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Rateizzazioni delle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada


SETTORE: Polizia Locale
 
SERVIZIO: Servizio Polizia Locale - Ufficio Verbali

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:
  Rateizzazioni delle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada

DESCRIZIONE: L'art. 202 bis del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 285, introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede la possibilità di ottenere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 €uro.
 

 

Come fare la domanda


Il modello per effettuare la richiesta di rateizzazione di sanzioni amministrative può essere scaricato nella apposita sezione sottostante.
Alla richiesta va allegata obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva di certificazione anagrafica dalla quale risultano lo stato civile, la posizione economica, la posizione fiscale, la posizione contributiva, gli stati di fatto e le qualità personali del richiedente.
Il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non deve essere superiore ad euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, devono essere considerati i redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di euro 10.628,16 è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
E' possibile ottenere la rateizzazione alle condizioni e nei limiti seguenti:

  • Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
  • L'importo minimo della rata dovrà essere di €. 100,00, fino a 12 rate se l'importo supera €. 2000,00, fino a 24 rate se l'importo non supera €. 5000,00, fino a 60 rate se l'importo supera €. 5000,00;
  • Applicazione del tasso di interesse nella misura del 4,5% annuo;
  • Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata.
 

Ai sensi dell'art. 202, comma 5, la presentazione dell'istanza implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis .


 

Tempi di risposta del servizo


30 giorni


 

Potere Sostitutivo


Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 12.3.2013, è il Segretario Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ap.it


 

Documenti allegati e modulistica scaricabile



 

Contatti - Polizia Locale - Ufficio Verbali


Sede
Viale Marcello Federici ,80
63100 Ascoli Piceno

Tel.: 0736 244662 - 0736 244661
 
Dirigente del servizio/responsabile procedimento
Patrizia Celani
  0736 244690
e-mail: p.celani@comune.ap.it

Orari
Lunedì  e Venerdì   dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Martedì e Giovedì   dalle ore 15:00 alle ore 18:00


 

Ultima Modifica: 28 Febbraio 2024

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