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Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile


SETTORE: Demografici, Cimitero

SERVIZIO: Demografici

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:
 Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

DESCRIZIONE: L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di:
Separazione personale di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio
Tale procedura semplificata è rivolta ai coniugi solo quando:
vi sia accordo tra loro; non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti ad eccezione di un assegno di mantenimento il cui importo è stabilito dai coniugi).
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
 

 

Come fare la domanda


Per attivare le procedure è necessario fissare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile.
Nei soli casi di separazione personale  o divorzio secondo condizioni con cordate è previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civilea distanza di non meno di 30 giorni:
un primo appuntamento per ricevere le  dichiarazioni dei coniugi e per la compilazione e sottoscrizione dell'accordo;un secondo appuntamento per la compilazione e la sottoscrizione della conferma dell'accordo.La mancatacomparizione  delle parti nel giorno ed orari concordati, equivale a mancata conferma dell'accordo.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero residenza di uno dei coniugi. 
La domanda di divorzio può essere presentata dopo sei mesi se la separazione è consensuale, dopo un anno se la separazione è giudiziale.

Documenti da presentare:

  • carta d'identità
  • le dichiarazioni sostitutive di certificazione in base alla casistica (in allegato in fondo alla pagina)
  • sentenza di separazione (nel caso di divorzio)
  • precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)
  • richiesta appuntamento e comunicazione dati

 

Costi e modalità di pagamento


All'atto della sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale,di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 da versare alla Tesoreria del Comune di Ascoli Piceno direttamente  presso gli sportelli UNICREDIT con causale "DIRITTO FISSO PER ACCORDO SEPARAZIONE/DIVORZIO"


 

Potere Sostitutivo


Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 12.3.2013, è il Segretario Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ap.it


 

Normativa


  • Art. 12 della Legge n. 162/2014, a decorrere dall'11/12/2014.

 

Documenti allegati e Modulistica scaricabile



 

Contatti


Ufficio
Servizio Stato Civile

Piazza Roberto Strulli - 63100 Ascoli Piceno.

Per informazioni

tel.: 0736 298551
fax: 0736 298557
 
Responsabile del procedimento
Romina Pica

Dirigente del settore
Cristina Mattioli 


 

Ultima Modifica: 02 Dicembre 2021

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