
Possono presentare domanda per la
richiesta del contributo per ogni figlio nato o adottato, (adozione nazionale o
internazionale del minore disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184) i genitori in possesso dei seguenti
requisiti:
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La richiesta di contributo potrà essere presentata per ogni figlio nato da un solo genitore. L’importo massimo ed una tantum assegnabile a ciascun richiedente e per ogni nuovo nato, viene così articolato:
N. figli |
Ammontare del “Bonus nuove nascite” |
|---|---|
Nascita 1° figlio |
€ 200,00 |
Nascita 2° figlio |
€ 300,00 |
Nascita 3° figlio e successivi |
€ 400,00 |
Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie statali e/o regionali aventi finalità similari. In caso di figli gemelli devono essere presentate due distinte domande. Per l’esatta individuazione del numero dei figli e della successiva quantificazione del contributo verrà preso in considerazione il genitore richiedente e il relativo stato anagrafico.
Le
domande devono essere presentate entro la data del 31 gennaio dell’anno
successivo alla nascita/adozione
del minore.
Le
domande che perverranno in ritardo rispetto al termine ultimo saranno prese in
considerazione fino al termine del 28 febbraio dell’anno successivo alla
nascita/adozione solo compatibilmente con le risorse disponibili.
Il
Comune di Ascoli Piceno, attraverso il Servizio Politiche Sociali, procederà
all’esame delle istanze pervenute e al termine dell’istruttoria avente ad
oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando
provvederà all’erogazione del contributo secondo i parametri sopra descritti.
La
liquidazione del contributo rispetterà le seguenti tempistiche:
L’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione esclusivamente utilizzando il codice IBAN indicato nell’apposita domanda ed intestato al richiedente. Il contributo è compatibile con altri contributi erogati per il sostegno alla famiglia
I soggetti interessati in possesso dei requisiti
prescritti, possono presentare domanda di accesso al contributo di cui
trattasi.
L’istanza dovrà pervenire attraverso una delle
seguenti modalità e indicando nell’oggetto la dicitura: “Domanda di accesso per
la concessione del “
Bonus nuove nascite”.
La domanda, redatta su apposito modello (All. A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 dovrà essere corredata obbligatoriamente:
Per la valutazione ai fini dell’accesso al contributo, l’Ente erogatore terrà conto dell’I.S.E.E. calcolato sul nucleo familiare anagrafico. Nel caso di ISEE calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli anagrafici si provvederà all’automatica archiviazione della domanda. Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta verranno escluse automaticamente.
Titolare del Potere
Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del
12.3.2013, è il Direttore Generale che è responsabile del procedimento
sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate
all'indirizzo e-mail: segretariogenerale@comune.ap.it
Per informazioni
Alessandra Croce
tel: 0736 298586
Responsabile procedimento
Alessandra Croce
tel: 0736 298586
Dirigente
del settore
Paolo Ciccarelli
tel.: 0736 298559
Orari
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:00
Ultima Modifica: 11 Marzo 2026