Il regime patrimoniale dell'unionecivile tra persone dello stesso sesso, in assenza di convenzione patrimoniale,è costituito dalla comunione dei beni. L'eventuale scelta della separazione deibeni può essere inserita nell'atto di costituzione dell'unione civile davantiall'Ufficiale di Stato Civile oppure essere formata successivamente come giàavviene per il matrimonio.
Mediantedichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile, le parti possono assumere uncognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può' anteporre oposporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendonedichiarazione all'ufficiale di stato civile. Lo scioglimento dell'unione civile(compreso il decesso di una delle due parti) comporta il ritorno al cognomeoriginario.
Con la costituzione dell'unionecivile tra le persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi dirittie assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbli reciproco,all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, Entrambe le parti sono tenute, ciascuna inrelazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionalee casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
All'unione civile tra personedello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libroprimo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
In caso di decesso di una delleparti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partnersia l'indennità dovuta dal datore dilavoro (ex art. 2118 cc) che quella relativa al trattamento di fine rapporto(ex art. 2120 c.c)
L'unionecivile si scioglie per morte di una delle parti; all'unione civile si applicagran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazionealle cause di scioglimento per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali.Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata delloscioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordoinnanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.
Chi hacontratto unione civile/matrimonio all'estero ha la possibilità di chiedere latrascrizione dell'atto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
La trascrizione produce gli stessi effetti dell'Unione Civile dichiarata inItalia.
Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 12.3.2013, è il Segretario Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ap.it
In attesadell'entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall'art. 1, c. 28 dellalegge 76/2016 che disciplineranno in forma definitiva l'istituto delle unionicivili, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri n.144/2016 che contiene la disciplina transitoria necessaria a garantire l'esercizio del diritto dicostituire l'unione .E' questo il motivo per cui il registro, alla dataodierna, è denominato "provvisorio" dai regolamenti ministeriali.
Ufficio
Servizio Stato Civile Matrimonio Civile
Piazza Roberto Strulli - 63100 Ascoli Piceno.
Per informazioni
tel.: 0736 298551
fax: 0736 298557
Responsabile del procedimento
Romina Pica
Dirigente del settore
Cristina Mattioli
Ultima Modifica: 04 Novembre 2021