
L' Amministrazione
SindacoD. M. 14-02-1992: Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44.
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SindacoUltima Modifica: 04 Novembre 2021
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