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Unioni Civili


SETTORE: Demografici, Cimitero

SERVIZIO: Demografici

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:
 Unioni Civili

DESCRIZIONE:
 Si trattadell'unione tra due persone dello stesso sesso riconosciuta dall'ordinamentogiuridico e dalla quale scaturiscono diritti e doveri reciproci.
 

 

Requisiti richiesti


  • maggiore età
  • entrambi i contraenti devono essere dello stesso sesso

 

Cause impeditive


  • sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
  • sussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra i due contraenti;
  • condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge o dell'unito civilmente con l'altra parte

 

Il regime patrimoniale


Il regime patrimoniale dell'unionecivile tra persone dello stesso sesso, in assenza di convenzione patrimoniale,è costituito dalla comunione dei beni. L'eventuale scelta della separazione deibeni può essere inserita nell'atto di costituzione dell'unione civile davantiall'Ufficiale di Stato Civile oppure essere formata successivamente come giàavviene per il matrimonio.


 

Il cognome


Mediantedichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile, le parti possono assumere uncognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può' anteporre oposporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendonedichiarazione all'ufficiale di stato civile. Lo scioglimento dell'unione civile(compreso il decesso di una delle due parti) comporta il ritorno al cognomeoriginario.


 

Diritti e doveri


Con la costituzione dell'unionecivile tra le persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi dirittie assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbli reciproco,all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, Entrambe le parti sono tenute, ciascuna inrelazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionalee casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.


 

Diritto agli alimenti


All'unione civile tra personedello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libroprimo del codice civile relative agli obblighi alimentari.


 

Diritti successori


In caso di decesso di una delleparti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partnersia l'indennità  dovuta dal datore dilavoro (ex art. 2118 cc) che quella relativa al trattamento di fine rapporto(ex art. 2120 c.c)


 

Scioglimento dell'unione civile


L'unionecivile si scioglie per morte di una delle parti; all'unione civile si applicagran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazionealle cause di scioglimento per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali.Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata delloscioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordoinnanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.


 

Chi ha contratto matrimonio all'estero


Chi hacontratto unione civile/matrimonio all'estero ha la possibilità di chiedere latrascrizione dell'atto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
La trascrizione produce gli stessi effetti dell'Unione Civile dichiarata inItalia.


 

Come fare la domanda


  1. Come prima cosa è necessario compilare  la richiesta al Comune per l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari utilizzando il modello in allegato;
  2. Una volta acquisiti i documenti, gli interessati verranno convocati per formalizzare la richiesta al fine della successiva celebrazione della costituzione dell'unione civile;
  3. Con la celebrazione si costituisce l'unione civile mediante dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile da entrambe le parti contraenti alla presenza di due testimoni.

 

Documenti da presentare


  • Modello richiesta  di costituzione di unione civile
  • Fotocopia carta d'identità
  • Nulla osta o certificato di stato libero per i cittadini stranieri

 

Potere Sostitutivo


Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 12.3.2013, è il Segretario Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ap.it


 

Normativa


In attesadell'entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall'art. 1, c. 28 dellalegge 76/2016 che disciplineranno in forma definitiva l'istituto delle unionicivili, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri  n.144/2016 che contiene la disciplina transitoria necessaria a  garantire l'esercizio del diritto dicostituire l'unione .E' questo il motivo per cui il registro, alla dataodierna, è denominato "provvisorio" dai regolamenti ministeriali.

 
  • Legge n. 76 del 20/05/2016 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
  • DPCM n. 144 del 23/07/2016 - Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri dell'archivio dello stato civile;
  • Circolare n.15/2016.
 

 

Documenti allegati e modulistica scaricabile



 

Contatti


Ufficio
Servizio Stato Civile Matrimonio Civile

Piazza Roberto Strulli - 63100 Ascoli Piceno.
 
Per informazioni
tel.: 0736 298551
fax: 0736 298557

Responsabile del procedimento
Romina Pica

Dirigente del settore
Cristina Mattioli 


 

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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