SETTORE: Polizia Locale
SERVIZIO: Polizia Locale - Ufficio Verbali
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Annullamento preavvisi / verbali - Istituto dell'autotutela
DESCRIZIONE: Esiste la possibilità che
l’ufficio competente dell'organo accertatore di una violazione alle
norme di comportamento previste dal Codice della Strada disponga la
modifica o l'annullamento di verbali già notificati ai destinatari
con un atto di autotutela. In generale l'istituto dell'autotutela
amministrativa è la possibiltà, concessa alla pubblica
Amministrazione, di riesaminare i propri atti, sia sotto il profilo
della legittimità che del merito, al fine di prevenire possibili
conflitti con altri soggetti giuridici.Per
l'applicazione in concreto dell'autotutela amministrativa in materia
di verbali elevati a norma del C.d.S. è opportuno fare riferimento
alla circolare del Ministero degli Interni - Direzione Generale per
l'amministrazione generale e per gli affari del personale - nr.
66prot. nr. M/2413 del 17.7.1995, la quale evidenzia che, nel sistema
introdotto dalla depenalizzazione, l'archiviazione di un verbale non
può fare capo all'organo che ha proceduto all'accertamento perchè,
in tal modo, diverrebbe arbitro della legittimità del proprio
operato. La circolare stessa sancisce che il verbale è un atto
esclusivo dell'agente che lo ha redatto il quale opera in posizione
di autonomia ma, una volta perfezionato nei suoi elementi formali e
procedimentali, lo stesso esce dalla disponibilità tanto dell'agente
che lo ha redatto che dell'ufficio a cui egli appartiene, per
rientrare in quella di un altro organo; la circolare di cui sopra
continua affermando che in nessun caso il Comando o l'ufficio
procedente può disporre l'archiviazione dei verbali elevati dal
personale dipendente nel caso in cui emerga la insussistenza della
ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati
vizi del procedimento, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 386/3 del
regolamento di esecuzione al C.d.S. cioè, sostanzialmente, nel caso
di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errata
trascrizione del numero di targa ovvero per altra causa. In relazione
a quanto precede si ritiene di poter affermare che, in tema di
accertamento di violazione al C.d.S., all'organo accertatore è
consentito di poter archiviare i soli atti che non siano ancora
usciti dalla propria sfera di competenza, come ad esempio il
preavviso di accertamento compilato erroneamente, mentre nel caso di
un verbale giuridicamente completo, quindi di un atto ormai
fuoriuscito dalla sfera di competenza dell'organo accertatore,
l'intervento decisorio in merito all'annullamento è demandato alla
competenza esclusiva del prefetto oppure del giudice di pace, a
seconda dei casi.