Si rende noto che in esecuzione delle
disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e
successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei
Giudici Popolari e che:
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudici popolare di Corte di Assise e/o di Corte di Assise di Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, entro e non oltre il 31 luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.