SETTORE: SUE - SUAP - Ambiente
SERVIZIO: Sue, Controllo Attività Edilizia, Ricostruzione Privata e
Scuole
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario
DESCRIZIONE: Il procedimento in esame è relativo al rilascio del titolo necessario ad eseguire le opere di trasformazione edilizia ed urbanistica su immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.
L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:
- procedimento ordinario, disciplinato dall'art. 146 del D.lgs 42/2004 ed in vigore dall'1 gennaio 2010 e per il quale è previsto l'acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio;
- procedimento in forma semplificata, introdotto dal DPR 13/02/2017 n.31 per gli interventi di lieve entità.
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica esclusivamente gli interventi dell'allegato "A" del D.P.R. 13/02/2017, n.31, art.2 comma 1.
Interventi soggetti a procedura semplificata
Sono sottoposti ad a procedura semplificata gli interventi edilizi di lieve entità, ricompresi nell'allegato "B", oltre che quelli di cui all' "art. 7 (istanze di rinnovo autorizzazioni scadute) del citato DPR n. 31/2017, con semplificazione documentale e riduzione dei termini del procedimento.
Interventi soggetti a procedura ordinaria
Sono sottoposti a procedura ordinaria gli interventi edilizi non elencati nell'allegato "A" e "B" del DPR n. 31/2017.
Interventi già realizzati in assenza del titolo paesaggistico
In caso di lavori eseguiti in assenza o difformità della prescritta Autorizzazione paesaggistica, riferibili ad "abusi minori" previsti dall'art. 167 comma 4° del D.lgs n. 42/04, il trasgressore deve presentare istanza di "accertamento di compatibilità paesaggistica".
Per opere di maggior entità, è previsto soltanto il ripristino dello stato dei luoghi (ai sensi dell'art. 181 comma 1 quinquies, che estingue il reato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo).
Nel caso di interventi soggetti a procedura ordinaria e di interventi già realizzati in assenza del titolo paesaggistico è prevista l'acquisizione del parere della Commissione Edilizia per il paesaggio.