Si ricorda, che ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 16/05/60 n. 570 e dell'art. 55 del D.P.R. 30/03/57 n. 361, solo i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analogo gravità, hanno facoltà di esercitare il diritto elettorale con l'aiuto di altro elettore; non rientrano in tale diritto, pertanto, coloro che sono affetti da deterioramento mentale (malattie di alzheimer, demenza in genere), gravi disturbi psichici, ecc.
Ultima Modifica: 04 Novembre 2021