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Avviso - Assegno per il Nucleo Familiare con tre Figli minori

Scadenza al 31/01/2014

 

Per l'anno 2013, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) di cui al D. Lgs. n. 109 del 31/03/1998 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, pari a € 25.108,71 annui con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno per il nucleo familiare di € 139,49 mensili per tredici mensilità. Per i nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto D. Lgs. 109/98 e s.m.i., tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
In aderenza alla circolare n. 5215 del 07/11/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli assegni spettanti ai cittadini di stati extra europei in possesso di carta soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo decorrono dal 1° luglio 2013.
Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184 del 04/05/1983 e successive modificazioni ed integrazioni e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 184 del 1983.

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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