D. M. 14-02-1992: Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44.
Ultima Modifica: 04 Novembre 2021