenti vanno riempiti a penna.

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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