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Imposta municipale propria (IMU) - Fino al 30-06-16

Componente dell'imposta unica comunale (IUC)


Dal 1° gennaio 2014 l'IMU è la componente patrimoniale della nuova imposta IUC (consulta pagina IUC). Resta salva la disciplina previgente per la sua applicazione.


PAGAMENTO IMU E TASI anno 2016

ACCONTO 16 giugno 2016 - SALDO 16 dicembre 2016

Rimane la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016


Per l'anno 2016 sono state confermate le aliquote anno 2015. Le novità più rilevanti sono l'abolizione dal 2016 della TASI sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e l'esclusione dal 2016 dell'IMU sui terreni agricoli. Per informazioni più dettagliate consultare i link sull'informativa 2016 IMU e TASI.

Fermo restando che IMU e TASI rimangono tributi in autoliquidazione, per facilitare i contribuenti, prima della scadenza della prima rata, l'Ufficio Tributi provvede all'invio di una lettera informativa e dei modelli F24 di versamento precompilati nell'anagrafica con l'indicazione degli importi,laddove i dati siano disponibili ed in presenza di precedenti adempimenti,tenendo conto dell'esclusione sia dei terreni agricoli ai fini IMU che dell'abitazione principale anche ai fini TASI. Si invita a verificare i dati egli eventuali importi inseriti nei modelli F24, in quanto le informazioni di cui dispone l'Ufficio Tributi potrebbero non essere complete.
Nel caso in cui i contribuenti non ricevano i suddetti modelli di pagamento o se sono intervenute variazioni o se è, comunque, necessario effettuare un nuovo conteggio, è possibile utilizzare il programma di calcolo IMU e TASI e di stampa del modello F24 disponibili nei links sotto indicati e, comunque,rivolgersi all'Ufficio Tributi in caso di difficoltà.

Per gli importi superiori a tremila  euro i versamenti vanno eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa Agenzia (banche e poste).
Le novità su IMU anno 2016 sono consultabili nell'informativa sotto indicata che riporta le spiegazioni più importanti e le aliquote e detrazioni per l'anno 2016. Per agevolare il contribuente, nell'apposito link sotto riportato è disponibile un programma di calcolo on-line e stampa del modello F24.
Inoltre, è utilizzabile anche il programma di calcolo combinato IMU/TASI.

 
 

AGEVOLAZIONI IMU


Per l'anno 2016 l'Amministrazione comunale ha confermato le seguentialiquote agevolate:

- aliquota dello 0,50 per cento per l'abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado(figlio padre madre), a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria dimora e residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune. Attenzione:anche la disciplina statale per il comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado prevede la possibilità di applicare un'agevolazione (base imponibile ridotta del 50%) se risultano soddisfatte le previste condizioni, diverse dalle regole comunali sopra indicate (consultare la sezione 5 dell'Informativa IMU 2016 nel link sopra indicato e la sezione 4 dell'Informativa TASI 2016);
- aliquota dello 0,40 per cento e detrazione di legge per l'unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi dimorante e residente, compresa quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (solo per i fabbricati classificati nelle Categorie Catastali A1, A8 e A9,mentre per le altre abitazioni principali e ad esse assimilate, classificate in diversa categoria, l'imposta non è dovuta).
Per usufruire delle suddette agevolazioni occorre presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il terzo mese successivo a quello dal quale intende usufruire del beneficio di cui al presente articolo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall'Ufficio stesso (scaricabile cliccando sul corrispondente link della modulistica sotto riportata). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che permangano tutte le condizioni per poter usufruire ditale beneficio. In caso contrario va presentata apposita dichiarazione entro il terzo mese successivo a quello dal quale non ricorre più anche una sola delle suddette condizioni agevolative. 

 
 
 

E' possibile effettuare il calcolo per immobili situati in altro Comune modificare il "codice catastale comune" ed aliquote.

Modello F24 Compilabile.
 

Attenzione
Non sarà possibile salvare un copia compilata del modulo F 24 sul computer: se si desidera una copia da archiviare, compilarlo e stamparlo

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare in via spontanea, con riduzione delle sanzioni, le violazioni ed omissioni connesse agli obblighi di versamento e di dichiarazione - prima che le stesse siano constatate o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Termini e modalità di definizione
La sanzione è ridotta nelle seguenti misure:

  • allo 0,1% (metà di 1/10 del 2%) del mancato pagamento alla scadenza, per ogni giorno di ritardo non superiore a quindici giorni dalla scadenza stessa;
  • al 1,5 % del mancato pagamento (metà di 1/10 del 30%) se esso viene eseguito oltre quindici giorni dalla scadenza e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della scadenza stessa;
  • al 1,67 % del mancato pagamento (metà di 1/9 del 30%) se esso viene eseguito oltre trenta giorni dalla scadenza e non oltre il termine di novanta giorni dalla data della scadenza stessa;
  • al 3,75 % del mancato pagamento (1/8 del 30%) se esso è eseguito oltre novanta giorni ed entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza; se la stessa dichiarazione è presentata entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ulteriormente ridotta della metà.
 

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (0,5 % dall'1/1/2015 e 0,2 % dall'1/1/2016) con maturazione giorno per giorno.

 

Utilizzando il Link sotto indicato è possibile effettuare il calcolo dell'importo dovuto avvalendosi del ravvedimento.

 

Dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale scaricabile dal link sotto indicato.

 
 
 

Per dichiarazione riferita ad altro Comune modificare "comune ubicazione immobili"

 
 
 

Ulteriore modulistica

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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