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Dichiarazioni sostitutive di cui ap p. 8.2 dell'allegato 1 alla DGR 1058/20 - Chiarimenti


Viste le numerose richieste di chiarimento pervenute in merito alla corretta interpretazione del punto 8.2 dell'allegato 1 alla DGR 1058/20 (Proroga di un anno delle certificazioni di agevolazione  in corso di validità ai sensi della DGR 1050/18), si forniscono le seguenti precisazioni, con riferimento alle "autocertificazioni" con le quali si dichiara la sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici:

1) L'utilizzo, da parte degli utenti, delle certificazioni di agevolazione scadute, rilasciate ai sensi della DGR 1050/18, accompagnate dall'autocertificazione di cui al punto 2 successivo, é previsto nei casi in cui tutti i dati risultino invariati rispetto a quelli ivi dichiarati.
Qualora sia modificato uno o più dati, ad es. nel caso di studenti che, per il cambio di istituto scolastico, debbano variare il percorso di validità, è necessario che il documento per l'agevolazione venga rilasciato e ristampato dal Comune.

2) Le autocertificazioni debbono essere sottoscritte dagli utenti interessati, per loro conto o per conto di invalidi, inabili o minori, e devono essere presentate, unitamente al certificato di agevolazione tariffaria scaduto, rilasciato ai sensi della DGR 1050/18, direttamente alle biglietterie delle aziende di trasporto presso le quali si intendono acquistare titoli di viaggio agevolati, senza la necessità di dover preventivamente passare per il comune di residenza/domicilio.

3) Per tutte le altre richieste di nuove agevolazioni queste devono essere presentate dagli interessati ai Comuni, che procederanno all'istruttoria ed al rilascio del documento di agevolazione come da prassi consueta.


 

 

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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