L'applicazione
del prezzo massimo di cessione in materia di cessione di alloggi realizzati ai
sensi della legge n.865/1971, trae origine dalla corretta applicazione
dell'art.35 che dispone che le aree comprese nei piani approvati a norma della
legge 18 aprile 1962,
n. 167, sono espropriate dai comuni e cedute in diritto proprietà o in diritto
di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare.
La concessione
del diritto di superficie ha una durata di 99 anni e prevede i criteri per la
determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la
determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, regolandone i casi e le
modalità, il tutto a pena di nullità anche parziale.
Dopo annose
vicende in cui, a causa delle intervenute modifiche legislative, sono in parte
venuti meno anche i divieti di vendita, con problematiche molto discusse e
controverse circa l'applicazione del prezzo massimo di cessione, con la sentenza a sezioni unite della Suprema Corte
del 16 settembre
2015 è stato riaffermato che il vincolo del prezzo massimo
di cessione debba essere rispettato anche per le cessioni dell'immobile
successive alla prima, con la conseguenza della nullità parziale del contratto
e precisamente della clausola relativa al prezzo e sostituzione del prezzo massimo
a quello convenuto dalle parti.
A seguito
della suddetta sentenza, si chiarisce che il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di
edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, qualora non sia
intervenuta la convenzione di rimozione ex art. 31, comma 49 bis, della l. n.
448 del 1998, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere
reale, con efficacia indefinita e pertanto la richiesta va presentata al Comune ogni qualvolta di effettua la
vendita dell'immobile.
A tutte le richieste dovrà essere allegata l'attestazione di versamento di Euro 50,00 per diritti di segreteria/istruttoria da effettuarsi mediante:
indicando nella causale di versamento che trattasi di "Versamento diritti per le unità immobiliari Fg. .... Part. .... Subb. .........".
Le richieste possono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Ascoli Piceno o inviate tramite mail protocollo@comune.ap.it o tramite pec comune.ap@pec.it .
Ultima Modifica: 14 Dicembre 2022