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Registrazione nella Banca Dati Nazionale delle DAT


Il  Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.
Dall'1 febbraio 2020 gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero devono trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale tenuta dal Ministero della Salute. A tal fine compilano un modulo on line contenente i dati di riferimento delle DAT, i dati del disponente, dell'eventuale fiduciario e allegano copia delle DAT, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.

La Banca dati nazionale ha la funzione di:

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento;
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
  • assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
 

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS:

  • il disponente;
  • il fiduciario eventualmente da lui nominato;
  • il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021

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